28 Aprile 2020
Un noto Comune lagunare, nelle N.T.A. del P.R.G., prevede che sono vietati gli interventi edilizi in sopravanzamento rispetto al fronte attuale da realizzarsi in alcune strade e piazze pubbliche che formano l’asse commerciale della località , salva la possibilità di autorizzazione in deroga, mediante delibera consiliare, per gli interventi da realizzarsi sulle strade laterali che si innestano sulle direttrici principali.
Un privato chiedeva l’autorizzazione in deroga, che però gli era negata: di conseguenza, impugnava sia il diniego sia la previsione sopra descritta del P.R.G.
Il TAR Veneto ha spiegato che questo era invece un caso in cui la norma dello strumento urbanistico avrebbe dovuto essere impugnata direttamente, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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