Come influisce sul termine per fare ricorso l’erronea indicazione del Comune circa il periodo di pubblicazione di una deliberazione

30 Mag 2014
30 Maggio 2014

Segnaliamo su questa particolare fattispecie la sentenza del TAR Veneto n. 590 del 2014.

Si legge nella sentenza: "1. In primo luogo va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività proposta avverso il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti.

1.1 L’esame della documentazione prodotta dalle parti, unitamente alle successive memorie, ha permesso di verificare come la parte ricorrente sia stata indotta in errore, nell’impugnare gli atti sopra citati, dalla dicitura apposta sulla delibera n. 29 del 06/06/2012, in calce alla stessa e nella parte in cui prevede espressamente - nella sezione riservata alla pubblicazione all’Albo” -, che, “copia del presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo on line ove pertanto rimarrà dal 28/06/2012 al 13/07/2012”.

1.2 Al fine di dimostrare la fondatezza dell’eccezione di tardività l’Amministrazione comunale ha depositato il referto di pubblicazione
dal quale si evince come la delibera in questione sia stata effettivamente pubblicata, non nelle date sopra ricordate, bensì in un momento antecedente e, quindi, a partire dall’11 Giugno 2012. Laddove quest’ultimo termine fosse risultato incontrovertibile avrebbe
determinato un’inevitabile pronuncia di tardività degli atti ora impugnati e, ciò considerando come il ricorso di cui si tratta sia stato notificato in data 25 Ottobre 2012.

1.3 Sul punto va preliminarmente chiarito, anche al fine di contrastare quanto asserito dalle parti resistenti, che il termine per proporre l’impugnazione inizia a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione e, ciò, secondo quanto stabilito da un costante orientamento  giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. V, 21-12-2010, n. 9314) nella parte in cui ha sancito che “il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso le deliberazioni comunali decorre, per i soggetti non direttamente contemplati, dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio. L'art. 21 comma 1 della legge 1034 del 1971, nel regolare la decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso è stato costantemente ed univocamente interpretato nel senso che la pubblicazione di un provvedimento in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. III, n. 1261/1999)”.

1.4 Detto termine di decorrenza deve necessariamente tenere conto delle “peculiarità” del caso di specie nell’ambito del quale è evidente che “l’erronea” indicazione contenuta nella delibera ha indotto in “errore” il ricorrente che, a sua volta, ha confidato nella correttezza dei termini sopra citati, ponendoli a fondamento nel calcolo del periodo di tempo entro i quali poteva proporre una valida impugnazione.

1.5 Ciò premesso è allora possibile ritenere che il comportamento dell’Amministrazione comunale abbia determinato il venire in essere di quelle “oggettive ragioni di incertezza” in base alle quali si ritiene esistente l’errore scusabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Codice del processo Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto da un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti Cons. Stato Sez. IV, 20-12- 2013, n. 6112). 

1.6 L’applicazione di detti principi consente di ritenere ora legittima, non solo l’impugnazione proposta avverso il ricorso principale, ma anche per quanto concerne i successivi motivi aggiunti e, ciò, anche considerando come la proposizione di questi ultimi è stata determinata  sia, dall’emanazione di atti successivi (approvazione del PUA e del permesso di costruire) sia, ancora, dall’acquisizione di ulteriore documentazione resa disponibile da parte del Comune di Oderzo".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 590 del 2014

Il TAR Veneto continua a ribadire che il piano casa deroga alla distanza dai confini

30 Mag 2014
30 Maggio 2014

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 589 del 2014, che riconferma la sua giurisprudenza, secondo la quale il piano casa deroga alla distanza dai confini.

La fattispecie esaminata riguarda il secondo piano casa, in presenza di una deliberazione consiliare che imponeva il rispetto delle distanze dai confini anche per la prima casa di abitazione.

sentenza TAR Veneto 589 del 2014

Nelle zone sottoposte a vincolo ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce variazione essenziale?

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

L'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 380 del 2001 stabilisce che: "Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".

Il comma 1 dell'articolo 32 contiene l'elenco delle variazioni essenziali: orbene, se è comprensibile che nelle zone vincolate le variazioni essenziali del comma 1 diventino totale difformità, molto meno comprensibile è perchè tutti gli altri interventi diventino variazioni essenziali: se sposto di 15 centimetri una finestra, è variazione essenziale?    

La giurisprudenza non aiuta molto in materia. Abbiamo però reperito la sentenza della Cassazione penale  n. 16392 del 2010 che fa riferimento a "ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza" Si legge, infatti, nella sentenza "Deve ricordarsi, però, che - ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, comma 3 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l'opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, non c'è spazio per l'applicazione della meno grave fattispecie di cui all'art. 44 cit., lett. a), poichè ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi dell'art. 44, lett. c), dello stesso T.U. (vedi Cass, Sez. 3: 23.5.1997, Ciotti; 31.1.1994, n. 2733, Paolillo)".

dott. Matteo Acquasaliente

Cass. pen 16392 del 2010

Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

Pubblichiamo il testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione  23  maggio  2014,  n.  80  (in  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti  per  l'emergenza abitativa, per il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015.". (GU n.121 del 27-5-2014)

Vigente al: 27-5-2014

Misure urgenti per l'emergenza abitativa e le costruzioni

La declassificazione delle strade non statali e delle piazze spetta alle regioni

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 2447, relativa a un caso nel quale un comune aveva annullato in via di autotutela i provvedimenti coi quali era stata disposta la cessione a un privato di una porzione di una piazza.

Si legge nella sentenza: "8.2. Con il secondo motivo (pagine 8 – 9 del ricorso di primo grado), si lamenta la violazione dell’art. 13, co. 5, cod. str. nella parte i cui stabilisce che alla declassificazione delle strade provvedano direttamente gli enti proprietari <<...quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2>>; si deduce che solo le strade e non le piazze rientrano nel fuoco della norma sancita dal menzionato art. 2, co. 2, cod. str..

8.2.1. Il motivo è infondato.                                        

8.2.1. E’ pacifica la sussistenza dei vizi di legittimità in relazione ai quali il comune ha proceduto in autotutela atteso che:

a) la norma (art. 12, l. n. 126 del 1958) invocata dal commissario straordinario per procedere alla declassificazione era stata abrogata da alcuni anni;

b) la norma non è stata riprodotta nel nuovo codice della strada che, sul punto, ha innovato attribuendo la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade statali al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre per tutte le altre strade, incluse quelle comunali, la competenza è stata affidata alle regioni (come emerge dal tenore letterale delle norme sancite dai commi 8 e 9 del su menzionato art. 2, cod. str.); l’art. 13, co. 5, cit. inserito in un contesto affatto diverso (la costruzione e gestione delle strade), ha introdotto una eccezione al regime delle competenze delineato dalle  precedenti norme, di stretta interpretazione e fondata sulla ricorrenza di presupposti fattuali che non si sono minimamente verificati (la perdita, da parte della piazza “Giochi della gioventù”, delle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali che la qualificano come strada urbana comunale);

c) ai fini della classificazione e declassificazione delle strade, le definizioni di cui all’art. 2, co. 2 e 3, cod. str., non impediscono di
ricomprendere le piazze nella nozione di strada a mente del comma 1 del medesimo articolo secondo cui: <<1. Ai fini dell’applicazione del presente codice si definisce <<strada>> l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali>>; tanto emerge, in prospettiva sistematica, anche dalla norma sancita dall’art. 190, co. 3,  cod. str. - che, nel disciplinare la circolazione dei pedoni, vieta loro di <<… attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali..>> - specie se letta in correlazione con quanto stabilito dall’art. 1, co. 1 e 2, cod. str. - secondo cui <<1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli, e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice…>> - e dall’art. 22, co. 3, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F (disposizione non abrogata, ed espressamente mantenuta in vita dal d.lgs. n. 179 del 2009), il quale include tra le strade comunali, fra l’altro, anche le piazze; in armonia con il delineato quadro normativo si colloca la consolidata giurisprudenza, che individua a tutti i fini (civili, penali, tributari) la nozione di strada in senso ampio, facendo leva sulla caratteristica della destinazione ad uso pubblico (cfr., fra le tante, Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 2582; Cass. sez. trib., 6 agosto 2009, n. 18052; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350; sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204);

d) è pacifico che piazza “Giochi della gioventù” (apparteneva e) appartiene al demanio comunale, (era ed) è aperta al pubblico transito, (era ed) è classificata come strada ai sensi dell’art. 2 cod. str., come del resto riconosciuto espressamente dalla stessa ditta Cost nella domanda di alienazione".

sentenza CDS 2447 del 2014

La Corte dei Conti del Veneto sui compensi per il piano degli interventi

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Pubblichiamo  il parere della Corte dei Conti del Veneto sulla applicazione dei compensi per gli atti di pianificazione, ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006. La Corte esamina il collegamento tra l'atto di pianificazione e la successiva realizzazione dell'opera pubblica.

Dati Deliberazione

: SRCVEN/319/2014/PAR
: 2102-19/05/2014-SRCVEN
: Sezione Controllo Regione Veneto
: Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
:
: 29/04/2014
: 14/05/2014
: IAFOLLA CLAUDIO
 
: Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla applicazione dei compensi per atti di pianificazione ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare, se la redazione di un Piano degli Interventi con il recupero e la valorizzazione delle aree a vincolo decaduto e delle aree di trasformazione delle frazioni possa rientrare nel novero degli atti di pianificazione comunque denominati previsti dalla norma; e se l'incentivo possa essere corrisposto oltre che ai dipendenti in possesso delle specifiche competenze tecniche professionali, anche a dipendenti che partecipino alla redazione del piano a vario titolo (urbanisti, avvocati, agronomi, geologi, informatici, geometri, periti, disegnatori).
geom. Daniele Iselle
 
 

L’asservimento di un’area determina una inedificabilità perpetua

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sentenza del 13 maggio 2014 n. 223, si occupa dell’asservimento delle aree chiarendo che: “come è noto (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2011, n. 3823) - l’asservimento di un fondo ad un altro, in caso di edificazione di quest’ultimo, provocando la perdita definitiva ed irrevocabile delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, crea una relazione pertinenziale, che costituisce una qualità oggettiva del fondo asservito. Permanendo a tempo indeterminato, tale asservimento continua pertanto a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva, essendo opponibile ai terzi e a chiunque ne sia il proprietario.

In definitiva, l’inedificabilità dell’area asservita o accorpata ovvero la sua avvenuta utilizzazione a fini edificatori, costituisce una qualità obiettiva del fondo e produce l’effetto di impedirne l’ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti, a nulla rilevando che manchino specifici negozi giuridici privati diretti all’asservimento o che l’edificio insista su una parte del lotto catastalmente divisa. Con la conseguenza che non possono mai essere assentiti titoli edilizi in caso di esaurimento della volumetria assentibile (cfr. T.A.R. Salerno sez. I, 16 aprile 2013, n. 890, T.A.R. Bari, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 11, e T.A.R. Catanzaro, sez. I, 8 novembre 2012, n. 1064)” e che: “il vincolo di asservimento, costituendosi per effetto del rilascio del titolo edilizio e non necessitando di atto negoziale ad effetti obbligatori o reali, aveva determinato l’inedificabilità dell’area e tale inedificabilità era destinata a permanere a tempo indeterminato e come tale era opponibile anche ai terzi acquirenti; né l’erroneo rilascio di certificati di destinazione urbanistica avrebbe potuto legittimare il rilascio di un titolo edilizio su un fondo, in realtà, privo di capacità edificatoria”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Pescara n. 223 del 2014

Quando un comitato è legittimato a tutelare gli interessi diffusi in materia ambientale

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 591 del 2014.

Scrive il TAR: "Al riguardo va premesso che, sulla falsariga di quanto costantemente ritenuto relativamente alle associazioni ambientaliste, “…l'esplicita legittimazione, ai sensi del citato art. 13 L. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge. Detto altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio di legittimazione "legale", che è destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce.  Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso” (così, C.d.S., IV, 23.5.2011, n. 3107). Sulla scorta dei richiamati principi, così come riconosciuti ed elaborati dalla giurisprudenza, è necessario valutare nel caso di specie se il Comitato ricorrente sia effettivamente riconducibile a tali ipotesi, ovvero sia qualificabile quale ente esponenziale di interessi diffusi, non del tutto occasionali, e risulti portatore di un interesse proprio, distinto da quello dei singoli aderenti, nonché di un interesse che non sia in contrasto con quello degli appartenenti alla medesima categoria dallo stesso rappresentata. La tutela degli “interessi diffusi” è infatti estesa anche ai comitati solo in casi specifici e limitati, onde evitare che soggetti portatori di meri interessi di fatto possano introdurre una sorta di azione popolare che, pacificamente, se non in ipotesi del tutto eccezionali, non è ammessa dal nostro ordinamento. Va quindi richiamato e condiviso l’orientamento formatosi sul punto che non riconosce, nel giudizio amministrativo, la legittimazione ai comitati organizzati in forma associativa temporanea e con scopo specifico limitato, che nella sostanza si traducono nella proiezione di fatto di interessi dei singoli partecipanti, che inevitabilmente, come già ricordato, finiscono per tradursi in una sorta di azione popolare, non ammessa in linea generale dall’ordinamento, in quanto privi del carattere di enti esponenziali portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio. Se quindi, è necessario rilevare in capo al comitato una posizione giuridica concretamente lesa dal provvedimento impugnato, è quindi indispensabile che sia riconoscibile e riconducibile al comitato stesso un interesse proprio, attuale e concreto all’annullamento dell’atto impugnato. Simili requisiti non sono rinvenibili nel caso di specie per quanto riguarda il Comitato per la legalità, il quale, così come si ricava agevolmente dalla documentazione in atti, è stato costituito ad hoc al fine della proposizione del ricorso giurisdizionale davanti al TAR, peraltro al solo dichiarato fine di tutelare la posizione dei propri aderenti, costituiti tuttavia da una limitata porzione dei cacciatori che utilizzano l’area interessata. Invero, come si legge nell’atto costitutivo (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), il Comitato spontaneo risulta avere i seguenti scopi : “ * tutelare gli interessi ed i diritti dei cacciatori associati, anche attraverso la proposizione di ricorso giurisdizionale al TAR Veneto; * quant’altro necessario al fine di ottenere che la Provincia di Verona concluda senza ritardo il procedimento di rinnovo delle concessioni e dia esecuzione alle revoche al consenso sopra citate”. Le suddette dichiarazioni di intenti (che, per inciso, auspicano proprio quel rinnovo da parte della Provincia delle concessioni qui contestato) palesano il carattere meramente provvisorio del comitato stesso,  limitato alla proposizione dell’azione giurisdizionale a tutela di interessi facenti capo ai soli iscritti e non a tutela di interessi diffusi, di cui non appare portatore, così rivelando la sua natura temporanea e strumentale, che certamente non può essere ricondotta alle particolari ipotesi, riconosciute dalla giurisprudenza, di soggetti legittimati alla tutela di interessi generalizzati e diffusi sul territorio. L’eccepita inammissibilità è altresì rilevabile sotto un ulteriore profilo, parimenti evidenziato dalle resistenti, profilo che investe la stessa conflittualità interna del ricorso, in quanto il gravame, così come proposto dal comitato ricorrente, non è rivolto a tutelare l’intera categoria dei cacciatori, bensì unicamente gli aderenti, in tal modo ponendosi in conflitto con gli altri cacciatori che esercitano l’attività venatoria all’interno dell’azienda, senza nulla opporre al riguardo. Poiché, così postulando, il comitato ricorrente viene ad opporre, nella sostanza, cacciatori contro altri cacciatori, ne risulta l’inammissibilità anche sotto tale profilo del ricorso proposto dal suddetto Comitato per la legalità, alla stregua dei principi generali dettati in materia con riguardo alla legittimazione ad agire degli enti collettivi a tutela dei propri aderenti, legittimazione che viene meno ogni qual volta si profili un contrasto di interessi fra gli appartenenti alla stessa categoria tutelata. Ciò è quanto si verifica nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla difese resistenti, in quanto nell’ambito dell’unica categoria generale dei cacciatori, si pongono in posizione di potenziale conflittualità i cacciatori ammessi all’ATC1 e quelli appartenenti alla Azienda controinteressata.  Per detti motivi, assorbite le ulteriori eccezioni dedotte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 591 del 2014

Chi è legittimato a rappresentare l’Associazione Libera Caccia?

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 591 del 2014.

Si legge nella sentenza: "Preliminarmente il Collegio deve valutare la fondatezza dell’eccezione  preliminare sollevata da entrambe le difese resistenti circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti. Ritiene il Collegio che l’eccezione, distintamente formulata per ciascuno dei due ricorrenti, sia fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni. Per quanto riguarda l’Associazione Libera Caccia, il ricorso risulta proposto dalla Sezione Provinciale di Verona, in persona del Presidente provinciale pro tempore, sig. Attilio Marangoni. Orbene, premesso che le associazioni fra cacciatori riconosciute dal Ministero dell'Agricoltura come associazioni venatorie agli effetti dell'art. 86 T.U. 5 giugno 1939 n. 1016, modificato dall'art. 35 L. 2 agosto 1967 n. 799, quale è l’Associazione Libera Caccia, sono legittimate, in virtù della particolare posizione loro riconosciuta dall'ordinamento, a tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, nel caso di specie, sulla base di quanto disciplinato dallo Statuto della medesima associazione, non è rinvenibile in capo al Presidente Provinciale, in questo caso della Sezione di Verona, alcun potere rappresentativo dell’Associazione e quindi difetta in capo all’attuale ricorrente la legittimazione, in virtù della carenza dei poteri rappresentativi, a proporre il ricorso in esame. Infatti, in base allo statuto il solo soggetto cui è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, evidentemente anche delle sue articolazioni provinciali, è il Presidente dell’Associazione a livello nazionale, nessun altro potere essendo stato attribuito ai Presidenti  provinciali, né essendo stata conferita alcuna delega da parte del Presidente nazionale a quello provinciale, qui ricorrente. Per dette ragioni, per quanto riguarda la ricorrente Sezione provinciale di Verona, difetta il potere rappresentativo e quindi risulta inammissibile il ricorso da questa proposto".

sentenza TAR Veneto 591 del 2014

La Regione può fissare discrezionalmente i tetti di spesa degli ospedali privati

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 22 maggio 2014 n. 692, si occupa della DGRV n. 832 del 15.05.2012 con la quale sono state fissate per l’anno 2012 i criteri per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati equiparati e non equipararti al pubblico per la definizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

A tal proposito si legge: “Va premesso che il legislatore con gli artt. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 12, comma 3, del Dlgs 23 dicembre 1992, n. 502 e 39 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come è stato rimarcato anche dalla più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2012, n. 3; id. 2 maggio 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418; Corte Cost. 26 maggio 2005, n.200; id. 28 luglio 1995, n. 416; id. 23 luglio 1992, n. 356), ha disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.

Le deliberazioni impugnate costituiscono espressione di tale potere programmatorio che si identifica nella fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni e nella determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.

Si tratta dell’esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l’assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.

Ciò premesso, in ordine al dedotto difetto di motivazione, va osservato che la deliberazione con la quale sono stati fissati i criteri e determinati i volumi di attività e i tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati, non necessita di una specifica motivazione oltre quella che può ricavarsi dai criteri generali, perché, essendo un atto a contenuto generale, soggiace all’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (mentre costituisce un atto plurimo solo per quanto attiene alla determinazione dei budget riconosciuti ai singoli operatori: cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 maggio 2006, n. 8; Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 aprile 2006, n. 2427).

Orbene, il Collegio ritiene che la deliberazione e gli atti dalla stessa richiamati (in particolare il nuovo Piano regionale socio sanitario approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 26 luglio 2011), contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, rechino una sufficiente indicazione degli obiettivi, delle linee di indirizzo e dei criteri generali seguiti nell’impostazione della programmazione regionale, in ordine ai profili oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.

Infatti la deliberazione sottolinea che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli; che vi è la necessità di rivedere l’offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi; che è necessario tener conto delle peculiarità che caratterizzano le singole realtà locali.

Il Piano socio sanitario regionale 2012 - 2016 (adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 26 luglio 2011 ed in seguito divenuto la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23), a sua volta, con riguardo all’ospedalità privata accreditata, nell’ambito del paragrafo 3.2.3, afferma che ad essa va riconosciuto un ruolo di supporto al sistema pubblico, e che l’assistenza ospedaliera privata, in quanto parte del sistema complessivo, deve considerarsi complementare all’offerta pubblica.

Pertanto il Collegio, rilevata l’esistenza di tali riferimenti nella deliberazione e negli atti programmatori da essa richiamati, ritiene che tali elementi costituiscano una sufficiente indicazione dei criteri generali adottati nell’individuazione dei tetti e dei budget”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 692 del 2014

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC