9 Ottobre 2015
Segnaliamo una sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna in materia di rimborso delle spese di viaggio del segretario convenzionato dal luogo di propria residenza al lavoro: la Corte condanna il segretario che lo ha percepito e la funzionaria responsabile del servizio finanziario che lo ha erogato.
Nella sentenza si precisa anche il concetto di colpa grave: "Secondo l’ orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti, il concetto di colpa grave va inquadrato nella nozione di colpa professionale di cui all’ art. 1176, 2° comma, c.c. e va inteso come osservanza non già della normale diligenza del “bonus pater familias”, bensì di quella particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata.
Perché si abbia colpa grave non è richiesto, perciò, che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme, ma è sufficiente che l’ agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attività. In altri termini, è ritenuto sufficiente, per la sussistenza del suindicato grado di colpa, che nella fattispecie l’ agente abbia serbato comunque un comportamento contrario a regole deontologiche elementari".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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