13 Gennaio 2022
Una ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che è nullo il contratto con un geometra per un intervento in zona sismica, con la conseguenza che questi non ha diritto a ricevere il pagamento della sua prestazione.
Nel caso esaminato la Corte di Appello aveva condannato i ricorrenti (committenti) al pagamento di un importo di circa 43.000€ a titolo di compenso per prestazioni professionali del geometra per un intervento in zona sismica.
I committenti hanno proposto e vinto un ricorso in Cassazione, eccependo l’illegittimità del decreto ingiuntivo ricevuto, “…per nullità del contratto, in ragione di violazione di norme imperative …”.
La Corte esclude la validità del contratto anche nel caso in cui il geometra non si sia occupato della progettazione strutturale dell'opera, perchè “ la categoria del <<progetto architettonico>> non ha riscontro ai fini ed agli effetti dell’art 16 del regolamento professionale di cui al r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, in base al quale i geometri non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementizi, semplice o ramati, in strutture statiche e portanti”.
Non rileva neppure il fatto che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che l’ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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