2 Ottobre 2014
Il Consiglio di Stato  chiarisce che l’art. 15, c. 4 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano giĂ iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio” non si applica alle opere precarie e/o temporanee perchĂ©: “In primo luogo, sotto altro profilo, deve comunque escludersi in linea di principio che l’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, possa applicarsi ai permessi in precario e temporanei assentiti per il solo periodo estivo in quanto esse oltre il termine del periodo stagionale per il quale sono funzionalmente installate non possono considerarsi strutture integrate nel contesto edilizio-urbanistico. Read more →
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