Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) – Adozione variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica

07 Mag 2013
7 Maggio 2013

L.R. 23 aprile 2004, n. 11art. 25 e art. 4

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 [Pdf - 61Kb], è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 25 della Legge regionale n. 11 del 2004, entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 4 del medesimo articolo, gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.

 

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 11/04, dall’adozione del PTRC o di sue eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel piano.

 


Avviso di Deposito.

Allegato A
Scheda Valutatore n. 10 del 20 marzo 2013 [Pdf - 30Kb]
Allegato A1
Parere n. 10 del 20 marzo 2013 [Pdf - 1,2 Mb]
del Comitato previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 della LR 11 del 2004

Allegato B
Relazione illustrativa 
[Pdf - 4,6Mb]

Allegato B1 - Elaborati grafici:
Tav. 01c Uso del suolo – Idrogeologia e Rischio Sismico [Pdf - 2,9Mb]
Tav. 04 Mobilità [Pdf - 8,4Mb]
Tav. 08 Città, motore di futuro [Pdf - 5,3Mb]
Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole):

Allegato B2
Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica [Pdf - 45Mb]

Documento di valutazione di incidenza [Pdf - 8,9Mb]

Allegato B3
Documento per la pianificazione paesaggistica comprendente [Pdf - 29,2Mb]:

 1. Ambiti di paesaggio
 2. Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici
 3. Atlante ricognitivo
 4. Sistemi di valori:
   4.1 I siti patrimonio dell’Unesco
   4.2 Le Ville Venete
   4.3 Le Ville del Palladio
   4.4 Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica
   4.5 Forti e manufatti difensivi
   4.6 Archeologia industriale
   4.7 Architetture del Novecento

Allegato B4 - Norme Tecniche [Pdf - 1,5Mb]

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4 replies
  1. A. Bortoli says:

    ah, ah, ah, verissimo!!
    Speriamo che qualche amico del salumaio resti intossicato e se ne lamenti,
    Forse, come altre volte è capitato, sparirà la salsiccia.
    Grazie per il sorriso.

    Rispondi
  2. A. Bortoli says:

    Si, alla luce dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica e in coerenza con una generale condivisione dell’esigenza di semplificazione, la norma (articolo 38 delle NTA del PTRC) poteva essere maggiormente coordinata con la vigente normativa statale e regionale. Il mero rinvio ai “tessuti urbani consolidati”, in una situazione di parziale formazione dei PAT/PATI, non è pienamente soddisfacente: la norma avrebbe potuto garantire una più efficace attuazione se avesse consentito una positiva e circostanziata applicazione anche ai comuni non ancora dotati di PAT/PATI. E infatti la disposizione può essere applicata anche mediante PUA.

    E’ noto che le aree esterne “…ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, …, e alle stazioni SFMR …” sono di particolare interesse per la localizzazione di insediamenti economici e produttivi e che quindi, proprio in ragione di tale interesse, è necessario che la loro trasformazione urbanistica ed edilizia non contrasti con obiettivi strategici di livello superiore. La finalità di generale interesse pubblico che la Regione ha disciplinato con il PTRC non può che essere condivisa e va riconosciuto il pregio della norma che supera il meccanismo della “cascata pianificatoria”: per applicare la disposizione non è necessario svilupparla attraverso PTCP, PAT/PATI e PI.

    Ciò detto, la disposizione deve essere letta in modo rigoroso e, tanto più quando un concetto entra per la prima volta nella normativa di uno strumento di pianificazione, va inteso per quel che significa. Letture illogicamente estensive o restrittive rischiano di far vedere “lucciole per lanterne”.
    La parola chiave della disposizione è “afferente:
    part. pres. di afferire ¨ agg. m. e f. [pl. -i] nei sign. del verbo | ( anat.) si dice di qualsiasi organo che abbia funzione conduttiva: vasi afferenti, quelli che portano il sangue o la linfa; fibre afferenti, fibre nervose sensitive che trasferiscono gli stimoli periferici al sistema nervoso centrale.
    Nota d’uso
    • Il verbo afferire, di cui afferente è il participio presente, è intransitivo e deve essere seguito dalla preposizione a: quindi è corretto dire un documento afferente a quella pratica e non un documento afferente quella pratica.
    Rubrica sinonimi
    1(burocr.) Sin. attinente, pertinente, concernente, relativo Contr. estraneo 2 (anat.) Sin. conduttore, portante Contr. deferente.
    Quando la disposizione (comma 1 dell’articolo 38) ha per oggetto principale “Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di due Km dalla barriera stradale …”, a mio avviso si deve procedere come di seguito:
    1. individuare le barriere stradali presenti nel territorio (comma 1)
    2. individuare le aree che siano afferenti-pertinenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, e che ricadano entro il raggio di 2 Km dalle barriere stradali (punto precedente) (comma1);
    3. tutte le aree di cui al precedente punto sono da classificare come “aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale” (comma 1);
    4. classificare come aree assoggettate a pianificazione “sulla base di appositi progetti strategici regionali” quelle di cui al precedente punto che NON siano “interessate da tessuti urbani consolidati” (comma 2);
    5. nelle aree di cui al precedente punto e “nei territori esterni” ma relazionati a dette aree, lo sviluppo territoriale è subordinato a un riordino degli insediamenti e attività presenti (comma 2);
    6. per applicare il comma 3. è necessario “volare alto” in quanto il comma si riferisce in modo apodittico alla pianificazione di “contesti interessati da tessuti urbani consolidati”, senza precisare che si tratta di quelli ricadenti “nei territori esterni, relazionati alee aree” di cui al comma 1.. Logica vuole che ci riferisca ad un obbiettivo di generale coordinamento tra la pianificazione dell’insieme delle aree pertinenti e quindi anche di quelle interessate da “tessuti urbani consolidati”. La disposizione comporta infatti esclusivamente la necessità di “tener conto della rilevanza strategica delle aree di cui al comma 1.”;
    7. anche per il comma 4. è necessario tener conto delle finalità e dell’ambito cui si riferisce l’articolo 38. Infatti si deve ritenere che la necessità di “previo accordo con la Regione” riguardi esclusivamente l’attuazione dlle previsioni degli strumenti urbanistici nelle “aree afferenti” di cui al comma 1..

    Resta da annotare che il comma 2. non si applica alle aree interessate da tessuti urbani consolidati, come si ricava dal testo dello stesso comma quando così recita: “… ovvero a un riordino delle zone agricole volto a eliminare eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, anche mediante strumenti di compensazione. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.”. Proprio questa parte della disposizione, in quanto riferita alle zone agricole, potrebbe supplire alla impossibilità di individuare le aree “interessate da tessuti urbani consolidati” nei comuni ancora non dotati di PAT/PATI.
    E’ anche evidente che laddove gli strumenti di pianificazione siano già adeguati alle finalità della norma non ha effetto il condizionamento di cui al comma 4. e non sarà necessario il previo accordo con la Regione.

    Sembra che l’applicazione della disposizione sia lasciata alla responsabilità attuativa di ciascun ente interessato. Ad esempio il Comune potrebbe adeguare il proprio PI senza bisogno di approvazione da parte della Provincia.

    Da quanto sopra considerato resta l’incognita dell’ultimo periodo del comma 2.: se “dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali”, quali sarebbero le limitazioni alla trasformazione mediante titolo abilitativo “diretto”? Come opereranno i concessionari autostradali, le Ferrovie dello Stato e gli altri aventi titolo?

    Rispondi
    • Humor says:

      Se per interpretare una norma del PTRC, sempre che l’interpretazione sia in tutto o in parte condivisibile, occorre una così approfondita, dotta ed articolata disamina lessicale, sistematica e logica (dubito che tale attività sia stata svolta dal redattore), aveva proprio ragione Otto von Bismarck quando affermava:

      “…Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte…” .

      Rispondi
  3. Humor says:

    A proposito di norme poco chiare….

    La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l’attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.

    L’art. 38 – Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade e
    alle stazioni SFMR, nella nuova formulazione prevede:

    “1. Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.
    2. Nell’ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo,
    tendente a un miglioramento generale del sistema stesso, lo sviluppo territoriale delle aree di cui al comma 1, non interessate da tessuti urbani consolidati, è subordinato a un riordino degli
    insediamenti e attività presenti, anche nei territori esterni, relazionati alle aree stesse, che preveda una loro rilocalizzazione e concentrazione, ovvero a un riordino delle zone agricole volto a eliminare eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.
    3. Per quanto concerne la pianificazione di contesti interessati da tessuti urbani consolidati, gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree di cui al comma 1.
    4. Fino all’adeguamento di cui al comma 3, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai fini della mobilità regionale delle aree di cui al comma 1.”

    Qualcuno mi spiega il significato del comma 4?

    Forse che per approvare un PUA o rilasciare un permesso di costruire su aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade, di cui alla tav. 04 del PTRC adottato, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale il comune deve passare da un accordo di programma con la Regione del Veneto?

    Se fosse così, ma il dato testuale della norma non sembrerebbe lasciare scampo, sarebbe un ennesimo esempio di semplificazione per le imprese che vogliono investire in Veneto, ed il riconoscimento dell’autonomia nella pianificazione urbanistica dei Comuni ….

    Forse qualcuno scriverà a breve non più “VIA DA ROMA”, ma “VIA DA VENEZIA” …..

    Ma in Consiglio Regionale sono tutti occupati a litigare sulla ghiaia delle cave ….. e su come ampliare in zona agricola …

    Non si accorgono di queste cosucce….

    Gli imprenditori edili del Veneto e gli investitori ringraziano…

    Rispondi

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