Proposte di interventi “in adiacenza/prossimità” ad un AUC

21 Mar 2025
21 Marzo 2025

Nel caso di specie, il Comune approvava un avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel P.I. relative alla realizzazione di edifici residenziali di modesta entità atti a soddisfare le esigenze di residenza stabile dei nuclei familiari all’interno del tessuto consolidato o in aree agricole limitrofe.

Un privato avanzava la sua proposta.

In sede di adozione della variante al P.I., il Comune rigettava la proposta perché “non adiacente ad un ambito di urbanizzazione consolidata”, senza null’altro specificare.

In sede di approvazione, di fronte alle controdeduzioni del privato, il Comune rinviava “a quanto espresso nella relazione di controdeduzione che precisa come è avvenuta l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e specifica il concetto di adiacenza/prossimità agli stessi”.

Il TAR Veneto ha annullato gli atti del Comune, per difetto di motivazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Giurisdizione sull’impugnazione dell’ordine di rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica

21 Mar 2025
21 Marzo 2025

Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. (cfr. artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011) conoscere dell’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 art. cit. e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Campioni allegati all’offerta tecnica in una pubblica gara

21 Mar 2025
21 Marzo 2025

Il TAR Palermo ha affermato che il campione consente alla P.A. di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto, ma non è sua parte integrante, in quanto la sua funzione è quella di dare dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti.

Resta fermo che la lex specialis possa prevedere un diverso ruolo della campionatura, individuandola come un elemento essenziale dell’offerta, funzionale alla sua completezza e necessaria per l’apprezzamento dei profili qualitativi che integrano i criteri di valutazione. Solo in questo caso l’eventuale difformità della campionatura prodotta da un partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta darebbe luogo ad un’ipotesi di difformità e inadeguatezza del prodotto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante, con la conseguente esclusione dell’operatore.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Prime valutazioni del Consiglio di Stato sul nuovo concetto di stato legittimo, dopo la cd. riforma Salva casa

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Il Consiglio di Stato – giudicando di un diniego di sanatoria del 2018 – ha affermato come non fosse applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 apportata dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), secondo cui lo stato legittimo dell’immobile è non solo “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” (integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali), ma anche quello stabilito dal titolo che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”.
Il Consiglio ha negato rilevanza al fatto che in passato il Comune avesse assentito la realizzazione i lavori sul manufatto abusivo, dato che non sussiste contraddittorietà tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro.
Tuttavia, se in precedenza l’affidamento del privato era ex se ininfluente per la regolarità di un immobile abusivo, a parere del Giudice d’appello la riforma ha modificato sul punto parzialmente l’assetto normativo preesistente. Nondimeno la P.A., in sede di rilascio del titolo, deve avere verificato la legittimità dei titoli pregressi, per potere fondare il legittimo affidamento sulla regolarità edilizia del manufatto oggetto degli interventi realizzati nel corso del tempo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Impugnazione della nomina o della revoca di un assessore comunale

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Il TAR Napoli ha affermato che sia la nomina che la revoca di un assessore comunale sono atti amministrativi, sindacabili dal G.A., e non atti politici.

Il contenuto altamente discrezionale dell’atto di nomina di un assessore comunale – in ragione della natura fiduciaria e dettata da ragioni prevalentemente politiche del rapporto che s’instaura con il Sindaco che lo sceglie – comprime tale sindacato ai soli profili di irrazionalità e di mancato rispetto delle norme procedimentali contenute nel TUEL.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Annullamento d’ufficio di una sanatoria edilizia

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Il TAR Palermo ha affermato che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Questo generale principio ammette due sole eccezioni: a) quando gli interessi pubblici siano di per sé rilevanti e auto-evidenti; b) quando non sia in concreto configurabile un affidamento del privato, in quanto a fondamento dell’atto ritirato vi sia il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione della parte.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Riforma delle incompatibilità per gli amministratori di Comuni in dissesto: norma di eccessivo favore?

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

L’art. 248 TUEL, rubricato Conseguenze della dichiarazione di dissesto, al comma 5, dispone alcune incompatibilità per gli amministratori di un Comune in dissesto.

Tale comma prevede che, fermo restando il perimetro della responsabilità erariale di cui all’art. 1 l. 20/1994, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di 10 anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di 10 anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di 10 anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, la Corte dei conti irroga una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

L’art. 8, co. 7 d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (non ancora convertito in legge) ha inserito il seguente quinto e ultimo periodo all’art. 248 TUEL: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243-bis, entro due anni dall’insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione».

Nella prospettiva che tale norma possa essere convertita in legge, alcuni commentatori hanno sollevato perplessità.

Se da un lato la riforma mira a tutelare gli amministratori che ereditano situazioni finanziarie disastrose, dall’altro rischia di creare un pericoloso precedente, incentivando una gestione finanziaria superficiale e irresponsabile. In altre parole, si potrebbe generare l’impressione che, in caso di dissesto, sia sufficiente presentare un piano di rientro per essere assolti da eventuali responsabilità, anche in presenza di gravi irregolarità.

Post di Daniele Iselle

Nuove norme in materia di reclutamento e funzionalità delle PP.AA.

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 61 del 14.03.2025), entrato in vigore il 15.03.2025, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/14/25G00033/sg.

Post di Alberto Antico – avvocato

Dichiarata l’eccezionalità delle alluvioni di maggio e giugno 2024 in Veneto

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Con una coppia di decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2025 (pubblicati in G.U., Serie generale n. 64 del 18.03.2025) è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nei periodi 15-31 maggio 2024 e 21-26 giugno 2024.

I decreti sono disponibili al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-18&atto.codiceRedazionale=25A01620&elenco30giorni=false;

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-18&atto.codiceRedazionale=25A01621&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La rilevanza penale della normativa sismica

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

La Corte di cassazione penale ha affermato che nelle zone sismiche l’obbligo di informativa e di produzione degli atti progettuali non è limitato in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell’opera, ma riguarda tutte le opere indicate dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque anche le opere cd. minori, perché diversamente verrebbe frustrato il fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche.

Siccome gli obblighi previsti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 sono finalizzati a consentire il controllo preventivo della P.A., non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l’effettiva pericolosità o no della costruzione realizzata, in violazione degli adempimenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni, perché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando nel novero dei reati di pericolo presunto, puniscono inosservanze formali, con la conseguenza che neppure la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo incidono sull’illiceità della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività.

In definitiva, la ratio della normativa antisismica si fonda sulla necessità, rivolta a tutela dell’incolumità pubblica, di dettare i criteri che devono essere obbligatoriamente seguiti per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle parti del territorio nazionale individuate dalla normativa di settore come zone a rischio sismico, in modo da ridurre la tendenza della costruzione a subire un danno cui, a seguito di un evento sismico, la costruzione stessa, secondo un giudizio prognostico ex ante, rischierebbe comunque di essere sottoposta.

Da ciò consegue che detto rischio, nel caso di mancata conformazione delle costruzioni alle norme di settore, è destinato ad ampliarsi perché, a causa delle ricadute che dalla violazione della normativa antisismica scaturiscono, aumenta il pericolo di danno sulla incolumità delle persone che usano il bene o che con esso si trovino in contatto.

La Corte ha altresì affermato che ha natura di reato permanente la contravvenzione prevista dall’art. 20 l. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in virtù della quale chiunque violi le prescrizioni contenute nella legge in parola e nei decreti interministeriali di cui ai suoi artt. 1 e 3 è punito con l’ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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