4 Marzo 2025
Il TAR Catania ha affermato che la nozione di recupero edilizio (assonante ma non coincidente con la nozione di recupero urbanistico) non è rinvenibile nel d.P.R. 380/2001, ma viene richiamata solo come un obiettivo da incentivare, legittimando deroghe alla normativa edilizia (cfr. artt. 2-bis, co. 1-quater; 14, co. 1-bis; 16, co. 10; 17, co. 4-bis; 23-quater, co. 1; 24, co. 5-ter e 122, co. 2 d.P.R. cit.) funzionali al riutilizzo e del patrimonio edilizio già esistente.
Sotto il profilo prettamente definitorio e classificatorio degli interventi edilizi, il recupero edilizio può sicuramente ascriversi agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, co. 1, lett. a-d d.P.R. cit., ma tale finalità può anche implicare limitati interventi annoverabili nel concetto di nuova costruzione di cui alla successiva lett. e, laddove la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio si renda ai predetti fini necessaria e ciò con particolare riferimento alle tipologie di intervento di cui alle lett. e.1-e.7.
A fini paesaggistici, la nozione di recupero – sebbene non prevista dal d.lgs. 42/2004 che si limita a richiamarla per delineare la finalità del restauro (art. 29, co. 4 d.lgs. cit.) - è volta a limitare e contenere non il carico urbanistico (ossia gli abitanti insediabili in un territorio influenti sulla domanda di strutture e opere collettive), ma il carico paesaggistico dell’intervento edilizio, che può anche non esaurirsi nella sua mera percepibilità esterna, diretta e immediata, ma può tenere conto dei potenziali effetti sulla stabilità e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata. Pertanto, la realizzazione di volumi interrati non percepibili esternamente può assumere rilevanza paesaggistica, non di per sé, ma in quanto potenzialmente incidente sullo specifico valore paesaggistico tutelato, avendo riguardo, ad esempio, al regolare sviluppo della vegetazione alla conservazione e protezione del manto arboreo e al potenziale effetto alterante dello stato dei luoghi.
La nozione di ampliamento sotto il profilo paesaggistico si declina in modo qualitativamente diverso rispetto a quello edilizio, poiché ciò che rileva non è l’aumento del carico urbanistico, ma l’alterazione dei valori paesaggistici oggetto di tutela che si presumono sicuramente compromessi ove l’ampliamento sia visibilmente percepibile poiché implicante la modifica della sagoma dell’edificio (che non comprende la porzione dell’edifico entroterra) o con la realizzazione un nuovo volume emergente dal suolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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