Accesso civico e titoli edilizi
Pubblichiamo un commento del geom. Daniele Iselle alla sentenza del TAR Lombardia (BS), n. 871/2020, pubblicata su questo sito in data 14 gennaio 2021, ringraziando sentitamente l'autore
Pubblichiamo un commento del geom. Daniele Iselle alla sentenza del TAR Lombardia (BS), n. 871/2020, pubblicata su questo sito in data 14 gennaio 2021, ringraziando sentitamente l'autore
Sulla base delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020, la Cassazione esclude la responsabilità penale dell'imputato alla luce dell'assenza della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità
Post di Diego Giraldo – avvocato
E come tale deve essere considerata: pertanto, ha affermato il TAR Veneto, nel caso si tratti del medesimo progetto devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990, altrimenti tale seconda autorizzazione della Soprintendenza potrà essere annullata dal Giudice Amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che, nell’ambito del procedimento di demolizione, non sono atti autonomamente impugnabili il verbale di sopralluogo che accerta l’esistenza di opere costruite senza titolo, la comunicazione di avvio del procedimento, né la presa d’atto da parte della P.A. della comunicazione – proveniente dal privato – che tali opere sarebbero meramente precarie e temporanee, con avvertimento che il procedimento sarebbe stato archiviato dopo la rimozione delle suddette.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha annullato la previsione di una variante generale al PRG di un Comune che introduceva un vincolo d’inedificabilità sul terreno dei ricorrenti, al fine di garantire un cono visuale che consentisse la percezione del territorio agricolo retrostante la cortina edilizia che si sviluppa lungo la strada provinciale, senza però che vi fosse un vincolo diretto, né che fosse dimostrato il particolare pregio della zona.
Il TAR ha anche offerto principi utili sul rapporto tra PAT e PRG (facente funzioni del P.I. ex art. 48, co. 5 l.r. Veneto 11/2004).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda che, se in seguito all’impugnazione di una previsione urbanistica il Comune adotta/approva un nuovo Piano che sostituisce interamente la previsione impugnata, l’interesse al ricorso viene ex se meno.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che il parametro dell’altezza massima derogabile ai sensi della disciplina di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) deve prendere come riferimento l’edificio oggetto dell’intervento, e non l’edificio più alto del circondario.
In tal modo il legislatore ha infatti voluto contenere la possibile estensione dell’edificato; gli eventuali pareri regionali di segno contrario, secondo il Giudice, devono essere considerati meri atti amministrativi interni, incapaci di poter interpretare in via autentica la norma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che il Comune conserva sempre il potere di emanare l’ordinanza di demolizione avverso gli immobili abusivi, anche se risalenti nel tempo. Tutt’al più, si potrà discutere dell’eventuale responsabilità in capo al dirigente o al funzionario, in caso di ritardo od omissione nell’adozione di tale provvedimento doveroso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. si sofferma sull’onere motivazionale che deve sorreggere le scelte urbanistiche svolte dal Comune per pianificare il proprio territorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, una società presentava un progetto preliminare di massima per la realizzazione di un grande complesso alberghiero.
Iniziava una fitta interlocuzione con il Comune, che lasciava intendere di essere favorevole al progetto, con presentazione di un Piano attuativo (poi ritirato, dietro consiglio dell’Amministrazione comunale, a favore di un’istanza di PdC in deroga), richiesta di pareri, innumerevoli modifiche e correzioni al progetto.
Dopo quattro anni lo stesso Comune, con delibera consiliare, adottava una variante urbanistica che modificava significativamente, in senso restrittivo, il regime edilizio ed urbanistico dell’area in questione. In seguito, comunicava alla società di non ritenere più fattibile la realizzazione del complesso alberghiero (anzi, aggiungendo che forse era meglio ritirare l’istanza di PdC in deroga e presentare un Piano attuativo!).
La società agiva innanzi al G.O. per ottenere il risarcimento danni.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, poiché la causa petendi era costituita dalla violazione dell’affidamento ingenerato dal Comune nel rilascio del provvedimento favorevole, non a causa di uno specifico atto, ma del complessivo tenore delle relazioni tra P.A. e privato. La lesione dell’affidamento ha generato una responsabilità da contatto sociale qualificato in capo all’Ente pubblico.
Si segnala in proposito la recente introduzione del comma 2-bis nell’art. 1 l. 241/1990: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede” (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. 0a l. 120/2020, di conversione del cd. decreto Semplificazioni, d.l. 76/2020).
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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