Il TAR Milano ha affermato che i regolamenti dell’Unione Europea spiegano l’effetto di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione con essi contrastante della legislazione nazionale, preesistente o susseguente alla loro entrata in vigore.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Milano ha offerto utili considerazioni in merito.
Ove la norma dell’UE costituisca una fonte immediata di diritti ed obblighi per i loro destinatari, singoli o Stati membri, è demandato al giudice, in quanto organo dello Stato membro, il compito di assicurare un controllo diffuso sulla conformità del diritto interno al diritto euro-unitario.
Il giudice chiamato ad applicare una norma di legge interna deve garantirne un’interpretazione comunitariamente conforme e, soltanto ove ciò non sia praticabile, deve procedere alla non applicazione della legge contrastante con le norme UE direttamente applicabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Milano ha ricordato che con legge-provvedimento si intendono le norme con le quali viene attratto nella sfera del potere legislativo un oggetto che di regola è compreso tra le attribuzioni dell’autorità amministrativa. Si tratta di norme di legge che recano una previsione di contenuto particolare e concreto, diretta ad incidere su un numero limitato di destinatari.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.
Dall’originario concetto di abitabilità, la nozione di agibilità ha subito nel tempo un’evoluzione sia di tipo oggettivo, mediante ampliamento della tipologia di immobili cui fa riferimento, sia di tipo funzionale, a seguito della progressiva estensione dei requisiti richiesti per il suo conseguimento (si pensi, da ultimo, all’inserimento del rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, ad opera dell’art. 4 d.lgs. 207/2021).
Il Consiglio ha anche dato conto dell’apparato sanzionatorio che assiste i requisiti sostanziali per l’agibilità e il dato formale della mancanza del relativo certificato.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, nel contesto di un Piano di lottizzazione il Comune autorizzava l’edificazione di un magazzino ad uso logistica, in area a destinazione commerciale, ma finalizzato a servire un’impresa a vocazione produttivo-industriale.
Il Comune quantificava il contributo di costruzione considerando il magazzino come destinato ad attività commerciale.
Di fronte alle contestazioni dell’impresa, il Comune reagiva revocando l’agibilità del magazzino.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di inadempimento del versamento del contributo di costruzione, il Comune ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all’entità del ritardo (art. 42 T.U. edilizia) e, in caso di persistenza dell’inadempimento, di procedere alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme in materia di riscossione coattiva delle entrate; ma non può mettere in discussione la validità del titolo edilizio, né l’agibilità dell’immobile.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Sardegna ha affermato che la procedura di recupero coattivo mediante ruolo, ai sensi degli artt. 24, co. 32 e 36 d.lgs. 449/1997, può essere utilizzata solo in caso di revoca del contributo per inadempimento.
Nel caso di specie, al contrario, l’Amministrazione aveva rideterminato al ribasso il contributo pubblico concedibile, non per inadempimento del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il divieto di edificare nelle aree limitrofe agli aeroporti e collocate “nelle direzioni di atterraggio e decollo” degli aeromobili trova il suo fondamento primario e diretto nell’art. 707, co. 5 del Codice della navigazione (come novellato nel 2005).
All’interno di tali fasce di rispetto, individuate in ragione della più elevata possibilità di accadimento di incidenti, ogni intervento edificatorio deve considerarsi precluso in forza della norma primaria, salve le attività consentite dal piano di rischio e, in mancanza, gli interventi assentiti dall’ENAC.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, laddove la normativa in materia di vincolo aeroportuale faccia riferimento al concetto di “nuove edificazioni residenziali”, sono ivi ricompresi anche i mutamenti di destinazione d’uso da cui derivi un aumento del carico antropico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto, dopo aver ricordato la nozione di volume tecnico, ha affermato che il torrino scala, essendo una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente e non può considerarsi volume tecnico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto rileva che l’impugnazione di un atto amministrativo che comporta un vantaggio per il privato (e dunque non lesivo dei suoi interessi) è inammissibile per originaria carenza di interesse.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti