Sulla reiterazione dei vincoli espropriativi
Il T.A.R. si sofferma sulla motivazione e suoi presupposti che devono sorreggere la reiterazione dei vincoli espropriativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulla motivazione e suoi presupposti che devono sorreggere la reiterazione dei vincoli espropriativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha dichiarato che il decreto di esproprio non è un atto recettizio, dovendosi quindi verificare solo che la sua adozione sia stata compiuta nei termini di legge, e non invece la sua notifica. La sua comunicazione è dunque solamente funzionale alla decorrenza dei termini per l’impugnazione.
Il fatto poi che l’atto sia stato impugnato dimostra l’oggettiva idoneità della notifica al raggiungimento dello scopo, con quindi impossibilità di dichiararne la nullità .
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la notifica del provvedimento di esproprio proveniente da un privato che ha consolidati e provati rapporti con l’Amministrazione (nel caso di specie, un’impresa costruttrice di strade e l’ANAS) non è nulla, agendo per conto della P.A. stessa.
In ogni caso, trattasi di mera irregolarità , in quanto la notifica del decreto di esproprio è funzionale solo alla decorrenza dei termini per l’opposizione alla stima dell’indennità proposta, e nel caso di specie lo scopo era stato raggiunto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che per le opere strategiche ex d.lgs. n. 163/2006 (cd. grandi opere) le relative procedure espropriative sono sottoposte ad una disciplina fortemente derogatoria rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 327/2001, per favorirne la speditezza di realizzazione. Non è infatti prevista la comunicazione individuale di avvio del procedimento né del progetto preliminare (per l’apposizione del vincolo, la quale viene fatta mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) né del progetto definitivo e delle eventuali varianti (per la dichiarazione di pubblica utilità , la quale viene fatta mediante pubblicazione su un quotidiano nazionale dell’indicazione dell’opera, la sua localizzazione e una sommaria descrizione del progetto).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. ricorda in che cosa consiste l’effettivo inizio dei lavori ex art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Milano afferma che l’art. 9 della l. 122/1989 (cd. Legge Tognoli) si applica solo agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, non a quelli costruiti successivamente, per i quali trova applicazione l’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che le modifiche dei prospetti quali l’apertura di nuove finestre, la chiusura di quelle preesistenti o il loro spostamento, l’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, la trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
Le modifiche del prospetto e della consistenza esterna dell’edificio non possono pertanto essere qualificate come mero restauro e risanamento conservativo, come avrebbe voluto il ricorrente, perché modificano la struttura esterna dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che le opere di tamponamento di una terrazza e l’installazione in essa di un impianto di riscaldamento determinano l’ampliamento della superficie residenziale del connesso appartamento, attraverso la trasformazione della terrazza in un locale adibito ad usi residenziali.
L’intervento ha dunque incidenza sulla superficie residenziale dell’edificio e, quindi, sulla sua volumetria complessiva: se eseguito sine titulo e se fosse insanabile, richiede l’applicazione dell’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha accolto un appello, condannando il Comune di Ravenna a risarcire i danni subiti dai soggetti che si erano visti annullare dal Comune un permesso di costruire, ma solo per la metĂ , sussistendo un concorso di colpa.Â
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la condotta del Comune e quella degli interessati hanno avuto la medesima incidenza causale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.
Infatti, il Comune non ha acquisito il parere obbligatorio dell’Ente gestore della strada, ma ha rilasciato il permesso di costruire senza verificare l’effettiva natura del tratto di strada confinante con il lotto d’intervento.
Dall’altra parte, la richiesta di permesso di costruire reca l’asseverazione del progettista incaricato in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente, nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.
Quanto alla quantificazione del danno, il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Ravenna di proporre agli appellanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento da danno emergente, secondo i criteri sopra specificati, importo che dovrà essere decurtato della metà , ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Post di Daniele Iselle
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