Tag Archive for: Veneto

Prima di emanare un provvedimento il comune deve effettuare una istruttoria vera e seria (non basta richiamarsi a una CTU)

10 Set 2012
10 Settembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1109 del 2012 si occupa dell'istruttoria che deve essere svolta (ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90) al fine di emanare un provvedimento di repressione  di un abuso edilizio.

Nel caso specifico, il Comune si era limitato (in particolare per quanto riguarda la individuazione di un elemento decisivo come la data di commissione di un  abuso edilizio) a citare le risultanze di una CTU effettuata tra le parti nel corso di un giudizio civile (del quale, peraltro, era parte anche il Comune).

Il TAR ha ritenuto il provvedimento illegittimo.

Scrive il TAR: "Lo stesso considerevole lasso di tempo (circa nove anni dall’adozione della precedente ordinanza di riduzione in pristino) avrebbe dovuto determinare il Comune nello svolgimento di un’accurata attività ispettiva, diretta a verificare lo stato dei luoghi attualmente esistente, le eventuali “variazioni” rispetto alle verifiche poste in essere in occasione della prima ordinanza e, più in generale, al compimento di quella attività preparatoria e di supporto “fattuale e tecnico” che costituisce la condizione minima, ma anche indispensabile, per l’emanazione di un provvedimento così incisivo nella sfera dei ricorrenti, quale non può non essere qualificato un’ordinanza di demolizione.
Rispetto a dette attività risulta la più totale “assenza” di quanto effettivamente realizzato dall’Amministrazione comunale.
Il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere nell’ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti".

sentenza TAR Veneto n. 1109 del 2012

Circolare Funzione Pubblica: il DURC è un certificato e va acquisito d’ufficio dalla P.A.

10 Set 2012
10 Settembre 2012

Sulla GU n. 207 del 5-9-2012 è stata pubblicata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6  del 31 maggio 2012, recante "Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668)".

Il contenuto rilevante della circolare è quello indicato nel titolo.

circolare DURC n. 6 2012 Funzione Pubblica

Tra Zaia e Monti scoppia il “casoto”

07 Set 2012
7 Settembre 2012
 Il Consiglio dei Ministri n.44 del 5/9/2012 ha esaminato nove leggi delle regioni e delle province autonome, su proposta del Ministro per gli affari regionali. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Veneto n. 25 del 6 luglio 2012, recante “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, in quanto alcune norme, disponendo che alcuni tipi di appostamenti destinati all’attività venatoria possano essere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e realizzati anche in assenza di titolo, contrastano sia con le norme del Codice di beni culturali, sia con le disposizioni statali in materia di governo del territorio.
Sulla questione si veda anche il post pubblicato sul vecchio sito di Venetoius (http://venetoius.myblog.it)    il 16 luglio 2012.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneita’ abitativa e alla cittadinanza

07 Set 2012
7 Settembre 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ricostruzione completa del testo dell'atto CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. 3  
  Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione. (12A09636) (GU n. 207 del 5-9-2012 )
 
Alle amministrazioni pubbliche di cui ll'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimenti   in   ordine all'applicazione  delle  disposizioni  introdotte   in   materia   di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che  ha novellato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 -  in  particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso  di soggiorno, all'attestato di idoneita' abitativa e alla cittadinanza.
  1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla  disciplina  dell'immigrazione   e   della   condizione   dello straniero» e' esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio e' affermato  dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal  1°  gennaio  2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012,  n.  5)  secondo cui «i cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati, alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da parte di soggetti  pubblici  fatte  salve  le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».   Inoltre, l'art. 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini  stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo  stati,  fatti  e qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino  al 31 dicembre 2012, le disposizioni del  testo  unico  o  dello  stesso
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione  di  specifici documenti.
  L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il  decreto  del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  non  e'  intervenuto sull'ambito di applicazione,  nel  settore  dell'immigrazione,  della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono pertanto fatte  salve  «le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello   straniero».   Da   tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un  lato,  ai cittadini  stranieri   regolarmente   soggiornanti   in   Italia   le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei  procedimenti  disciplinati   dal   Testo   Unico   delle   leggi dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;  dall'altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve  essere apposta, a pena di nullita', la dicitura:  «Il  presente  certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura  «certificato rilasciato   per   i   procedimenti    disciplinati    dalle    norme sull'immigrazione».
  La direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione del 22 dicembre 2011  precisa  che  «per  quanto  non espressamente previsto nella direttiva continuano  ad  applicarsi  le vigenti disposizioni che regolano la materia del  testo  unico  sulla
documentazione amministrativa». La  direttiva  fa  quindi  salve  «le speciali  disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello straniero».
  La legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  5  del  2012  ha soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3,  comma  2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000  le  parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute  nelle  leggi  e  nei regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a  decorrere  da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati  deve essere apposta, a pena di nullita', la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del 2000.
  2. Quanto all'attestato di idoneita' abitativa, l'art. 29,  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  al  comma  3  prevede  che  lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve  dimostrare la disponibilita', tra l'altro, di un alloggio conforme ai  requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa.
  Si richiede  che  l'alloggio  sia  idoneo  ad  ospitare  il  nucleo familiare  integrato.  Tale  idoneita'  e'  attestata  dagli   uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente  tecnico. Dunque, al di la' del nomen  juris  utilizzato  (si  parla,  infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'  abitativa  rappresenta  un'attestazione  di  conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi  natura  di certificato   e   non   puo'   pertanto    essere    sostituita    da un'autocertificazione.
  Sugli attestati di  idoneita'  abitativa  non  deve  quindi  essere apposta, a pena di nullita',  la  dicitura,  prevista  dall'art.  40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  pubblici servizi».
  3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art  40, comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Cio' in quanto la disposizione dettata dall'art.  9-bis,  comma  1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia  o concessione della cittadinanza non puo' essere  considerata  speciale rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000.  Tale  norma,  infatti,  non  ha carattere di specialita' per quanto attiene al procedimento,  con  la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico  e  giuridico che possano  giustificare  la  non  applicabilita'  della  disciplina dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del 2000.
  Sul punto puo' osservarsi che: a) il procedimento per  ottenere  la cittadinanza non rientra  nella  previsione  contenuta  nell'art.  3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che esclude  dal  campo  di  applicazione  della  semplificazione   della documentazione  amministrativa  i  soli  procedimenti  relativi  alla condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di  deroga ad un principio generale non  e'  estensibile  in  via  analogica  ad ipotesi non espressamente previste. E che  il  procedimento  relativo alla  cittadinanza  non  sia  assimilabile  a  quello  relativo  alla condizione dello straniero e  all'immigrazione  e'  dimostrato  anche dalla  circostanza  che  lo  stesso  art.  9-bis   fa   espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla  rinuncia o alla concessione della cittadinanza.
  E' indubbio, quindi, che il legislatore del  2009,  modificando  la legge  n.  91  del  1992,  ha  voluto  prevedere  l'allegazione   dei certificati non solo per gli  stranieri,  ma  anche  per  coloro  che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana  o  che  la  vogliano riacquistare  dopo  averla  perduta.  Sono,   queste,   ipotesi   che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;
  b) il legislatore del 2009 non ha  inteso  dettare  una  disciplina specifica relativamente all'acquisizione della  documentazione  utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere  applicabili  i  principi  generali  dettati  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non possono  ritenersi  in  contrasto  con  interessi  e valori costituzionali, sui quali e'  costruita  la  sovranita'  e  la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di  rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, conla conseguenza che l'amministrazione non puo' chiedere documentazione che puo' acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.
  Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della  documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti  privati deve essere apposta,  a  pena  di  nullita',  la  dicitura,  prevista dall'art. 40,  comma  02,  del  cit.  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo'  essere prodotto agli organi della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati gestori di pubblici servizi».
  Resta fermo che i cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente  agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in  Italia  o  presso  un Consolato   italiano   deve   procedersi    all'acquisizione    della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata  e  tradotta
all'estero nei termini di legge.
    Roma, 17 aprile 2012

                                                Il Ministro per la   
                                             pubblica amministrazione
                                               e la semplificazione  
                                                 Patroni Griffi      

Il Ministro dell'interno
      Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324

Convegno ASSURB sulle competenze in materia ambientale nella VAS: Marostica 20 settembre 2012

06 Set 2012
6 Settembre 2012

L'associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali ha organizzato un convegno, che si terrà a Marostica (VI) il 20 settembre 2012, dal titolo "Le competenze in materia ambientale nella VAS: Controllo o collaborazione istituzionale? Amministrazioni a Confronto".

La partecipazione è gratuita, ma è richiesto di comunicare l'adesione.

Ad oltre un decennio dalla Direttiva 2001/42/CE ed a pochi mesi dal Decreto Sviluppo appare importante trarre delle considerazioni sulla applicazione della VAS e sulle procedure che sono state attivate. L’ipotesi di lavoro perseguita è stata quella di offrire a diverse amministrazioni competenti un tavolo di dibattito tecnico pubblico, per riflettere su diverse filosofie di approccio e scambiare esperienze ed opinioni.

 Il convegno mira a condividere tra tecnici un confronto sull’applicazione della VAS nella pianificazione in diverse realtà territoriali, specificatamente in Emilia Romagna, in Lombardia, in Trentino Alto Adige ed in Veneto, ambiti scelti sia per la tradizione nella gestione del territorio che per le significative differenze nell’applicazione della VAS.

 Le competenze a cui si accenna nel titolo sono plurime (disciplinari, amministrative …), tutte facenti capo ad una architettura procedimentale differente. Così è ambiguo / ambivalente il confronto tra controllo / collaborazione, facente riferimento a diversi approcci alla VAS. Obiettivo di questo incontro è proprio quello di confrontare modelli e costruire scenari disciplinari ed amministrativi.

convegno Marostica

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – DPR 6 giugno 2001, n. 380.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto le seguenti modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi

con l'art. 13, comma 2, lettera b)) l'introduzione dell'art. 9-bis;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 9-bis

con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 13, comma 1

con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4

con l'art. 13, comma 2, lettera e)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 23 e la modifica dell'art. 23, commi 3 e 4;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 23, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4

con l'art. 13, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5,la modifica dell'art. 5, comma 3 e l'abrogazione del comma 4 all'art. 5; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 5, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4. con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 59, comma 2

con l'art. 13-bis, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 6, comma 2;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 6;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, comma 4.  

con l'art. 13, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3,6,10 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 20, commi 1,3,5-bis,6 e 10

 Il testo aggiornato del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – con evidenziate le modifiche sopra elencate è liberamente scaricabile al link:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

 Per comodità si allega in formato PDF il testo vigente al 31/08/2012.

DPR 380_2001 aggiornato al 31-08-2012

Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012
Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4 del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
 
Per effetto di tale modifica il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:
 
Art. 4 Regolamenti edilizi comunali
 

  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi  dell'articolo  2, comma 4, deve contenere la disciplina  delle  modalita'  costruttive,
con   particolare    riguardo    al    rispetto    delle    normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28.
  ((1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il  regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a 500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita' alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non si  applicano  agli  immobili  di  proprieta'  delle   amministrazioni pubbliche))
.

  2. Nel caso in cui  il  comune  intenda  istituire  la  commissione edilizia,  il  regolamento  indica  gli  interventi   sottoposti   al preventivo parere di tale organo consultivo.

Indirizzi della Regione Veneto sulla VAS nel PAT

05 Set 2012
5 Settembre 2012

Sul BUR n. 73 del 4 settembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1646 del 07 agosto 2012, recante: "Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.

Nelle premesse della deliberazione si spiega che: "Come noto, tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D,Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione.
L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106.
La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 3 agosto 2012 ', ha espresso il Parere n. 84 avente ad oggetto 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.
Con questo parere la Commissione VAS ha inteso che :
1) posto che la disposizione dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo citato, non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto, rimangono confermati i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS, le relative procedure di partecipazione, consultazione, valutazione e le esclusioni.
2) sulla scorta, poi, dell'esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS stessa nell'esaminare e valutare i Rapporti Preliminari e i Rapporti Ambientali di PAT/PATI (Commissione che opera dal 2006 e ha valutato n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI), ha ritenuto ragionevole proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione.
3) poiché il Decreto Sviluppo incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, e al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, con gliinevitabili maggior tempi e costi, ha individuato due indirizzi operativi.
Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la valutazione ambientale strategica di Piani e/o Programmi, n. 84 del 3 agosto 2012, Allegato A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti proponenti che professionisti, alcune linee di indirizzo volte sia alle ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia alla coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce del c.d. Decreto Sviluppo".

DGRV 1646 del 7 agosto 2012

1646_AllegatoA_242162[1]

Il permesso di costruire è ora negabile solo se il dissenso risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e, in caso diverso, solo previa conferenza di servizi‏

04 Set 2012
4 Settembre 2012
Il comma 5-bis, dell’articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla 134/2012 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012) rende ancora più complesso per i comuni gestire il procedimento di rilascio del permesso di costruire.
 
Il primo periodo del citato comma 5-bis, dispone: “Se entro il termine di cui al comma 3 (sessanta giorni) non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, nel caso in cui tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia indice la conferenza di servizi”.  
 
Sembrerebbe che la novella legislativa preveda che solo il contrasto palese con norme imperative legittimi il diniego del permesso di costruire.
In tutti gli altri casi, quando cioè le ragioni che potrebbero sostenere un diniego siano di carattere tecnico/valutativo diventa obbligatorio, a pena di illegittimità del diniego, indire una conferenza di servizi.
 
Appare quindi essenziale che, quando il responsabile del SUE richieda intese, concerti, nulla osta o gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, pretendere un giudizio preciso e motivato qualora l'opera oggetto dell'istanza risulti “assolutamente incompatibile” esigendo la precisazione delle ragioni del contrasto non sanabile e l'indicazione delle norme violate; in tutti gli altri casi, quando cioè i pareri non hanno i predetti requisiti che dimostrino la "assoluta incompatibilità" dell'opera, diventa sempre obbligatoria la convocazione di una conferenza di servizi.
 
Ci chiediamo a questo punto perchè obbligare il responsabile del SUE a convocare una conferenza di servizi?
 
A questo punto subentra il secondo comma che dispone: “Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.”.
 
Ci si chiede a questo punto: se un'opera dovesse ritenersi non "assolutamente incompatibile", la determinazione finale può superare il parere negativo di un'amministrazione o di un ufficio tenendo conto "delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento" risultanti dalla conferenza di servizi?
 
Ai giudici amministrativi l'ardua sentenza.
dott. David De Arena

Ha ancora senso la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi per i giornali?

04 Set 2012
4 Settembre 2012

La possibilità di aprire punti vendita esclusivi e non esclusivi per la distribuzione-vendita di periodici e/o quotidiani risulta essere oggetto di continue riforme e mutamenti legislativi (comunitari, statali e regionali), in un ottica di progressiva liberalizzazione delle attività commerciale iniziata con la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) e da ultimo attuati con gli artt. 34-35 del decreto Salva-Italia nonché con l'art. 1 del Decreto Liberalizzazioni.

Da una ricerca effettuata sul web sembrerebbe emergere, anche allo stato attuale della normativa, il venir meno della rilevanza della distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Allego copia del materiale più interessante reperito:

- delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003 la quale dà attuazione al d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 che prevede delle limitazioni per l'apertura di punti vendita non esclusivi;
- delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1010 del 05 giugno 2012 la quale dà attuazione al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto Salva-Italia) e al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) che, al contrario, liberalizzano il settore commerciale;
- articoli che ritengono venuta meno la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, stante la possibilità per gli edicolanti di vendere qualsiasi prodotto;
- attività di segnalazione e consultiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - bollettino n. 42 del 7 novembre 2011 - in tema liberalizzazione dell'attività di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici;
- TAR Veneto, 07 febbraio 2012, n. 184.

dott. Matteo Acquasaliente

materiale punti vendita esclusivi e non

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