Author Archive for: SanVittore

Sul cambio di destinazione d’uso

09 Nov 2021
9 Novembre 2021

Il T.A.R. Milano, seppure con precipuo riferimento alla normativa regionale, afferma che il cambio d’uso (con o senza opere) in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia non può essere sanzionato esclusivamente con la pena pecuniaria, ma con quella ripristinatoria.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

Presentare un’istanza di proroga oltre il termine non sempre giustifica il diniego

09 Nov 2021
9 Novembre 2021

Il TAR Veneto ritiene che le ragioni fornite dalla Regione per negare l’istanza di proroga al Comune, volta ad ottenere un’ulteriore dilazione ai sensi dell’art. 54, comma 7 L.R. 27/2003 per la rendicontazione relativa a un contributo, attengono ad aspetti meramente formali.

Il TAR Veneto dichiara tale provvedimento adottato dalla Regione illegittimo, poiché fondato solamente sulla circostanza che il Comune aveva proposto l’istanza di proroga dopo la scadenza del termine precedentemente imposto per la rendicontazione. Si precisa, in merito, che la stessa autorità concedente, se le circostanze sono particolarmente complesse, può modificare d’ufficio il suddetto termine.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Read more

Intervento del prof. Barel su difformitĂ  edilizia e situazioni anteriori alla legge n. 10/1977?

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Dopo avere letto il post di Dario Meneguzzo del 5 novembre sulla difformità edilizia in relazione a situazioni anteriori alla legge 10/1977, aggiungo alcune osservazioni, in quanto le riflessioni mi sollecitano qualche pensiero che non vuole essere una soluzione, ma solo una reazione a caldo tra amici.

A) La Giurisprudenza sovranazionale ha col tempo esteso il principio di irretroattività oltre le norme qualificate come penali a includere in modo più ampio tutte quelle “sanzionatorie”.
Di qui un primo dubbio sulla conformità a principi sovraordinati della applicazione di sanzioni stabilite a partire dal  1977 a fatti anteriori.
B) la legge del 1977 tipicizza l’illecito come difformità da “concessioni” edilizie. Non da licenze. Argomento fragile ma.. testuale.
C) le sanzioni della legge del 1942 erano eventuali, con una riserva di adozione di eventuali provvedimenti (per di più entro 1 mese dalla sospensione). Anche perché la eventuale difformità dalle modalità esecutive della licenza edilizia ben potevano essere non in contrasto col regolamento edilizio o Prg, sicchè poteva ritenersi superfluo intervenire per variare la licenza a cose fatte per limitarsi a prendere atto della conformità della costruzione realizzata alle regole edificatorie. L’abitabilità potrebbe dunque essere vista come la presa d’atto della situazione ossia della non necessità di sciogliere la riserva in un provvedimento formale oltre non addirittura come un adeguamento implicito ma formale della licenza alla realtà.
D) continuo a trovare non convincente l’idea della imprescrittibilità delle Sanzioni amministrative con la tesi formalistica dell’illecito permanente. Allora anche il furto è permanente e imprescrittibile se la refurtiva non viene recuperata ! Corollario della certezza del diritto è che il trascorrere del tempo prima o poi abbia effetti giuridici, tutto l’ordinamento declina in vari istituti questa esigenza fondamentale di reset.. 
 
Leggo che la giurisprudenza va in direzione opposta. Ma mai dire mai.. specie se si prende di petto la questione di principio .. o ci penserà il Legislatore ?? 
 
Bruno Barel -  avvocato e professore associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto internazionale privato presso l'Università di Padova
.

Una zona F speciale a bosco può essere in parte usata per opere funzionali al limitrofo parcheggio?

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Nel caso in esame il TAR ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire che aveva autorizzato la realizzazione in una zona F a bosco (nella quale era espressamente esclusa la possibilità di realizzare parcheggi) di alcune opere funzionali al limitrofo parcheggio (in particolare, la strada di accesso al parcheggio, l’impianto di illuminazione e le opere di invarianza idraulica).

Il TAR Veneto ricorda che per valutare un intervento abusivo occorre operare una valutazione globale delle opere edilizie realizzate. Difatti, una valutazione frazionata di queste ultime non permetterebbe di comprendere effettivamente quale potrebbe essere l’incidenza dell’intervento sul territorio e, quindi, se esso sia compatibile con la destinazione urbanistica delle aree oggetto dell’intervento.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Read more

Malga: prelazione e giovani agricoltori

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Il T.A.R. affronta alcune questioni giuridiche attinenti al rapporto intercorrente tra l’art. 4 bis, comma 1, della legge n. 203 del 3 maggio 1982 secondo cui: “Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge” e l’art. 6, comma 4 bis, del d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 in base a cui: “Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

Sulla carenza di interesse al ricorso

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Il TAR Piemonte evidenzia la carenza di interesse a contestare una sanzione amministrativa per ritenuta minore portata afflittiva rispetto a quella dovuta dalla legge: ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

E’ logico e ha senso applicare il concetto attuale di difformitĂ  edilizia alle situazioni anteriori alla legge n. 10/1977?

05 Nov 2021
5 Novembre 2021

Chi si occupa di edilizia riscontra giornalmente innumerevoli situazioni nelle quali prima della legge n. 10 del 1977 gli edifici venivano costruiti in  modo difforme rispetto alla licenza edilizia richiesta dalla legge n. 1150 del 1942 e dalla legge  n. 765 del 1967.

Queste situazioni, quando vengono approfondite con i documenti dell'epoca, molto spesso rivelano che il Comune era pienamente consapevole della difformitĂ , ma che non la considerava un problema irrisolto, tanto che il Comune rilasciava normalmente la abitabilitĂ , scrivendo in modo espresso che le opere eseguite erano conformi al progetto. Ma attestazioni similari sulla conformitĂ  delle opere eseguite al progetto si trovano talvolta anche in altri documenti provenienti dal Comune.

O i nostri antenati erano bugiardi e falsari incalliti e spregiudicati oppure a noi oggi sfugge qualcosa, vale a dire che siamo noi che ragioniamo male e non capiamo il senso di quei documenti.

E io personalmente ritengo che il problema siamo proprio noi e non loro, perchè applichiamo le rigide categorie attuali di abuso edilizio alle fattispecie di allora, quando la normativa e la prassi erano completamente diverse da quelle attuali.

Infatti ci sono almeno due modi di ragionare sulle innumerevoli situazioni nelle quali prima della legge n. 10 del 1977 gli edifici venivano costruiti in  modo difforme rispetto alla licenza edilizia richiesta dalla legge n. 1150 del 1942 e dalla legge  n. 765 del 1967.

Il primo modo è quello massimalista e ispirato a una visione ideologicamente repressiva delle vicende umane: poichè in base alle leggi attuali (a partire perlomeno dalla legge n. 10/1977), si  tratta di abusi edilizi, queste fattispecie vanno sanzionate con le regole attuali, a prescindere da varie circostanze, tra le quali, per esempio, dal fatto che a suo tempo il comune avesse rilasciato la abitabilità dichiarando la conformità delle opere eseguite.

Il secondo modo è quello che si sforza di capire perchè i nostri antenati agivano in quel modo.

In questo scritto provo a dare una spiegazione o, perlomeno, a spiegare alcune cose che a me sembra di avere capito.

Prima di procedere, peraltro, mi sembra anche utile ricordare che l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".  E questo dovrebbe essere un ulteriore buon motivo per fare una sforzo per capire il senso di quello che accadeva a quel tempo.

Cominciamo andando a vedere cosa succede in materia di difformitĂ  a partire dal 1977.

L'articolo 15 della legge n. 10 del 1977, che ha introdotto la figura della concessione edilizia, al posto della precedenza licenzia edilizia, disciplinava le sanzioni amministrative, stabilendo, tra l'altro, quanto segue:

"Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione. Non si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità".

Successivamente la legge n. 47 del 1985 ha introdotto l'istituto dell'accertamento di conformità, stabilendo che l'interessato può ottenere una concessione in sanatoria per le difformità, "quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda", con l'aggiunta che "il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10". Quindi la legge 47 ha precisato meglio i presupposto per la sanatoria e ha introdotto una oblazione pecuniaria per ottenere la sanatoria, che prima non era prevista.

Ma prima del 1977 come venivano disciplinate ledifformità? Da quello che ho ricostruito, la disposizione di legge rilevante era  l'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942, il quale attribuiva al Podestà il compito di vigilare sulle costruzioni, stabilendo che:

"Il podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d’ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare. Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi".

Quindi c'era una disciplina molto scarna, dalla quale si poteva benissimo capire che le varianti o le difformità venivano accettate se erano conforme alle "norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale" e che veniva ordinata la rimessione in pristino se tale conformità non sussisteva (a parte il fatto che spesso il piano regolatore  non c'era neanche).

L'articolo 32 non disciplinava un formale procedimento di sanatoria, non era previsto il rilascio di un titolo in sanatoria e, quindi, è del tutto logico immaginare i nostri antenati abbiano pensato che il problema si poteva risolvere in sede di abitabilità: in quel momento, se le opere erano conformi alle "norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale", nel provvedimento di rilascio della abitabilità si attestava che le opere erano conformi al progetto e si rilasciava l'abitabilità. E' evidente che dal punto di vista linguistico oggi noi siamo portati a dire che non è vero che le opere difformi fossero conformi al progetto approvato, ma, quando dalla carte dell'epoca emerge in modo inequivocabile che il Comune aveva rilevato la difformità, è anche evidente che la attestazione di conformità non poteva essere riferita al progetto inziale, ma non poteva che riferirsi altro che al progetto realizzato e alla sua conformità rispetto alle "norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale".

A mio giudizio deve essere valorizzata anche l'espressione contenuta nell'articolo 32 "con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni": mancando  una disciplina di tali provvedimenti è realistico pensare che i Comuni si sentissero abbastanza liberi di recepire le modifiche intervenute rispetto al progetto approvato in modo abbastanza libero e informale, per esempio appunto in sede di agibilità.

Ho provato a intervistare sul punto alcune persone molto anziane che, però. si ricordano come funzionavano le cose all'epoca (funzionari comunali, geometri, persone che hanno costruito la casa in modo difforme dal progetto). Esse mi hanno confermato che quasi mai venivano presentate varianti al Comune (ritenendo che non fossero previste dalla normativa) e che il Sindaco normalmente diceva a voce di procedere pure con la costruzione e che  avrebbe preso atto delle difformità in sede di abitabilità.

In un caso che ho esaminato, riferito al Comune di Vicenza, ho trovato un ulteriore tassello che, a mio parere, conferma questa ricostruzione: quando l'interessato ha chiesto l'abitabilità un ingegnere della Sezione Edilizia Privata nel 1970 ha emesso una attestazione "di eseguito sopralluogo e di conformità della costruzione al progetto approvato": però la costruzione presentava al tempo alcune difformità, che sussistono ancora oggi (e non c'è nessun dubbio che l'edificio sia nato così). Un mese dopo, il Capo Sezione Edilizia Privata rilascia una ulteriore attestazione nella quale scrive: "Si dichiara che i lavori sono stati ultimati il 25-8-70 ed eseguiti in conformità al progetto approvato".

E' evidente che questi funzionari dell'epoca non erano delinquenti incalliti che dichiaravano volontariamente il falso: gli è che il concetto di conformità al progetto approvato che avevano all'epoca non è quello che abbiamo noi oggi.

La diffusione generalizzata della situazione descritta nel presente post consente di escludere con sicurezza che si trattasse di fenomeni di illegittimitĂ  e di compimento di falsi, trattandosi piuttosto di una prassi operativa all'epoca ritenuta normale e legittima.

Forse è meglio che ci fermiamo un attimo a rifletto se abbia ancora davvero un senso fare diventare matte le persone che hanno il certificato di abitabilità per opere che per noi oggi sarebbero difformi.

Dario Meneguzzo - avvocato

Sulla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990

05 Nov 2021
5 Novembre 2021

Il TAR Veneto sottolinea la rilevanza del vizio di violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 (cd. preavviso di rigetto) in un’ipotesi di diniego di permesso di costruire fondata su motivi ulteriori rispetto a quelli comunicati in precedenza.

Trattandosi di un procedimento ad istanza di parte, la P.A. ha l’obbligo di interloquire con il privato prima dell’emanazione del provvedimento, in modo da creare un valido ed effettivo contraddittorio procedimentale: pertanto, l’Ente ha l’ulteriore obbligo di prendere atto e – soprattutto – posizione sulle osservazioni provenienti dal privato nei termini.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Ulteriori ipotesi, non previste, in cui la P.A. conclude un procedimento con provvedimento espresso

05 Nov 2021
5 Novembre 2021

Sebbene la P.A., al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, non abbia alcun obbligo di provvedere alle istanze di autotutela avanzate dal privato, vi sono delle ulteriori ipotesi in cui quest’ultimo è legittimato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'Amministrazione.

A volte, quindi, è necessario concludere un procedimento attivato su istanza del privato attraverso un provvedimento espresso, per specifiche ragioni di giustizia ed equità.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Read more

Sul trasferimento per incompatibilitĂ  ambientale

05 Nov 2021
5 Novembre 2021

Il T.A.R. chiarisce i presupposti giuridici che devono sorreggere il trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilitĂ  ambientale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC