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La legge regionale 36 del 2012 ritocca il piano casa e la 34 la nozione di manutenzione straordinaria

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

La legge regionale 10 agosto 2012, n. 36, pubblicata sul BUR n. 67 del 17 agosto 2012 contiene due nuove disposizioni in materia di piano casa  (il BUR è allegato al post che precede).

- L'art. 1 modifica l’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e stabilisce:

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4.

- L'art. 2 modifica l’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, stabilendo:

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono soppresse le seguenti parole:
Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa”.

La legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 modifica l’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. stabilendo che

1. La lettera d) del primo comma dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituita:
d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.”.

Segnaliamo che l'articolo 76, comma 1, della L.R: 61/1985 disciplina l'autorizzazione gratuita (figura che non esiste più), cosicchè non si sa neppure come fare ad applicare la nuova legge.

Nuove leggi regionali

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

Segnaliamo che sul BUR del Veneto n. 67 del 17 agosto 2012 sono state pubblicate varie leggi regionali nuove:

-LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 28
Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo................................................................................................................. 4
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 29
Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà..................... 27
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 30
Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei.....................................................................................................................31
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 31
Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani........................................................................................................... 36
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 32
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto,
delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni
e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”................................................. 39
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 33
Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale......................... 43
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 34
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”............................................. 46
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 35
Modifica della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 “Norme per il riconoscimento dell’Associazione tra gli ex consiglieri
regionali del Veneto”........................................................................................................................................................................... 49
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 36
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.....................51
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 37
Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati....................................................................................................        55

bur_067_2012

La discrezionalità pianificatoria urbanistica è amplissima

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 1101 del 2012, respingendo  tutti i motivi di un ricorso avverso una variante al P.R.G..

Dalla lettura della sentenza emergono tuttta una serie di cose che il comune può fare in sede di variante (della serie "il territorio è mio e me lo gestisco io").

I ricorrenti, nella qualità di proprietari di un’area edificata di mq. 2.845 con sovrastante fabbricato di mc. 1.300 sita nel centro abitato del comune, già classificata dal previgente P.R.G. in Z.T.O. F, hanno impugnato gli atti di adozione e di approvazione della variante generale del P.R.G., nella parte in cui hanno classificato l’area di loro proprietà nella nuova Z.T.O. C 1 20, nella quale sono comprese anche un’area edificata di mq. 1.690 già avente destinazione a zona E, e un’area di mq. 11.400, in precedenza classificata C 2, anch’essa edificata.
A sostegno del ricorso hanno dedotto: 1) la violazione del principio di diritto urbanistico di necessaria suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee; 2) l’illogicità, la mancanza di motivazione e la disparità di trattamento, relativamente alla determinazione dell’indice fondiario assegnato alla zona; 3) la mancata determinazione dell’indice territoriale di densità edilizia; 4) la violazione dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 61 del 1985, che stabilisce, per le sottozone di tipo C 1 il limite minino di densità edilizia di 0,50 mc/mq.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestavano la razionalità della scelta, operata dalla variante impugnata, di accorpare nella zona C 1 20 aree che il previgente P.R.G. classificava in modo diverso l’una dall’altra. Il TAR dice che tale motivo di ricorso è destituito di fondamento: "Va premesso infatti che per consolidata giurisprudenza, le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da un’ampissima discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.
Nel caso di specie i motivi per i quali la scelta in questione dovrebbe essere ritenuta da questo Tribunale irrazionale rimangono pressoché oscuri.
Si osserva in ogni caso che alcun vizio di illogicità può trarsi dal fatto stesso che la variante accorpi in una unica zona omogenea aree che il previgente P.R.G. classificava in modo diverso, posto che l’amministrazione, in sede di variante, non è obbligata a rispettare le zonizzazioni del previgente P.R.G., le quali possono essere modificate ed adeguate alle nuove esigenze di pianificazione urbanistica".

Circa l'indice il TAR scrive: "Allo stesso modo non appare viziata da illogicità la scelta, contestata con il secondo motivo di ricorso, di assegnare alla zona in questione C 1 n. 20, un indice fondiario massimo di progetto, pari a 0,55 mc. /mq., inferiore all’indice di densità edilizia esistente. Infatti, trattandosi di zona ricadente nel centro abitato, tale scelta, di consentire, per le nuove costruzioni, la realizzazione di una minor densità edilizia nelle aree ancora edificabili, rispetto alla densità edilizia esistente, oltre che legittima, appare evidentemente giustificata dalla necessità di dare maggiore respiro al centro abitato".

Circa l'eventuale obbligo di motivare la variante, il TAR precisa che: "La parte ricorrente lamenta anche il difetto di motivazione di tale ultima scelta. Al riguardo si osserva che, se è vero che l'Amministrazione, per regola generale, ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio (ed anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche) e non deve dare motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche, è altrettanto pacifico per la giurisprudenza che tale regola generale subisca un'eccezione in alcune situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell'affidamento impone che lo strumento urbanistico dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di pianificazione. Ciò, però, si verifica solo nei casi in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni, connotate da una fondata aspettativa sulla destinazione dell'area, che per tale ragione si differenziano dalle posizioni degli altri soggetti interessati, imponendo all'Amministrazione il dovere di valutare con attenzione l'opportunità di modificare la precedente destinazione urbanistica di un'area e, comunque, di indicare articolatamente le ragioni che hanno portato a una nuova scelta pianificatoria.
Nel caso di specie, però, non ricorre nessuna delle situazioni di affidamento qualificato tale da rendere necessaria una motivazione ulteriore e rafforzata rispetto a quella già presente nella delibera consiliare di adozione della variante e nella relazione tecnica allegata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20.4.2010, n. 2034)".

Viene respinta anche il motivo relativo all'indice di densità territoriale: "Con la quarta censura i ricorrenti hanno lamentato la mancata determinazione dell’indice di densità territoriale di cui all’art. 41 quinquies della L. 1150/1942. Anche tale censura è infondata. Va premesso, infatti che, gli indici di densità edilizia sono costituiti dall’indice territoriale (che esprime la densità edilizia della zona omogenea) e dall’indice fondiario, e che, nel caso di specie, solo il secondo risulta espressamente determinato. Tuttavia, l’art. 7 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che costituisce applicazione del disposto dell’art. 41 quinquies prima citato, stabilisce che per le zone C) “i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9 (dello stesso decreto), nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici”. Pertanto, la mancata espressa determinazione dell’indice di densità territoriale, nel caso di zone C, non è causa d’invalidità dello strumento urbanistico, potendo detto indice risultare in via derivata dall’indice di densità fondiaria, nel caso di specie, determinato dalla variante impugnata in 0,55 mc/mq". 

Infine, per quanto riguarda la densità edilizia, scrive il TAR: " Con la quarta censura i ricorrenti hanno lamentato la mancata determinazione dell’indice di densità territoriale di cui all’art. 41 quinquies della L. 1150/1942. Anche tale censura è infondata. Va premesso, infatti che, gli indici di densità edilizia sono costituiti dall’indice territoriale (che esprime la densità edilizia della zona omogenea) e dall’indice fondiario, e che, nel caso di specie, solo il secondo risulta espressamente determinato. Tuttavia, l’art. 7 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che costituisce applicazione del disposto dell’art. 41 quinquies prima citato, stabilisce che per le zone C) “i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9 (dello stesso decreto), nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici”. Pertanto, la mancata espressa determinazione dell’indice di densità territoriale, nel caso di zone C, non è causa d’invalidità dello strumento urbanistico, potendo detto indice risultare in via derivata dall’indice di densità fondiaria, nel caso di specie, determinato dalla variante impugnata in 0,55 mc/mq" .

sentenza TAR Veneto 1101 del 2012

Anche un’opera in astratto soggetta a DIA o SCIA (come una recinzione) può essere oggetto di ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380

24 Ago 2012
24 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1102 del 2012 esamina il caso di una recinzione realizzata in violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio.

La sentenza contiene vari passaggi interessanti, tra i quali merita di essere segnalato il seguente: "la denuncia d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 primo comma del D.P.R. n. 380/2001, è utilizzabile solo per gli interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente (cfr. sentenza di questo T.A.R. n. 356 del 7 febbraio 2008)".

Quindi va considerata del tutto superata l'antica divisione tra opere soggette per loro natura ad autorizzazione edilizia  ed opere soggette a concessione edilizia: l'attuale suddivisione tra opere soggette a DIA (o SCIA) e opere soggette a permesso di costruire si basa su presupposti differenti. Ricordiamo che per le opere  abusive soggette ad autorizzazione edilizia non era prevista la demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria (anche se erano in contrasto con gli strumenti urbanistici).

Il TAR precisa quale sia il titolo edilizio necessario per realizzare opere di recinzione di un terreno: "Più precisamente, va premesso che le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro (come è nel caso di specie), la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio. L'intervento in questione, per costante giurisprudenza, non rientra, tuttavia, tra gli interventi di edilizia libera specificamente elencati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come sostenuto dalla ricorrente, bensì nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a. di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001".

A nostro prere, la coerenza logica vorrebbe che un'opera in contrasto con gli strumenti urbanistici, vista la premessa di cui sopra, non sia sotto nessun profilo disciplinata dalle disposizioni in materia di DIA (o SCIA).

Ipotizziamo, quindi, che, in tale caso, andrebbe applicato quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380 (rimozione delle opere in contrasto con gli strumenti urbanistici).

Un po' diverso risulta però il ragionamento seguito dal TAR, il quale scrive che anche se per la realizzazione di una recinzione in rete metallica e paletti non è prescritto il permesso di costruire, ciò " appare irrilevante, atteso che l'ordine di demolizione è connesso, non solo alla mancanza del titolo edilizio, ma anche al mancato rispetto della norma del regolamento edilizio che stabilisce le altezze massime delle recinzioni, nonchè al mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, trattandosi di opera realizzata in zona vincolata". Fino a qui il ragionamento si segue. Il TAR, però, aggiunge poi che: " Ciò premesso, anche se trattasi d’ intervento eseguibile mediante denuncia d’inizio attività, non per questo deve applicarsi al caso di specie la sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione. Infatti, si è già detto, non si tratta soltanto della mancanza del titolo edilizio, ma anche del contrasto dell’intervento con l’art. 56 del vigente regolamento edilizio che fissa in 1,80 mt. l’altezza massima delle recinzioni.
L’art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001 fa infatti salva l’applicazione dell’art. 31 dello stesso D.P.R. (relativo all’ordine di demolizione) anche nel caso di mancata denuncia d’inizio attività".

In verità, nel caso in esame non appare applicabile la normativa in materia di  DIA (o  SCIA), proprio perchè l'opera è in contrasto con gli strumenti urbanistici.

L'unico modo per uscire dalla contraddizione logica ci sembra  sia, dunque, quello di invocare l'applicazione dell'art. 27 del DPR 380/2001 e non degli artt. 37 e 31.

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1102 del 2012

Art. 10 bis L. 241/90: è illegittimo respingere una domanda per motivi diversi da quelli indicati nella comunicazione dei motivi ostativi, ma…

23 Ago 2012
23 Agosto 2012

Nella sentenza n. 1104 del 2012, già allegata al post precedente, il TAR esamina anche la questione del rapporto tra la comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e il provvedimento di diniego, precisando che il diniego non può fondarsi su motivi diversi da quelli indicati nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.

Scrive il TAR: "si ritiene fondata la censura avanzata dalla ricorrente con la quale si è dedotta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Infatti, il profilo della violazione della L.R. 24/1985 non era stato indicato nella nota del 13.12.2010, con la quale erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Pertanto, la conclusione del procedimento con un provvedimento fondato su presupposti diversi o ulteriori rispetto a quelli enunciati nel preavviso di rigetto, appare porsi in violazione della ratio dell’art. 10 bis della L. 241/1990, che è quella di garantire la piena partecipazione dell’interessato al procedimento al fine di prevenire il rischio di contenziosi".

Nonostante questo, però, il TAR non h accolto il ricorso, perchè la domanda non era stata respinta dal comune solo per un motivo (quello appunto non indicato nel preavviso di rigetto), ma anche per altre ragioni, le quali, invece, erano state indicate nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.

Insomma, la riposta era viziata, ma non in modo tale da viziare l'intero diniego.

Il diniego di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

23 Ago 2012
23 Agosto 2012

Nella sentenza n. 1104 del 2012 il TAR Veneto esamina un ricorso in materia di diniego da parte della provincia di Padova di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Scrive il TAR: "Pregiudizialmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo sul ricorso per motivi aggiunti proposto da Ciatto Franca, spettando la controversia, relativa all’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici, alla giurisdizione ordinaria.
Infatti, in relazione all’ iscrizione ad un albo professionale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la situazione giuridica di cui il professionista o il praticante è titolare è quella di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 5 settembre 1989, n. 3844 ).
Invero la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribadito (Cass. Sez. Un. 23 agosto 2000, n. 582) il proprio costante orientamento circa la giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta sull'ambito di diritti soggettivi inerenti all'iscrizione ad un albo professionale. (Cfr. anche Cassazione civile SS.UU. 05 luglio 2004 , n. 12267 nonché nn. 2994/1991, 682/1992, 2096/1992, 136/1993, 4182/1994; e, ancora, Consiglio di Stato Sez. IV, n. 978 del 2001; Sez. IV, n. 989 del 2001; Sez. IV, n. 2665 del 2001; Sez. VI, n. 7861 del 2003 e n.2676 del 2008; e , infine, Tar Lazio n. 839/2008).
In particolare, si è costantemente ritenuto che la pretesa dell'iscrizione si configuri come posizione di diritto soggettivo laddove l'iscrizione stessa non implichi valutazioni discrezionali, ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie, i requisiti soggettivi richiesti per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici sono stabiliti dall’art. 9 della L.R. n. 9/1997 (si deve trattare d’imprenditori agricoli o soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione); viceversa, le cause ostative (costituite in sostanza dall’esistenza di specifici precedenti penali) sono stabilite dall’art. 6 della legge n. 96/2006; mentre, l’art. 11 comma 2 della L.R. n. 9/1997, prevede che gli aspiranti all’iscrizione devono presentare un piano agrituristico aziendale che dimostri la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra le attività agrituristiche e le attività principali di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame.
Ne consegue che la Commissione agrituristica provinciale ha solo il compito di verificare la sussistenza di determinati requisiti di ordine morale e professionale in
capo a chi intenda intraprendere l’attività agrituristica e che quest’ultima si ponga in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività agricola svolta dal soggetto iscritto; mentre, rimangono estranee a tale verifica valutazioni discrezionali sull’istanza dell’aspirante, di opportunità, convenienza od equità amministrativa. Anche la valutazione del rapporto di complementarietà tra l’ attività agrituristica e quella principale prettamente agricola, non si sottrae all'accertamento di condizioni di fatto da condurre alla stregua di canoni di comune esperienza, come tali, non confondibili con l'attività amministrativa discrezionale.
In ragione di tali considerazioni, relativamente al ricorso per motivi aggiunti in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ne segue il rinvio della controversia al Giudice ordinario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta da parte ricorrente e con assegnazione alla stessa del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in relazione al rito applicabile".

sentenza TAR Veneto 1104 del 2012

Quando un intervento edilizio è in totale difformità dal titolo edilizio

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

Della questione di occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1114 del 2012, già citata nel post precedente.

Scrive il TAR: "Va rilevato, al contrario, come l’Amministrazione abbia pienamente dimostrato come l’edificio realizzato sia integralmente diverso per tipologia, posizionamento e per superficie. L’entità dell’abuso realizzato ha, pertanto, legittimato l’applicazione della sanzione della demolizione di cui all’art. 31 del dpr 380/2001 nella parte in cui è diretta a sanzionare proprio “la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione…”.
Un costante orientamento Giurisprudenziale afferma, infatti, che…”gli interventi edilizi in totale difformità dalla concessione, sanzionabili con l'ordine di demolizione, sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 1726 del 21-03-2011 )”.

L’immobile, in questione, era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia rilasciata nel corso del 1968 con la quale veniva autorizzata la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione con piano interrato e due piani fuori terra. L’immobile incideva su un’area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. In conseguenza di irregolarità rilevate, già nel corso del 1971, veniva rigettata la richiesta di emanazione del certificato di agibilità. Il Comune riteneva che l’edificio realizzato doveva considerarsi del tutto diverso da quello previsto nella concessione edilizia e, ciò, per dimensioni, prospetto, posizione e sagoma. La diversa collocazione dell’edificio aveva determinato, inoltre, il mancato rispetto delle distanze dai confini e l’occupazione di parte del suolo pubblico.

Il TAR ha rigettato anche la pretesa del ricorrente di considerare gli abusi come varianti non essenziali: "E’ infondato anche il quarto motivo. Con esso la parte ricorrente sostiene la violazione degli art. 31 e 36 del Dpr 380/2001, rilevando come gli abusi realizzati debbano essere qualificati quali “varianti non essenziali” e, quindi, quali abusi costituenti delle parziali difformità in quanto tali sanabili.
Sul punto deve ritenersi pienamente integrato il disposto di cui all’art. 31 sopra citato e, ciò, considerando come l’immobile incida su un’area sottoposta a vincolo ambientale, circostanza disciplinata espressamente dal successivo art. 32 nella parte in cui dispone che …”gli interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,….sono considerati in totale difformità dal permesso ai sensi di cui agli art. 31 e 34”.

L’ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive non incontra limiti di tempo

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1114 del 2012 si occupa dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive (per totale difformità rispetto a una licenza edilizia del 1968).

Per comodità di lettura, dividiamo in due post gli argomenti trattati dalla sentenza.

Va premesso che il comune era a conoscenza degli abusi gikà dal 1971, dato che all'epoca aveva  negato il rilascio del certificato di agibilità propio per questo motivo.

Circa il lungo tempo trascorso, scrive il TAR: "Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’Amministrazione fosse al corrente, già dalla data del diniego di rilascio del certificato di agibilità (avvenuto nel 1971), dell’esistenza degli abusi contestati. Detto comportamento del Comune,
protratto per un così considerevole lasso di tempo, avrebbe ingenerato un affidamento con riferimento alle irregolarità comunque esistenti.
L’eccezione è infondata.
Costituisce principio oramai consolidato in Giurisprudenza in base al quale la repressione degli abusi edilizi non incontra limiti di tempo e, ciò, costituendo l’esercizio di un atto dovuto, in quanto tale, diretto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione (per tutti si veda Consiglio di Stato n. 2010/3955). Analogamente a ciò, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione tra lo stesso interesse pubblico e gli interessi privato, essendo comunque obbligata l’Amministrazione a ricondurre la situazione di diritto a quella di fatto".

Segnaliamo che questa sentenza risulta incoerente con quanto affermato dalla sentenza dello stesso TAR n. 1044 del 2012, pubblicata il 1 agosto 2012 sul vecchio sito di venetoius.

sentenza TAR Veneto 1114 del 2012

Piano economico del PEEP: tra i costi di acquisizione delle aree vanno conteggiate le opere di urbanizzazione

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 110 del 2012 si occupa del piano economico del PEEP.

La ricorrente (assegnataria di volumetrie all'interno del piano) sosteneva che l’art. 35 co.12 L. 865/71 imporrebbe all’Amministrazione di non conteggiare, tra i costi di acquisizione delle aree, le opere di urbanizzazione.

Il TAR respinge il ricorso con questa motivazione: "In primo luogo va rilevato come i costi relativi all’acquisizione delle aree fossero stati espressamente previsti in un’apposita convenzione (approvata con una delibera del Consiglio Comunale) nella quale era stato previsto che….. "sarà soggetto a conguaglio anche provvisorio ai sensi dell'art. 35, comma 12, della L.n. 865/1971, nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo..”. Analoga previsione era contenuta nei bandi di assegnazione, nelle convenzioni sottoscritte con le cooperative assegnatarie e, ancora, nelle successive delibere di assegnazione delle aree.
1.1 Detta previsione è peraltro conforme agli orientamenti costantemente seguiti dalla Giurisprudenza in materia di interpretazione dell’art.35 nella parte in cui ritiene che, detta norma, abbia introdotto un generale principio teso al raggiungimento di un perfetto “pareggio economico” tra somme spese per l’acquisizione delle aree (e più in generale di tutte le spese sostenute per I'acquisto delle aree) e, nel contempo, il rimborso dovuto dagli assegnatari delle stesse aree (Consiglio di Stato n. 577/2005).
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'art.35 prevede espressamente che i corrispettivi inerenti l'acquisizione delle aree devono assicurare l'integrale copertura delle spese sostenute per l'acquisizione di tutte le aree ricadenti nel piano Peep e, ciò, nella parte in cui prevede che "la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione
in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione".
1.2 Nell’interpretazione di detta norma deve convenirsi, da parte di questo Collegio, con quanto affermato da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2853) che, in un caso analogo a quello di cui si controverte, ha interpretato l'art. 35 legge n. 865/1971 ritenendo come esso disponga che: "la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione". A parere del Consiglio di Stato siamo in presenza di una norma inderogabile che va ad integrare, ex art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole e di prezzi imposti per legge), la disciplina dettata dalle singole convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari.
Il testo normativo evidenzia, così, il diritto del Comune di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia, ancora, per la loro urbanizzazione. Ne consegue che, alla luce della Giurisprudenza sopra citata, l’Amministrazione ha il preciso diritto di ottenere il reintegro di tutte le spese sostenute e in quanto relative a tutte le aree cedute.
1.3 Analogo principio di pareggio viene ritenuto applicabile anche per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione (per tutti si veda TA.R. Lazio Roma Sez. II, 23 luglio 2009, n. 7500), oneri che peraltro e nel caso di specie, sono stati direttamente realizzati dalle cooperative assegnatarie.
Va inoltre rilevato come la Convenzione approvata dal Comune, diretta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e sottoscritta tra le cooperative e le imprese costituite in ATI, riporti nelle premesse che, "…..le opere di urbanizzazione
sono a totale carico delle ditte assegnatarie Peep che, con specifico atto avevano costituito apposito raggruppamento temporaneo d'impresa con mandato alla Soc. coop, a r.l. CEC per tutti rapporti con il Comune e con I'impresa che sarà designata dal raggruppamento stesso ad eseguire i lavori".
Si consideri ancora come nell'art. 2 ("Descrizione dell'opera") della stessa Convenzione ha previsto come dette opere di urbanizzazione consistano, tra l'altro, nella realizzazione “...di verde sistemato a parco (comprese alberature di alto fusto) e zone lastricate”.
1.4 E’ allora del tutto evidente come la copertura integrale di detti oneri, non solo abbia un fondamento nelle norme sopra ricordate, ma trovi la propria fonte in un espresso negozio giuridico sottoscritto e vincolante tra le parti. Dall’esame dello stesso si evince come vi fosse, all’atto della sottoscrizione, la conoscenza, in quanto riferita a tutte le parti in causa e per quanto concerne l’ambito e l’incidenza delle opere e, quindi, anche degli oneri che di conseguenza sarebbero gravati sulle singole cooperative".

sentenza TAR Veneto 1110 del 2012

Non basta chiamarsi Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente per essere legittimato a impugnare l’autorizzazione per un impianto di biogas

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza del TAR veneto n. 1113 del 2012 si occupa dell'autorizzazione regionale per gli impianti di biogas di origine agricola.

La sentenza ribadisce che i comitati occasionali non sono legittimati ad agire in materia ambientale, mentre riconosce in via generale la legittimazione dei confinanti: "In primo luogo va dichiarata la carenza di legittimazione a ricorrere nei confronti del Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente. L’esame dello Statuto di detto Comitato evidenzia come il fine prioritario ed esclusivo dello stesso debba essere individuato nel …”promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate ad evitare la realizzazione dell’impianto a biogas nella nostra zona”…. L’ambito di incidenza dell’attività del Comitato sopra citato è inoltre circoscritta, sempre dallo Statuto all’”’ambito territoriale del Comune di Piombino”. Ne consegue come sia del tutto evidente l’insussistenza, nei confronti di detto Comitato, di quei requisiti di “non occasionalità” nella tutela ambientale ritenuti indispensabili, sulla base di un orientamento prevalente, ai fini di fondare la legittimazione ad agire del ricorso. L’esame degli atti citati dimostra come l’attività di detto Comitato si esaurisce, essendone assolutamente circoscritta, nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell’opposizione alla realizzazione dell’impianto di cui si tratta, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato sez. VI n. 3107 del 23/05/2011).
Sulla base di quanto sopra deve pertanto dichiararsi, per quanto concerne il Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente, l’inammissibilità del ricorso, per
mancanza di legittimazione attiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. b) del Codice del processo Amministrativo.
Deve al contrario ritenersi esistente la legittimazione ad agire, unitamente all’interesse a ricorrere, nei confronti dei rimanenti ricorrenti, in quanto tutti proprietari confinanti con l’area in cui incide l’impianto di cui si tratta e, quindi, potenziali soggetti idonei ad essere lesi dalla realizzazione di detta opera".

sentenza TAR Veneto 1113 del 2012

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