Agricampeggio: PUA o intervento edilizio diretto?
Il TAR Veneto ha affermato, in linea generale, l’eccezionalità dei casi in cui è ammissibile l’edificazione in assenza di previa approvazione di uno strumento attuativo richiesto dal piano regolatore quale condizione per l’edificazione.
Tuttavia, l’insediamento di agricampeggi, dotati delle caratteristiche stabilite dalla D.G.R.V. 502/2016, potrebbe sfuggire alla necessità di un PUA, laddove la struttura progettata non determini un’attività trasformativa del territorio rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Diverso è il caso in cui il complessivo progetto preveda opere che potrebbero essere – in assenza di più precise indicazioni – suscettibili di rilievo edilizio (nel caso di specie, il blocco dei servizi igienici).
Post di Alberto Antico – avvocato
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