Dichiarato lo stato d’emergenza nel Cadore per le alluvioni di giugno-luglio 2025

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28.08.2025 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 210 del 10.09.2025), è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.

La delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-10&atto.codiceRedazionale=25A04906&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Attività edilizia libera, o reato? Attenzione alle pergotende…

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Nel caso di specie, il privato realizzava una pergotenda, dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, posta sul terrazzo di pertinenza della sua unità immobiliare e costituita da una struttura metallica di dimensioni 5,10 m x 3,70 m, con altezza minima di 2,55 m e massima di 2,65 m; la struttura poggiava su due muri del terrazzo su cui era appoggiata chiudendo totalmente gli altri due lati ed era sorretta da due pilastrini metallici aventi sezione di 10 cm x 8 cm.

La Corte di cassazione penale ha confermato la sussistenza del reato ex art. 44, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001.

In tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di pergotenda realizzabile in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. b-ter d.P.R. cit. (come novellato dalla cd. riforma Salva casa), i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio.

Affinché una tenda (o affini) possa dirsi realizzabile in attività edilizia libera, devono concorrere tutte e ciascuna le seguenti condizioni: a) che l’opera sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili; c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera; d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il Sindaco e i limiti del potere ordinatorio nelle aree portuali

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota su il Sindaco e i limiti del potere ordinatorio nelle aree portuali: commento alla sentenza TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 agosto 2025, n. 1419.

Italia_Ius_Il Sindaco e i limiti del potere ordinatorio nelle aree portuali

Lo scetticismo di una giurisprudenza penale sui cd. lotti interclusi, ai fini della non necessità di pianificazione attuativa

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Nel caso di specie, una circolare del dirigente dell’Ufficio tecnico di un Comune affermava che, nelle more dell’approvazione dei piani attuativi previsti dal PRG, per i lotti sino a 5000 mq sarebbe stato possibile attuare le previsioni relative all’edificabilità direttamente mediante una concessione edilizia accompagnata da un atto d’obbligo per la cessione delle aree al Comune, previa approvazione di un “planivolumetrico” (sic) e previo positivo controllo della regolarità amministrativa dei fabbricati dei lotti circostanti. Il Consiglio comunale deliberava di recepire detta circolare. Detto “planivolumetrico” era inteso come un semplice grafico che descriveva la sagoma degli edifici e i suoi volumi, cui le norme tecniche affidavano la funzione di allegato integrativo a completamento del progetto edilizio o di un piano attuativo, senza però accompagnarsi alle procedure e alle convenzioni proprie di quest’ultimo.

Il Tribunale penale di Palermo, in una sentenza del 2018, ha affermato che la ricorrenza dell’ipotesi di scuola (sic) del cd. lotto intercluso, cioè di un lotto che potrebbe essere edificato senza la dovuta pianificazione urbanistica contenuta in un piano attuativo o una convenzione lottizzatoria, approvati dal Consiglio comunale, si ha solo quando l’area interessata sia dotata di completa e soddisfacente urbanizzazione rispondente per intero ai criteri di legge e alle previsioni per essa del PRG, cosicché l’intervento in sostanza si inserirebbe in un contesto già conforme alle prescrizioni di dettaglio operanti.

In nome del principio di legalità dell’azione amministrativa, è fuori discussione che una circolare possa stravolgere il quadro legislativo, per di più in una materia delicata e dalle molteplici implicazioni di rango costituzionale come l’urbanistica, e il sistema costituzionale della gerarchia delle fonti normative, nemmeno se asserisce di interpretare il sistema stesso e di voler venire incontro a degli scontenti, nemmeno se riceve l’avallo del Consiglio comunale.

Solo un percorso modificativo del PRG, rispettoso della procedura stabilita dalla legge, può apportare una variante al PRG: solo se detta variante è conforme ai principi fondamentali del diritto urbanistico (cfr. l. 1150/1942, l. 765/1967, d.m. 1444/1968, legislazione regionale), sarebbe valida e attuabile.

La legge impedisce che i poteri di pianificazione e di intervento derogatorio sugli strumenti urbanistici possano essere esercitati dai dirigenti dell’Ufficio tecnico del Comune. A questi ultimi, invece la legge affida i compiti amministrativi afferenti al rilascio dei permessi necessari per l’edificazione (previa diligente istruttoria diretta a verificare la conformità dei progetti e delle istanze relative alla legge e alle previsioni del PRG e degli altri strumenti urbanistici vigenti), gli obblighi di vigilanza e sanzionatori delle relative violazioni, nonché i poteri di revoca e annullamento di atti concessori non conformi.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

lotto intercluso (Trib. pen. Palermo, 1840)

Contenuto della valutazione di compatibilità paesaggistica

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Il TAR Veneto pare evidenziare che la valutazione di compatibilità paesaggistica deve valutare la situazione del caso concreto, verificando se sia possibile un ripristino e se l’assetto a conclusione dello stesso corrisponda o meno al primigenio stato dei luoghi.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Motivazione per relationem

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Il TAR Veneto ribadisce la possibilità per l’Amministrazione di motivare mediante rinvio ad un altro provvedimento, in particolare se tale atto è pubblico e liberamente consultabile da chiunque.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Manutenzione straordinaria e vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 181, comma 1-ter, e 167, comma 4, lett. c), d.lgs. 42/2004)

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il TAR Veneto ha esaminato la nozione di manutenzione straordinaria, ai sensi degli artt. 181, comma 1-ter, e 167, comma 4, lett. c), d.lgs. 42/2004, in un’ipotesi di risistemazione fondiaria di alcuni fondi poderali.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Localizzazione di un’opera pubblica

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il TAR Veneto precisa che la localizzazione di un’opera pubblica è censurabile solo per macroscopica illogicità, trattandosi di valutazione altamente discrezionale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il giudizio tecnico-discrezionale delle Commissioni nei concorsi pubblici e i limiti del sindacato giurisdizionale:

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul giudizio tecnico-discrezionale delle Commissioni nei concorsi pubblici e i limiti del sindacato giurisdizionale: riflessioni a margine della sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7113/2025.

Italia_Ius_Il giudizio tecnico

Autorizzazione all’installazione di una stazione radio base: si devono preservare le norme in materia di pubblicità e di VINCA

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità del provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, cd. Codice delle comunicazioni elettroniche, che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.

È illegittimo - sotto il profilo del difetto di istruttoria - il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso.

Il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso, quale modalità di acquisizione del parere VINCA, risultava inconferente nel caso in esame, in quanto non risultava dimostrato che la P.A. competente (ARPA o altro soggetto designato) fosse mai stato formalmente investita della relativa richiesta. In assenza di una formale richiesta indirizzata alla P.A. competente, non poteva dunque operare alcun meccanismo di silenzio-assenso, mancando l’elemento procedimentale essenziale da cui far decorrere i termini per la formazione del provvedimento tacito. Il silenzio-assenso invocato, infatti, si era eventualmente formato su un’istanza diversa, presentata ai sensi dell’art. 44 del Codice, avente ad oggetto esclusivamente la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi della l. 36/2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003. Neppure poteva ritenersi sanato ex post il vizio procedimentale, essendo tale possibilità subordinata allo svolgimento di una compiuta istruttoria tecnica e all’acquisizione di una formale valutazione di compatibilità ambientale, elementi che, nel caso di specie, risultavano del tutto assenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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