16 Agosto 2023
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, dopo il rigetto di un condono edilizio per opere di ristrutturazione richiesto ai sensi dell’art. 39 della l. 724/94, il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive e la proprietaria, sul presupposto che esse non fossero demolibili senza pregiudicare le proprietà circostanti, chiedeva che la demolizione venisse sostituita dalla fiscalizzazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 del DPR 380/2001.
L'interessata ha contestato le modalità di calcolo della sanzione.
Ricordiamo che un altro caso di fiscalizzazione è previsto dal comma 2 del successivo articolo 34 per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
L'articolo 33 del DPR 380/2001 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, stabilendo nei primi due commi quanto segue:
"1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio".
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di sottoporre al Consiglio di Stato alcune questioni interpretative del secondo comma dell'articolo 33, che potrebbero rilevare anche per l'interpretazione dell'articolo 34:
"4.3. Ciò posto, si formulano all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:
- se con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, di cui all’art. 33, comma 2, debba intendersi il momento di completamento dell’abuso ovvero in cui l’abuso è stato accertato dai competenti uffici pubblici ovvero sia stato denunciato dall’interessato a mezzo della richiesta di un condono o ancora quello di irrogazione della sanzione pecuniaria o demolitoria, intendendosi cioè l’espressione come momento di cessazione dell’abuso;
-se, in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione del costo di produzione per la realizzazione degli immobili ex art. 22 della l. n. 392 del 1078), ai fini della determinazione della giusta sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 possa procedersi all’attualizzazione, secondo gli indici ISTAT, al momento di irrogazione della sanzione pecuniaria dei valori risultanti dagli ultimi decreti ministeriali (30 gennaio 1997 e 18 dicembre 1998) ovvero se ancora l’attualizzazione possa essere quanto meno limitata al momento della scoperta dell’abuso o della sua denunzia (istanza di condono)".
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Ordinanza CDS 6865 del 2023
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