Quando non c’è un grave pericolo anche l’ordinanza contingibile e urgente richiede l’avviso di avvio del procedimento
Il TAR Lombardia di Milano afferma che, per giurisprudenza costante, il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una urgenza qualificata, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata con specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza.

Commenti recenti