I c.d. motivi ostativi non valgono come provvedimento finale
Il T.A.R. Veneto ricorda che l’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, ex art. 2 della L. n. 241/1990, non viene rispettato dalla mera comunicazione dei motivi ostativi perché quest’ultimo provvedimento, lungi dall’essere un atto definitivo, riveste un carattere soltanto endoprocedimentale.

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