L’istanza di annullamento in autotutela
Il TAR Veneto ha affermato che la domanda diretta a sollecitare l’autotutela della P.A. non sospende il termine per ricorrere, in quanto tale evenienza non è prevista dal legislatore.
In presenza di una simile istanza, non è configurabile alcun obbligo di provvedere in capo alla P.A., la quale è titolare di un potere di merito, che si esercita previa valutazione di ragioni di pubblico interesse insindacabili da parte del giudice.
L’esito del procedimento di riesame dipende da una verifica circa la sussistenza di molteplici elementi in fatto ed in diritto, alcuni dei quali assurgono a presupposti rigidi e vincolanti (l’illegittimità sostanziale dell’atto da riesaminare; il rispetto del termine massimo di 12 mesi dal momento dell’adozione) ed altri a condizioni flessibili e discrezionali (la sussistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico; la valutazione comparata e bilanciata degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il rispetto di un termine ragionevole, laddove non operi il vincolo dei 12 mesi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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