Atto plurimotivato
Il TAR Veneto ribadisce che in presenza di un atto plurimotivato, la fondatezza di anche uno solo dei punti di motivazione comporta la legittimità dell’intero provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che in presenza di un atto plurimotivato, la fondatezza di anche uno solo dei punti di motivazione comporta la legittimità dell’intero provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che la rettifica (nella specie, dell’aggiudicazione erroneamente disposta in favore della seconda classificata) si distingue dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, di cui agli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990, poiché riveste natura doverosa, in luogo di quella discrezionale insita nel potere di annullamento d’ufficio o di revoca, non comportando nessuna rivalutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato.
La rettifica di un errore materiale da parte della P.A. non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, atteso il suo carattere vincolato e doveroso, rispetto al quale l’apporto dei privati non potrebbe determinare un esito diverso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Milano ha affermato che laddove la P.A. si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento.
Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare: a) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose; b) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile alla P.A. in termini di colpa o dolo; c) il danno-evento, cioè la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale; d) il danno-conseguenza, ovvero le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate; e) il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che va accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza che ordini la restituzione del fondo oggetto di decreto di esproprio annullato in sede giurisdizionale e che sia stato alienato a terzi nelle more del giudizio impugnatorio, qualora l’avente causa sia consapevole che la procedura espropriativa era oggetto di contestazione giudiziale, non ravvisandosi il presupposto della buona fede ex art. 2038 c.c. (Alienazione della cosa ricevuta indebitamente) per fare salvo l’acquisto.
L’art. 2652, n. 6 c.c., nella parte in cui implica l’efficacia processuale della trascrizione delle domande giudiziali non si applica al ricorso proposto per l’annullamento giudiziale del provvedimento di espropriazione, in quanto la disposizione rimanda ai vizi degli atti di autonomia privata e non i tradizionali vizi di legittimità dei provvedimenti, tenuto anche conto dei principi di stretta tipicità legale sotteso al sistema della trascrizione immobiliare e dell’esigenza, ad esso correlata, di certezza dei traffici.
Quando è prevista la trascrizione delle domande, agli effetti dell’art. 111 c.p.c., il processo si considera pendente (ai fini della opponibilità della sentenza agli aventi causa dal convenuto) non con la notificazione della citazione, ma con la trascrizione della domanda; correlativamente il diritto controverso si considera trasferito solo dal momento della trascrizione del titolo di acquisto, non già dal momento della manifestazione del consenso delle parti. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro l’alienante è sempre opponibile ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, mentre è inopponibile a quelli che hanno trascritto prima.
La trascrizione del decreto di esproprio non è funzionale alla produzione degli effetti di cui all’art. 2644 c.c. (Effetti della trascrizione), ma ha solo l’effetto di trasformare i diritti reali o personali di terzi sulla cosa in diritto di credito sull’indennità liquidata all’espropriato e, pertanto, non può fungere da criterio di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa e non può integrare l’eccezione di cui all’art. 111, co. 4 c.p.c.
La ragione giustificatrice di tale attenuata efficacia della trascrizione del decreto di esproprio è ravvisata nella circostanza per cui l’acquisto del diritto in capo all’espropriante è svincolato dalla titolarità del diritto da parte dell’espropriato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il «sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» (SPRAR), divenuto poi «sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI), si caratterizza per una forma di collaborazione tra lo Stato e gli Enti locali destinatari dei contributi per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e si concretizza in un modulo convenzionale inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 15 l. 241/1990, in quanto viene in rilievo un accordo tra PP.AA. per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con la conseguente devoluzione di eventuali controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 c.p.a.
La normativa di settore individua nell’Ente locale il soggetto legittimato a presentare la proposta progettuale, in quanto diretto destinatario del finanziamento, oltre che della prosecuzione dei progetti esistenti; l’ordinamento prevede la partecipazione degli Enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario.
Anche dall’esame del d.m. Interno 10 agosto 2016 si evince la assoluta centralità dell’Ente locale, in quanto a lui compete la presentazione della domanda di finanziamento per i suddetti servizi (artt. 4 e 9), nonché quella di prosecuzione (art. 14) e la redazione del relativo piano finanziario (art. 23). Il rendiconto delle spese sostenute è, conseguentemente, un obbligo dello stesso Ente locale – che si avvale a tal fine di un Revisore indipendente – tenuto a presentare tale documento contabile alla Direzione centrale. È poi l’Ente locale il soggetto destinatario di verifiche e ispezioni sui servizi (art. 25), a seguito delle quali viene inviato allo stesso Ente l’eventuale avviso di possibili inosservanze con invito ad ottemperare entro un termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio assegnato fino alla revoca –parziale o totale – del contributo (art. 27).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine per ricorrere contro l’originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che in caso di gravame con contenuto misto impugnatorio e risarcitorio nelle materie ex art. 119 c.p.a. (nella specie, avverso la decisione del Collegio di garanzia dello sport), trova applicazione il rito speciale con il correlativo dimezzamento dei termini processuali: l’intero giudizio va attratto alla sfera applicativa del rito speciale abbreviato, allorquando la domanda risarcitoria non sia autonoma ma strettamente dipendente dalla domanda di annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che la nozione di volume tecnico si impernia, oltre che sulle ridotte dimensioni del manufatto, anche sull’oggettivo asservimento funzionale del medesimo rispetto all’opera principale, dovendo aversi riguardo non solo all’aspetto quantitativo, ossia alla modesta dimensione dello stesso, ma anche a quello qualitativo e funzionale ossia ad un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative, impianti tecnologici serventi di una costruzione principale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la pronuncia di mero accertamento autonoma è ammessa, oltre che nelle ipotesi in cui vengano in rilievo diritti soggettivi, anche, in via residuale, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità solo in presenza di una situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla stessa P.A. e laddove non siano praticabili i rimedi di tutela tipizzati.
Non rientra in questa casistica l’accertamento della legittimità di opere edilizie, tanto più se il privato ne ha domandato la sanatoria, con ciò ammettendo la loro (originaria) abusività.
Post di Alberto Antico – avvocato
Al fine di denegare la compatibilità paesaggistica di un immobile, il TAR Veneto ha sottolineato che un manufatto di notevole superficie, stabilmente ancorato al suolo mediante piedritti ancorati al suolo su fondazioni, con struttura portante metallica, richiudibile ai lati e ben visibile, esprime superficie utile, e quindi non può accedere al procedimento di cui all’art. 167 Codice dei Beni Culturali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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