Author Archive for: SanVittore

Il Consiglio di Stato cala il sipario sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime

08 Apr 2024
8 Aprile 2024

Il Consiglio di Stato è granitico nell’affermare che le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall’art. 182, co. 2 d.l. 34/2020, come convertito nella l. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto euro-unitario e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 dir. 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla P.A.

Nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il Comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge.

L’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti.

È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’UE, la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo monumentale e attività produttive

08 Apr 2024
8 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato la legittimità di uno strumento urbanistico comunale che, alla luce di una certa delimitazione del perimetro del vincolo monumentale nei termini suddetti, sottraeva le aree oggetto della controversia a un uso produttivo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il procedimento di espropriazione di un bene culturale

08 Apr 2024
8 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha evidenziato le peculiarità del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità di un bene culturale, finalizzata al suo esproprio, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 42/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Illeciti in materia di cave

08 Apr 2024
8 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’apparato sanzionatorio in materia di cave previsto dagli artt. 29 e 33 l.r. Veneto 44/1982, vigente ratione temporis.

Post di Alberto Antico – avvocato

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I poteri espropriativi in capo ai gestori degli impianti di telecomunicazioni

05 Apr 2024
5 Aprile 2024

L’ultima (o quasi) novità in materia di stazioni radio base e impianti di comunicazione elettronica riguarda la modifica, da parte del d.l. n. 50/2022 (conv. con modificazioni in l. n. 91/2022), della disciplina in materia di esproprio.

Si evidenzia che, in origine, l’art. 90, co. 3 del d.lgs. n. 259/2003, cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche (oggi art. 51, co. 3, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 207/2021), affermava che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”. E pertanto, l’intero procedimento di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti – e in particolare l’apposizione del vincolo – spettava, originariamente, all’Ente locale, che operava di fatto come longa manus dell’operatore di comunicazione.

Ma, come si accennava, la modifica del suddetto nuovo art. 51, co. 3, prevede oggi che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore può esperire la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”. Ne consegue che, per effetto della riforma, la competenza per il procedimento di espropriazione è stata trasferita direttamente all’operatore economico.

Rimane però il dubbio su quella fase del procedimento riguardante l’apposizione del vincolo, considerata la formulazione degli artt. 9 e 10 d.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropri) in materia: e infatti da una parte l’art. 9 si riferisce all’approvazione degli strumenti urbanistici, competenza degli Enti che li approvano; dall’altra invece l’art. 10, che riguarda le opere pubbliche o di pubblica utilità, parla di predisposizione del vincolo “su richiesta dell’interessato” o di un’altra Amministrazione.

La regola, pertanto, prevede che l’apposizione del vincolo venga effettuata dalla P.A. titolare del potere pianificatorio, e non dai terzi: e mentre un’espressa deroga è prevista per gli espropri di ANAS, per cui l’art. 7, co. 2 del d.l. n. 138/2002 (conv. con modificazioni in l. n. 178/2002) dichiara che “l’ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione… e ad essa compete l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo”, nulla viene espressamente previsto per gli operatori elettronici, ad eccezione di quanto detto.

Pertanto, rimane quindi il dubbio se il nuovo art. 51, co. 3 C.C.E. sia sufficiente a fondare tutti i poteri espropriativi degli operatori di telecomunicazione, costituendo una deroga alla norma generale, o se invece il potere di apporre il vincolo si mantenga in capo all’Amministrazione pianificatrice ai sensi dell’art. 10 T.U. Espropri.

Inoltre, relativamente alle fasi che possono portare all’esproprio, la normativa è sempre stata chiara nell’evidenziare che tale procedimento è da considerarsi una mera possibilità e non un obbligo in capo all’operatore economico-soggetto espropriante, possibile solo dopo aver valutato e ponderato tutti gli interessi in conflitto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Competenza a decidere sull’istanza di costruzione di un elettrodotto

05 Apr 2024
5 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato che compete alla Provincia decidere sia sotto il profilo paesaggistico, sia sotto il profilo edilizio-urbanistico, sull’istanza di autorizzazione alla ricostruzione e all’esercizio di un tratto di linea a 20 kV aerea in conduttori nudi ed in cavo sotterraneo con demolizione linea MT aerea esistente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Atti plurimotivati

05 Apr 2024
5 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha ricordato che, in caso di provvedimento plurimotivato, la legittimità di uno solo degli autonomi motivi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l’eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l’invalidità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione

05 Apr 2024
5 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Principio di equivalenza dell’offerta negli appalti pubblici

05 Apr 2024
5 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato che il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare che un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’esecuzione parziale delle opere assentite con un titolo edilizio, poi lasciato decadere prima di completare i lavori, costituisce un abuso edilizio?

04 Apr 2024
4 Aprile 2024

La Sezione II del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito su quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.

Da un lato, la giurisprudenza dominante ritiene che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini – cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di (in)utilizzo del titolo – ha efficacia ex nunc e non ex tunc e, quindi, non implica l’obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive), ove queste risultino conformi al progetto approvato con il PdC, ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l’esecuzione delle opere non ancora ultimate. Con la conseguenza che, in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all’intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.

A sostegno, si afferma che, se l’art. 31 d.P.R. 380/2001 ha previsto per gli “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” l’ingiunzione alla rimozione o alla demolizione, il successivo art. 38 ha disciplinato il particolare caso di “interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato”, prevedendo la possibilità che in luogo dell’ingiunzione a demolire possa essere applicata una sanzione pecuniaria che quindi lasci salve le opere.

E tuttavia, nel caso di specie il TAR Napoli, in prime cure, aveva affermato che, sebbene il PdC decada – decorso inutilmente il termine di conclusione dei lavori – per la sola parte non eseguita, il mantenimento delle opere presuppone la possibilità di portare a compimento l’opera iniziata; diversamente opinando, dovrebbe ammettersi la possibilità per il privato titolare di un PdC di abbandonare l’opera incompiuta – specie se funzionalmente non autonoma – con ingiustificato deturpamento del contesto circostante, specie se l’opera contrasti con la regolamentazione urbanistica dell’area (peraltro nel caso in questione, il privato si è visto respingere per due volte un progetto di completamento, in virtù di atti cui prestava acquiescenza).

La Sezione II del Consiglio di Stato ha ritenuto questa tesi “non irragionevole”, ma “in frizione” con la giurisprudenza prevalente, da cui la rimessione all’Adunanza Plenaria.

Si osserva che questa vicenda suscita degli interrogativi di più ampio respiro. Supponiamo che un privato ottenga un PdC per realizzare un condominio di 12 metri, ma ne realizzi uno di 11 metri, che però rispetta tutte le possibili norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie ecc.: quel condominio è abusivo? Oppure il PdC – che ha natura autorizzatoria, cioè è volto a rimuovere un limite all’esercizio dello ius aedificandi insito in ogni diritto di proprietà immobiliare, attribuendo così una facoltà, non un dovere, al privato – può essere legittimamente sfruttato “solo in parte”?

In alcuni casi, peraltro, sembra di poter dire che i lavori non completati costituiscano di fatto una totale difformità oppure una  variazione essenziale rispetto all'opera assentita e, quindi, assomigliano molto a un abuso edilizio.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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