Il TAR Veneto evidenzia che mentre nella ristrutturazione edilizia prevale la finalità di trasformazione dell’immobile, nella manutenzione straordinaria ci si limita a rinnovare e sostituire; fondamentale risulta quindi valutare se vi sia la volontà di creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello esistente.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che una diversa conformazione delle unità immobiliari esistenti (realizzata mediante una ripartizione interna completamente rivista), la risistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici esistenti, la diversa collocazione degli accessi esterni e alcune varianti prospettiche costituissero non mera manutenzione straordinaria ma ristrutturazione. La valutazione degli interventi, infatti, deve essere svolta non parcellizzandoli, ma considerandoli nella loro globalità
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Non è compito dell’Amministrazione valutare – in sede di ordine di rimozione di un abuso edilizio – la funzionalità del fabbricato a seguito del ripristino dello stato dei luoghi: lo ha dichiarato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’illegittimità della revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, per aver il Comune omesso di avviare un contraddittorio e non aver considerato che il sequestro derivava proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata. In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.
Nel caso in esame, il Comune revocava una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria per la precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito al privato di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 36, co. 2 d.lgs. 36/2023 consente agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un ampio diritto di accesso, perché ad essi sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli atti di cui al comma 1 art. cit., ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto arrivato, poiché quella del primo è conoscibile a tutti).
La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. In particolare, non è sufficiente l’affermazione che i documenti tecnici attengano al know how del singolo concorrente (cioè l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento), essendo necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
In difetto comprovabili caratteri di segretezza oggettiva dell’offerta tecnica, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 109, co. 1 e 3 TULPS, il gestore di strutture ricettive deve verificare de visu la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento.
Il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla competente Questura la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”. L’identificazione de qua può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 302 del 31.12.2025), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026. Ai sensi dell’art. 163, co. 3 TUEL, è stato autorizzato per gli Enti locali stessi l’esercizio provvisorio del bilancio, sino a tale data.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio del 3 dicembre 2025, ha approvato la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 3 del 05.01.2026), recante l’approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 33/2013, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto.
Con il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 302 del 31.12.2025), in vigore dal 31.12.2025, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Si segnala che – salvo modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge – l’art. 4 d.l. cit. proroga al 1° gennaio 2027 l’applicazione delle disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1), del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2), del testo unico della giustizia tributaria (comma 3), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4) e del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Il TAR Veneto ribadisce che la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria nel caso di atti vincolati (e pertanto non ne costituisce vizio di legittimità): ipotesi di atto vincolato, peraltro, è il pagamento del contributo di costruzione.
In ogni caso di atto presuntamente vincolato, peraltro, il privato ha l’onere di dimostrare che grazie agli elementi in suo possesso (che non ha potuto condividere con l’Amministrazione in sede procedimentale), il contenuto dell’atto sarebbe stato diverso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto in una sentenza aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale per cui non si può ritenere perfezionata per silenzio-assenso la pratica di SCIA presentata incompleta (e per cui l’Amministrazione abbia richiesto integrazioni documentali).
Ma la questione è controversa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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