Distanza tra pareti finestrate in Zona A

10 Feb 2025
10 Febbraio 2025

Il TAR Veneto, pur dando atto del contrato giurisprudenziale sul punto, ha affermato l’obbligo di rispettare, nei centri storici, per le nuove costruzioni (comprese le sopraelevazioni), la distanza di 10 metri tra pareti finestrate.

Tale distanza non è derogabile nemmeno dal Piano Casa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo indiretto e distanze in centro storico

10 Feb 2025
10 Febbraio 2025

L’art. 8, co. 1, n. 1, II punto del d.m. 1444/1968 afferma che nelle Zone A, in caso di trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

Il TAR Veneto ha affermato che, a questi fini, l’apposizione di un vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs. 42/2004 non equivale a riconoscimento di un carattere storico-artistico all’immobile vincolato e, pertanto, le sue altezze possono essere superate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interventi in fascia di rispetto cimiteriale

10 Feb 2025
10 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi ammissibili nella fascia compresa tra i 50 e i 200 metri dalla cinta cimiteriale devono perseguire interessi aventi rango almeno pari agli interessi tutelati dalla disciplina in materia di fascia di rispetto cimiteriale, ai quali non sono assimilabili quelli, di natura soprattutto privata, sottesi all’approvazione di un piano di recupero, volto a realizzare, in modo prevalente, un’iniziativa di tipo residenziale privato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Zone di tutela dei laghi

10 Feb 2025
10 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 41, co. 1, lett. g, n. 3 l.r. Veneto 11/2004, norma che affida al PAT il compito di individuare e disciplinare, quale zona di tutela, una fascia di profondità di almeno 100 metri dal limite dei laghi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il regime processuale della prescrizione

08 Feb 2025
8 Febbraio 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che, ai sensi dell’art. 2938 c.c., l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto che, come tale, può essere fatta valere solo dalla parte interessata. Quest’ultima è tenuta sia a indicare quando sarebbe sorto il debito, sia a dimostrare il decorso di un tempo sufficiente a fare maturare la prescrizione.

L’eccezione di interruzione della prescrizione integra invece un’eccezione in senso lato, con la conseguenza che il giudice la può rilevare d’ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

Il potere del giudice di rilevare d’ufficio l’interruzione della prescrizione non si estende sino a ricercare, al di fuori degli atti del processo, elementi che abbiano eventualmente prodotto tale effetto interruttivo. L’onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione. In particolare, l’onere della prova del fatto interruttivo della prescrizione sulla cartella di pagamento relativa al “prelievo latte” grava sul creditore.

Ai sensi dell’art. 64, co. 2 c.p.a., i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sono posti a fondamento della decisione, allo stesso modo di quanto avviene rispetto alle prove proposte dalle parti. Vale a dire che, in materia di impugnazione di atti tesi al recupero del “prelievo latte”, il giudice è tenuto a porre a fondamento della decisione l’eccezione di prescrizione motivatamente opposta dalla parte ricorrente qualora le PP.AA. intimate non l’abbiano contestata specificatamente, fornendo in giudizio almeno un principio di prova circa l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione medesima.

Il termine di prescrizione del credito riferito al “prelievo latte” è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le ipotesi di proroga del termine per il deposito delle offerte di gara (nel secondo codice appalti)

08 Feb 2025
8 Febbraio 2025

Il TAR Sardegna ha affermato la mancanza di tassatività delle due ipotesi di proroga del termine per il deposito delle offerte di gara tipizzate dall’art. 79, co. 3 d.lgs. 50/2016.

Ne consegue che possono darsi diverse circostanze che rendano insufficiente il termine concesso e che giustifichino un provvedimento discrezionale di differimento, la cui legittimitĂ  dovrĂ  essere vagliata in concreto. Nel caso di specie, la Stazione appaltante apportava una legittima, minima modifica al termine finale di presentazione delle domande, garantendo la paritĂ  di trattamento a tutti gli operatori economici, tempestivamente informati della proroga stessa. Questi ultimi, considerata anche la tipologia di gara, avrebbero potuto agevolmente sfruttare a loro volta il maggior lasso temporale concesso per apportare eventuali modifiche alla propria offerta qualora lo avessero reputato conveniente od opportuno.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Opera pubblica in variante

08 Feb 2025
8 Febbraio 2025

Il T.A.R. ricorda che la procedura cd. ordinaria finalizzata ad approvare un’opera pubblica in variante al PI, ex art. 18 della l.r. Veneto n. 11/2004, è differente da quella prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001 che, invece, consente l’approvazione del progetto preliminare/definitivo in variante al PRG/PI, senza che l’opera pubblica sia mai stata prevista nella strumentazione urbanistica generale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Termine per l’impugnazione del titolo edilizio del vicino

08 Feb 2025
8 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di 60 giorni entro cui il terzo legittimato può proporre impugnazione avverso il provvedimento abilitativo rilasciato al vicino confinante è fissato in funzione dell’oggetto della contestazione, atteso che, qualora il terzo assuma che l’autorizzazione, in sé e per sé, non poteva in alcun modo essere rilasciata, il termine inizia a decorrere dalla data di conoscenza, in qualunque modo acquisita, dell’autorizzazione in deroga che si assume illegittima in quanto in contrasto con la normativa di riferimento.

Nel caso, invece, in cui il terzo avanzi censure di altro genere quali, ad esempio, la violazione delle distanze e la consistenza del manufatto abusivo, ovvero attinte dal peculiare contenuto del titolo abilitativo, il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di completamento dei lavori, ovvero, in caso di autorizzazione, dalla conoscenza del contenuto integrale dell’atto, atteso che soltanto in quel momento si ha la percezione dell’effetto lesivo che, quindi, finisce con l’atteggiarsi diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto del suo rilascio, ovvero se ne censuri il contenuto specifico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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In alcuni casi, sull’istanza del privato di revoca del divieto di detenzione armi si forma il silenzio-inadempimento

08 Feb 2025
8 Febbraio 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che l’art. 39 TULPS, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto di detenzione armi che il Prefetto può imporre.

Essendo tuttavia la valutazione diacronicamente ancorata al momento della sua emanazione, deve ritenersi che ragioni di giustizia impongano all’Autorità di P.S. di attivare, a fronte della specifica istanza dell’interessato, che prospetti la sopravvenienza di fatti nuovi ovvero il decorso di un termine ragionevole, un procedimento di riesame laddove si verifichi un mutamento fattuale tale da poter fare ritenere in astratto superati i rilievi ostativi posti illo tempore alla base del provvedimento lesivo, dovendo la P.A. farsi carico di una nuova valutazione, che va filtrata alla luce del comportamento successivamente tenuto dall’istante, della sua complessiva personalità e di ogni altro elemento utile in funzione del rinnovato giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il nuovo reato cd. di peculato per distrazione (art. 314-bis c.p.) non interferisce con il reato di peculato (art. 314 c.p.)

07 Feb 2025
7 Febbraio 2025

La Corte di cassazione penale, in tema di delitti contro la P.A., ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis c.p., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l’ambito applicativo del delitto di peculato (art. 314 c.p.) dall’introduzione della nuova fattispecie di reato.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cass. pen. n. 4520-2025

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