Prima di emanare un provvedimento il comune deve effettuare una istruttoria vera e seria (non basta richiamarsi a una CTU)
La sentenza del TAR Veneto n. 1109 del 2012 si occupa dell'istruttoria che deve essere svolta (ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90) al fine di emanare un provvedimento di repressione di un abuso edilizio.
Nel caso specifico, il Comune si era limitato (in particolare per quanto riguarda la individuazione di un elemento decisivo come la data di commissione di un abuso edilizio) a citare le risultanze di una CTU effettuata tra le parti nel corso di un giudizio civile (del quale, peraltro, era parte anche il Comune).
Il TAR ha ritenuto il provvedimento illegittimo.
Scrive il TAR: "Lo stesso considerevole lasso di tempo (circa nove anni dall’adozione della precedente ordinanza di riduzione in pristino) avrebbe dovuto determinare il Comune nello svolgimento di un’accurata attività ispettiva, diretta a verificare lo stato dei luoghi attualmente esistente, le eventuali “variazioni” rispetto alle verifiche poste in essere in occasione della prima ordinanza e, più in generale, al compimento di quella attività preparatoria e di supporto “fattuale e tecnico” che costituisce la condizione minima, ma anche indispensabile, per l’emanazione di un provvedimento così incisivo nella sfera dei ricorrenti, quale non può non essere qualificato un’ordinanza di demolizione.
Rispetto a dette attività risulta la più totale “assenza” di quanto effettivamente realizzato dall’Amministrazione comunale.
Il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere nell’ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti".
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