Author Archive for: SanVittore

Quando è possibile integrare nel corso del giudizio la motivazione del provvedimento

03 Set 2014
3 Settembre 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 1130 del 2014 si occupa della possibilità che la P.A. integri nel corso del giudizio la motivazione del provvedimento impugnato, al fine di ottenere il rigetto di un ricorso, che altrimenti risulterebbe fondato sotto l'aspetto del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Per comprendere il caso, è utile ricordare che l'articolo  33 del DPR 380/2001 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e al comma 1 stabilisce che: "Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso".

 Il comma 2 aggiunge che: "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere...".

Nel caso esaminato dalla sentenza era stata domandata una sanatoria ex art. 36 e il Comune aveva emanato un provvedimento erroneo "nella parte in cui sancisce espressamente che l’istanza di sanatoria “è accolta” e, nel contempo, dispone il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 comma 2 del Dpr 380/2011. Quest’ultima, come è noto, costituisce una sanzione alternativa alla demolizione, applicabile nelle ipotesi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile e che, in quanto tale, presuppone il carattere abusivo e insanabile dell’opera".

Il Comune aveva chiesto al TAR di "salvare" il provvedimento utilizzando i chiarimenti forniti nel corso del giudizio, ma il TAR non ha accolto le difese del Comune e ha annullato il provvedimento: "2.2 Risultando evidente l’incertezza del contenuto del provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale sostiene che quest’ultimo dovrebbe essere interpretato quale sostanziale rigetto dell’istanza di sanatoria, non risultando esistenti, a prescindere dal dato letterale dell’”accoglimento”, i presupposti della doppia conformità di cui all’art. 36 del Dpr 380/2001.

2.3 E’ sempre il Comune di Enego a sostenere che nel caso di specie risulterebbero applicabili i principi in materia di integrazione postuma della motivazione, principi questi ultimi che consentirebbero di ritenere comunque legittimo il provvedimento impugnato.
3. Detta argomentazione non può essere condivisa. 

3.1 Come ricorda la stessa Amministrazione resistente alcune recenti pronunce (per tutti Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-08-2013, n. 4194) hanno precisato che il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i
chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione: “è il caso degli atti di natura vincolata di cui all'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, nei quali l'Amministrazione può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità  di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257)”.

3.2 Si è così sancito che non sussiste il difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata (in questo senso anche Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4610 e sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376).

3.3 Le stesse pronunce sopra citate hanno, pertanto, ancorato l’ammissibilità di un’integrazione postuma all’esistenza di alcuni precisi e ben determinati presupposti, riconducibili alle circostanze che “l'omissione di motivazione successivamente esternata:- non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato; nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato; nei casi di atti vincolati”.

4. Detti presupposti sono insussistenti nel caso di specie.

4.1 Dall’esame degli atti endoprocedimentali non è possibile evincere le ragioni del rigetto e, ciò, anche considerando che la nota del
21/11/2013 inviata dal tecnico della ricorrente al Comune di Enego - la cui esistenza è dedotta da parte resistente a comprova della conoscenza delle ragioni del presunto diniego -, si inserisce in una fase successiva all’emanazione del provvedimento impugnato e, quindi, non certo in una fase endoprocedimentale in cui sarebbe stato ancora possibile influire sul contenuto del provvedimento definito. 

4.2 E’ inoltre evidente che il provvedimento impugnato, per essere qualificato quale diniego di sanatoria, avrebbe dovuto essere preceduto da un preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, sulla base delle cui motivazione il sig. S. avrebbe potuto presentare apposite controdeduzioni.

4.3 Ne consegue quindi che lo stesso ricorrente, non avendo mai avuto contezza nel corso del procedimento delle ragioni di un eventuale rigetto, non ha potuto esplicare effettivamente le proprie difese.

4.4 Si consideri ancora che i principi in materia di “integrazione postuma della motivazione” presuppongono che una motivazione,
seppur minima, sia presente nel provvedimento. 

4.5 L’assenza di una qualsiasi argomentazione idonea a giustificare le ragioni alla base del provvedimento impugnato fa ritenere non solo inapplicabili i principi in materia di ”integrazione postuma”, ma nel contempo come risulti esistente l’asserita violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90".

Una domanda: ma davvero è così difficile scrivere un provvedimento che risulti comprensibile a chi lo legge?

Dario Meneguzzo- avvocato

sentenza TAR Veneto 1130 del 2014

Anche la configurazione di una stazione radio deve rispettare il vincolo aeroportuale

03 Set 2014
3 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1134 stabilisce che anche la configurazione di una stazione radio, e non solo la sua installazione, necessita del parere positivo dell’ENAC/ENAV: “Tale decisione non si pone in violazione di alcuna norma del codice delle telecomunicazioni, né del codice della navigazione, non essendo espressamente prevista da tali norme l’esenzione delle riconfigurazioni da tale preventivo controllo da parte dell’ENAC; per contro, si è accertato, attraverso l’acquisizione del parere dell’organo tecnico specificamente competente, che le medesime esigenze di tutela della sicurezza aerea richiedono una previa valutazione dei rischi d’interferenze elettromagnetiche sia in caso di realizzazione di nuovi impianti sia in caso di riconfigurazione di quelli già esistenti. E tale passaggio, in particolare, non è stato oggetto di specifiche e comprovate contestazioni da parte della ricorrente.

D’altro canto, l’art. 115, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, stabilisce espressamente che: “ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici”.

Anche alla luce di quanto sopra illustrato ritiene il Collegio che i due termini “installazione” ed “esercizio” compongano un’endiadi volta ad inglobare, non solo l’ attività di erezione materiale dell’impianto, ma ogni altra modifica - in cui si concreta la riconfigurazione - che riguardi la stazione radio base o l’installazione nel suo insieme, modifica intesa sia in senso fisico, con l’inserimento di nuove parabole per ponti radio o di altre parti dell’impianto connesse al servizio, sia a livello del mutamento delle modalità o delle capacità di emissione dei campi elettromagnetici; con la conseguenza che all’interno del significato della locuzione “installazione-esercizio” vi rientra anche la riconfigurazione, che, per quanto finora detto, della installazione condivide la medesima natura innovatrice delle caratteristiche dell’impianto originario.

Pertanto, la decisione del Comune di Venezia di richiedere alla Vodafone l’acquisizione del parere ENAC/ENAV, anche per l’intervento in questione di riconfigurazione, appare fondato su di una ragionevole e condivisibile interpretazione delle norme interessate oltre che su di una corretta ed approfondita istruttoria”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 1134 del 2014

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di agriturismo

03 Set 2014
3 Settembre 2014

Pubblichiamo la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1483 del 05 agosto 2014 avente ad oeggetto la "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo" contenuta nel BUR Veneto n. 82 del 22 agosto 2014.

DGRV n. 1483 del 2014

Ratifica del Protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

03 Set 2014
3 Settembre 2014

Pubblichiamo la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto la "Ratifica del Protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 23 luglio 2014. Art. 4 L.R. 28 dicembre 2012, n. 48" contenuta nel BUR Veneto n. 80 del 19 agosto 2014. 

DGRV n. 1367 del 2014

Il confinante non è un controinteressato rispetto agli abusi edilizi del vicino

02 Set 2014
2 Settembre 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1130 del 2014.

Scrive il TAR: "1. In primo luogo è necessario rilevare l’infondatezza dell’eccezione preliminare mediante la quale l’Amministrazione comunale eccepisce la mancata notifica del ricorso in questione nei confronti del soggetto confinante che, a sua volta, è risultato aver comunicato al Comune di Enego l’esistenza degli abusi di cui si tratta.

1.1 Contrariamente a quanto affermato dalla parte resistente un prevalente orientamento giurisprudenziale, peraltro di recente ribadito (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 04-04-2014, n. 1944 e Cons. Stato Sez. VI, 24-02-2014, n. 867), ha sancito che la qualità di
controinteressato in capo ad un determinato soggetto, postula la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto
impugnato, interesse inesistente nei confronti dei soggetti confinanti.

1.2 Si è affermato, infatti, che il proprietario confinante “non è un controinteressato in senso tecnico-giuridico, in quanto il suo interesse alla conservazione di tale provvedimento deriva non dalla titolarità di una nuova ed autonoma posizione giuridica attribuitagli dal provvedimento impugnato….”.

1.3 E’ evidente che il Sig. Cenci in qualità di soggetto confinante non ha alcun interesse analogo e contrario rispetto a quello dell’odierno ricorrente Signor Scapolo e, ciò, peraltro in conformità alle valutazioni poste in essere dal Comune di Enego che, nel corso del procedimento di sanatoria, non ha mai coinvolto alcun ulteriore soggetto. L’eccezione è, pertanto, infondata e va respinta".

Dario Meneguzzo - avvocato

In materia di altezze vi è un forte potere discrezionale della P.A.

02 Set 2014
2 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1036 si sofferma sulla portata dell’art. 8 del D.M. n. 1444/1968 disciplinante i limiti di altezza degli edifici, confermando che: “Sul punto questo tribunale si è già espresso con la sentenza numero 41 del 2014, affermando che la prescrizione di cui all’art. 8 del D.M. 1444/68 (secondo cui, per le costruzioni da realizzarsi in zone C, che siano contigue o in diretto rapporto visuale con zone A, le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze “compatibili” con quelle degli edifici delle zone A) rimanda all’amministrazione la valutazione di compatibilità delle altezze delle nuove costruzioni rispetto a quelle esistenti in zona A, con un giudizio che è pacificamente caratterizzato da connotati di discrezionalità tecnica, quindi sindacabile solo nelle ipotesi in cui emergano elementi sintomatici dell’eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della sproporzionalità del rapporto tra esistente e realizzando in deroga. Premesso pertanto che, proprio con riferimento all’altezza della villa Liberty, citata anche da parte ricorrente, la precedente sentenza di questo Tribunale aveva specificamente rimarcato che “ il confronto fra l’altezza della villa e relativa torretta di proprietà della ricorrente (rispettivamente pari a mt. 10,40 e mt. 12,90) e le altezze di progetto relative all’ampliamento dell’albergo Stadio (mt.13,80 e mt.16,90 per l’ulteriore piano per ascensore) - dati che peraltro non sembrano collidere con quelli rilevati dall’amministrazione in occasione del sopralluogo eseguito nell’ottobre del presente anno - non appaiono in ogni caso sproporzionate o comunque di dislivello tale da poter essere ritenute non compatibili, nei termini indicati dall’art.8 del d.m. 1444/68”, deve ulteriormente osservare il Collegio che non sussiste ragione per ritenere che la sopracitata valutazione discrezionale di compatibilità debba essere invece riferita in particolare soltanto agli edifici di altezza inferiore”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 1036 del 2014

Istituzione della banca della terra veneta

02 Set 2014
2 Settembre 2014

Pubblichiamo la Legge Regionale Veneta n. 26 del 08 agosto 2014 che istituisce la banca della terra veneta.

Particolarmente interessante è l'articolo 8 sugli orti sociali urbani.

Lr Veneto n. 26 del 2014

Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici

02 Set 2014
2 Settembre 2014

Pubblichiamo la DGRV n. 1363 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto l'"Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto" e che individua le disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione, al fine di uniformare l’applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici. Inoltre riapprova il Libretto di impianto per rimediare taluni refusi di stampa e precisare le istruzioni per la compilazione.

DGRV 1363 del 2014


 

Il Piano Casa non deroga ai limiti sul cambio d’uso già esistenti nelle zone agricole

01 Set 2014
1 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 26 agosto 2014 n. 1179 conferma che, nelle zone agricole, neppure con il c.d. Piano Casa è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso. In queste zone, infatti, è necessaria una specifica previsione di piano che consenta espressamente tale mutamento.

Ecco il passo della sentenza: “Dispone l’art. 9 della l.r. 14/2009 ai commi 2 e 2 bis ( come modificati dall’art. 6, comma 2, L.R. 8 luglio 2011, n. 13 e prima dell’ulteriore modifica apportata dall’art. 10, comma 7, L.R. 29 novembre 2013, n. 32) che:

“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2-bis .

2-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.”

La situazione è quindi regolamentata dal comma 2 soprariportato che, al contrario di quanto argomentato in ricorso, non ammette una generale liberalizzazione del cambio di destinazione d’uso a residenziale anche in zona agricola, perché invece espressamente richiede che la nuova destinazione d’uso sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.

La norma del piano casa quindi ricalca sostanzialmente la previsione dell’art. 44 c. 5 l.r. 11/2004 , secondo cui : “ Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”

Ritiene pertanto il Collegio che il legislatore regionale abbia inteso mantenere una peculiare e restrittiva disciplina delle aree agricole alle cui prescrizioni l’intervento progettato non risulta effettivamente conformarsi, non essendo in alcun modo messa in discussione la circostanza che lo strumento urbanistico non contempla l’attribuzione all’annesso rustico in questione di una diversa destinazione d’uso, che è cosa diversa dalla generale compatibilità della destinazione residenziale in zona agricola perché presuppone una specifica valutazione in relazione al singolo edificio ed alla sua funzione rispetto al territorio agricolo. E’ evidente pertanto che neppure la circostanza che si tratti di prima casa permette di prescindere dal puntuale rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 9”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1179 del 2014

Il superamento degli esami di maturità, dopo l’ammissione con riserva, comporta anche il riconoscimento dei crediti scolastici

01 Set 2014
1 Settembre 2014

Con la sentenza n. 1060/2014 la Terza Sezione del TAR Veneto si è pronunciata sul ricorso di uno studente, frequentante l’ultimo anno di un istituto professionale, il quale aveva impugnato il provvedimento che aveva sancito la sua mancata ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi dell’istruzione secondaria superiore.

Il ricorrente, affetto da diagnosticati disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), lamentava di non essere stato ammesso a sostenere la prova per il secondo anno consecutivo e, nello specifico, contestava all’istituto scolastico di non aver avere predisposto il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), di non aver applicato nei propri confronti le necessarie misure compensative e dispensative, di aver agito in violazione delle norme in materia di D.S.A. in ambito scolastico e del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ed infine di non aver motivato il giudizio di non ammissione con riferimento alla propria particolare situazione.

E’ opportuno ricordare che gli studenti affetti da D.S.A., secondo le previsioni di cui all’art. 5 L. 8 ottobre 2010 n. 170, “hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”; al contempo, gli istituti scolastici devono garantire “a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero”; tali misure, inoltre, “devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”; infine, a tali studenti devono essere garantite “adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.

Con decreto presidenziale pronunciato in sede cautelare il giorno antecedente l’inizio dello svolgimento degli scritti, l’alunno veniva ammesso con riserva a sostenere l’esame e, con l’ausilio delle opportune misure compensative e dispensative, superava tutte le prove. Il TAR Veneto, quindi, ha necessariamente dichiarato il ricorso inammissibile in rito “…ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il superamento dell’esame di Stato, anche se a seguito di ammissione con riserva, comporta la sopravvenuta inammissibilità della causa per carenza di interesse…” (si confrontino, sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 31/3/2009 n. 1892, in Foro amm. CDS 2009, 3, 866 e, nella giurisprudenza di merito, T.A.R. Catanzaro, sez. II, 6/3/2013 n. 258, in Foro amm. TAR 2013, 3, 1000; T.A.R.  Bologna, sez. I, 5/10/2012 n. 614, in Foro amm. TAR 2012, 10, 3097; T.A.R. Roma, sez. III, 21/4/2011 n. 3500, in Foro amm. TAR 2011, 4, 1284).

Il provvedimento in esame si segnala di particolare interesse laddove, pur nel dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ha al contempo statuito che all’alunno debba essere attribuito il punteggio relativo al credito scolastico necessario per la determinazione del voto finale.

Può non essere superfluo ricordare che il voto finale dell’esame di maturità è determinato dalla somma di diverse voci, alcune direttamente correlate all’esito delle prove d’esame e altre commisurate alla carriera scolastica dello studente. Tra queste, vi è appunto il punteggio relativo al c.d. “credito scolastico”, che viene attribuito dal Consiglio di Classe nel corso dello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore e che “esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (cfr. art. 11, 2° comma D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323).

L’attribuzione del credito scolastico per l’ultimo anno avviene contestualmente alla formulazione del giudizio di ammissione all’esame di Stato. Nella fattispecie in questione, tuttavia, il Consiglio di Classe aveva deliberato di non ammettere all’esame lo studente e pertanto non gli aveva nemmeno assegnato il punteggio corrispondente al credito scolastico. Il ricorrente, quindi, si sarebbe trovato nella condizione non soltanto di non poter conoscere la propria votazione definitiva, se non in seguito all’adempimento spontaneo dell’Istituto; ma anche nella situazione, paradossale, di non raggiungere il punteggio minimo di 60/100, necessario al superamento dell’esame di Stato, pur avendo superato le relative prove.

Per ovviare a tale paradosso, quindi, il TAR ha disposto che l’Istituto assegni allo studente il punteggio relativo al credito scolastico ed ha altresì indicato il parametro di riferimento per tale attribuzione.

Nella sentenza, in particolare, si rileva che la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse “non è inficiata dalla circostanza che l’Amministrazione scolastica non abbia attualmente provveduto in via definitiva, in quanto i crediti scolastici mancanti per il punteggio finale utile per la promozione devono comunque essere corrisposti, almeno nella misura dovuta a seguito dell’ammissione all’esame di Stato, essendo questa equipollente al caso, in esame, di superamento delle relative prove di esame”.

In altri termini, la Terza sezione ha ritenuto in primo luogo che, pur in assenza di una determinazione definitiva dell’Istituto in punto di attribuzione del credito scolastico, quest’ultimo è comunque dovuto al ricorrente in una misura almeno equipollente a quella che gli sarebbe spettata, secondo la media scolastica ed i crediti conseguiti nell’ultimo triennio di studi, in sede di ammissione all’esame. Pertanto, il superamento delle prove a seguito di ammissione con riserva è stato considerato, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, equivalente alla deliberazione che il Consiglio di Classe adotta durante lo scrutinio finale dell’ultimo anno, nel corso del quale si formula il giudizio di ammissione all’esame.

Secondariamente, il TAR ha espressamente disposto che l’Istituto debba operare in favore del ricorrente l’attribuzione dei crediti scolastici “mancanti al punteggio finale per la promozione”.

Tale affermazione appare coerente con quanto sostenuto dalla giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui l’esito positivo delle prove d’esame a seguito dell’ammissione con riserva “supera” il giudizio negativo originariamente formulato dal Consiglio di Classe. Inoltre, e più specificamente, essa appare sottendere la necessità che lo studente, una volta sostenute con profitto le prove, ottenga effettivamente il bene della vita cui aspira e quindi sia effettivamente posto dall’Istituto in condizione di ottenere almeno il punteggio di 60/100, che sancisce il positivo e definitivo superamento dell’esame di maturità.

La pronuncia in commento, quindi, oltre ad aver implicitamente riconosciuto che le prove d’esame costituiscono il nucleo dell’esame di Stato conclusivo del ciclo d’istruzione superiore, in quanto consentono di saggiare l’effettiva preparazione dell’alunno, sembra avere altresì inteso evitare l’irrazionalità di una situazione, potenzialmente verificabile, in cui un candidato che abbia positivamente superato tali prove si trovi impossibilitato a raggiungere il punteggio minimo soltanto perché non ha un credito scolastico sufficiente.

La decisione, infine, deve essere analizzata alla luce della fattispecie concreta su cui il TAR Veneto è stato chiamato a pronunciarsi.

Il fatto che il Collegio abbia ordinato all’Istituto di attribuire al ricorrente il credito scolastico necessario al raggiungimento del punteggio minimo per il superamento dell’esame va a confermare, sostanzialmente, l’illegittimità dell’originaria deliberazione di non ammissione adottata dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio. L’avvenuto superamento delle prove d’esame sostenute con l’ausilio degli strumenti compensativi e dispensativi, infatti, denota con ogni evidenza che se l’Istituto scolastico avesse predisposto tali misure durante l’anno scolastico lo studente avrebbe potuto superare o quantomeno limitare grandemente le proprie difficoltà di apprendimento, potendo così raggiungere una media dei voti tale da consentirgli l’immediata attribuzione del punteggio di credito scolastico adeguato ai risultati didattici raggiunti.

Avv. Anna Roberta Cavazza

TAR Veneto n. 1060 del 2014

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