Sindacato del G.A. sulla discrezionalitĂ tecnica
Il TAR Veneto, nel rigettare un ricorso avverso una dichiarazione di interesse culturale, ha affermato che il G.A. (nella sua giurisdizione di legittimità ) può sindacare la discrezionalità tecnica della P.A. (in questo caso, del Ministero della Cultura) solo se carente di motivazione, ovvero se basata su una valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti.
In realtà , si segnala che il Consiglio di Stato è andato oltre questo approccio, affermando che il sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica può spingersi fino a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione della P.A. (cfr. sent. n. 10624/2022).
Post di Alberto Antico – avvocato

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