Non si può usare il Piano Casa per sanare gli immobili

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Nel caso di specie, il privato presentava una DIA per l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi del Piano Casa, specificando che all’esito dei lavori l’immobile sarebbe risultato sanato rispetto agli abusi preesistenti.

Il Comune spiegava in motivazione che non si può applicare il Piano Casa in un immobile anche parzialmente abusivo e, infine, scriveva testualmente che “la D.I.A. presentata risulta sospesa e priva di ogni effetto”.

Il privato interpretava l’atto come un mero ordine di sospensione dei lavori.

Il TAR Veneto ha invece dichiarato il carattere inibitorio e definitivo del provvedimento in esame, con cui il Comune impediva al richiedente la sanatoria dell’ampliamento e l’esecuzione degli ulteriori lavori di cui alla DIA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sero venientibus ossa (ovvero, chi presenta un’istanza di PdC, si assicuri che sia completa)

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Nel caso di specie, una società presentava nel 2018 un’istanza di PdC per realizzare un fabbricato residenziale plurifamiliare.

Il Comune più e più volte faceva notare alla società che la pratica era sempre carente di qualche documento, ma la società rispondeva ogni volta con quasi tutta, ma non tutta, la documentazione necessaria.

Nel 2022, il vicino presentava una SCIA e a seguire realizzava una porta-finestra, il che mandava in fumo i piani della società, perché veniva a mancare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate.

La società impugnava il diniego di PdC da cui era stata raggiunta, sostenendo che l’istanza di PdC a suo tempo presentata avrebbe dispiegato una sorta di effetto prenotativo, tale da inibire il principio di prevenzione, a danno del vicino.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.

Non possono riconoscersi effetti prenotativi alla richiesta (incompleta) di PdC, in quanto ciò determinerebbe una compromissione del diritto di edificare dei terzi proprietari confinanti, in casi in cui la domanda del titolo edilizio presenti ab origine gravi carenze documentali, la cui integrazione sia eseguita dall’interessato in modo parziale e frazionato con plurime trasmissioni che rallentano oltremodo l’istruttoria e rendono incerta la durata e l’esito stesso del procedimento edilizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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I poteri del Comune nei confronti di una CILA

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

Il TAR Catania ha affermato che a fronte di una CILA, che rappresenta il titolo necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del d.P.R. 380/2001 non impongono la SCIA o il PdC, il potere di controllo comunale può ricondursi all’accertamento che l’opera ricada effettivamente nell’ambito dell’edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, in quanto estranee alla fattispecie disciplinata dal legislatore. Del resto, la mancata previsione di controlli sistematici rischierebbe di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA avrebbe, in sostanza, l’unico effetto di attirare l’attenzione della P.A. sull’intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l’attività totalmente abusiva.

Nel caso di specie, il Comune aveva revocato una concessione di suolo pubblico per asserita abusività della collocazione di una pedana, la quale, però, aveva costituito oggetto di una CILA presentata 7 anni prima, su cui l’Ente locale non aveva esercitato (né illo tempore, né prima dell’adozione della revoca) alcun potere e che, pertanto, doveva ritenersi ancora efficace; la presenza della pedana non aveva, peraltro, costituito ostacolo al rinnovo della concessione negli anni precedenti alla revoca.

Pare di capire che il TAR concordi con il Consiglio di Stato, laddove ha affermato che devono essere mutuati i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA con conseguente applicazione dei limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui al successivo art. 21-novies.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Antenne radio e obbligo di pubblicità

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

Il T.A.R. Veneto ricorda l’obbligo per i Comuni di pubblicare le istanze delle nuove antenne radio ex art. 44, c. 3 del d.lgs. n. 259/2003. Tuttavia, anche se si registrano diversi orientamenti, il Collegio ritiene che si tratti di un vizio procedimentale che potrebbe essere regolarizzato ai sensi dell’art. 21 octies c. 2 della l. n. 241/1990, ovvero se l’ente locale dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Pianificazione urbanistica e reformatio in peius

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

Il T.A.R. si sofferma sulla legittimità della scelta urbanistica del Comune di riformare, in senso negativo per il privato, una precedente determinazione urbanistica. Nel caso di specie, l’area era stata zonizzata a verde agricolo.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Osservazioni del privato a seguito del preavviso di rigetto

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che un’applicazione corretta dell’art. 10-bis l. 241/1990 esige, non solo che la P.A. enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego (nel caso di specie, di PdC), ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva, ovviamente se ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quali referendum sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale con le sentenze 11, 12, 13, 14 e 15 del 2025

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

L'avvocato Alberto Antico ha predisposto una nota sui referendum ammessi:

referendum ammessi

Essi riguardano:

  1. la cittadinanza per lo straniero residente in Italia;
  2. L'abrogazione del cd. Jobs act;
  3. i limiti massimi per l’indennità da licenziamento illegittimo;
  4. i contratti a tempo indeterminato;
  5. appalti e subappalti.

Inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della l. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024.

Quel che resta della legge dopo la pronuncia della Consulta è stato ritenuto obiettivamente oscuro per l’elettore.

Dall’oscurità dell’oggetto del quesito deriva un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. Si rischierebbe cioè di avere una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, co. 3 Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024 e vincolo paesaggistico: riflessioni a seguito delle Linee guida del MIT

10 Feb 2025
10 Febbraio 2025

Nel post pubblicato su Italiaius il 26.11.2024, ci si interrogava sulla corretta interpretazione dell’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024, come convertito nella l. 105/2024, cd. riforma Salva casa, secondo cui gli interventi realizzati entro il 24.05.2024 di cui all’art. 34-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, sono soggetti al regime di cui all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017.

In quella sede, si sposava la tesi secondo cui le tolleranze costruttive ex art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia sono esenti da autorizzazione paesaggistica.

Le Linee guida sul Salva casa del MIT pongono esplicitamente la domanda, ma forniscono una risposta ambigua: “D.3.1.5 Come si coordina il regime delle tolleranze costruttive con l’autorizzazione paesaggistica? Gli interventi ricadenti nel regime delle tolleranze di cui al comma 1-bis non necessitano di autorizzazione paesaggistica, ove integrino interventi e opere ricomprese nell’allegato “A” del citato d.P.R. n. 31 del 2017 e nell’articolo 4 del medesimo articolato normativo” (cfr. pag. 20).

In premessa, si ricorda che le Linee guida sono dichiaratamente una fonte di soft law (cfr. pag. 3 delle Linee guida stesse) perciò hanno valenza meramente orientativa, non cogente per l’interprete.

Ad ogni modo, a detta del MIT, sembra che le tolleranze costruttive ex art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia siano esenti da autorizzazione paesaggistica non sempre, bensì solo ove integrino interventi ricompresi nell’allegato A, oppure nell’art. 4 d.P.R. 31/2017.

È un fatto che le Linee guida si riferiscono all’intero comma 1-bis dell’art. 34-bis T.U. edilizia: perciò, si ritiene comunque di dover scartare la tesi secondo cui l’esenzione varrebbe solo per le tolleranze entro la soglia del 2% di cui alla voce A31 dell’all. A d.P.R. 31/2017.

Per conciliare le diverse fonti, si potrebbe ritenere che le tolleranze in parola siano esenti da autorizzazione paesaggistica, qualunque sia la percentuale di tolleranza invocata del comma 1-bis cit., ma a patto che la tipologia di intervento che ha dato luogo alla tolleranza sia contemplata in una delle voci dell’allegato A, oppure in una delle ipotesi dell’art. 4 d.P.R. 31/2017.

Post di Alberto Antico – avvocato

La distanza tra pareti finestrate

10 Feb 2025
10 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la distanza di 10 metri prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968 deve essere osservata con riferimento a tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, senza possibilità di deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata a essere mantenuta a una quota inferiore a quella delle finestre antistanti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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