Il T.A.R. ricorda la natura giuridica della campionatura con riferimento ad una gara pubblica, rimarcando che la stessa non è una parte costitutiva dell’offerta tecnica. Di conseguenza, la S.A. non può escludere l’o.e. che omessa tale incombente, dovendo ricorre al cd. soccorso istruttorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda la natura giuridica dell’offerta condizionata.
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Il T.A.R. si sofferma sulle conseguenze giuridiche derivanti dal superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica.
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Il T.A.R. ricorda da quando decorre il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare la propria esclusione: nel caso di specie, lo stesso è cominciato a decorrere dalla pubblicazione dei verbali contenente le estrinsecazioni delle ragioni addotte dalla S.A. per addivenire a tale decisione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pubblichiamo gli slides e la registrazione audio del seminario del 30 marzo 2023 sulla ristrutturazione edilizia, organizzato dal Comune di Spinea e da Italiaius.
A causa di un problema tecnico, la registrazione è divisa in due files con la mancanza di alcuni minuti dell'intervento dell'avvocato Bigolaro.
Nel post del 24.02.2023, si dava conto che, con la sent. n. 340/2023, il TAR Milano ha accolto il quarto ricorso che mirava ad annullare la delibera ARERA n. 266/2022 di attuazione dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, conv. con modd. in l. 25/2022, riguardante il meccanismo di compensazione a due vie degli extra-profitti causati dal rincaro dei prezzi nei confronti dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché il documento ARERA n. 133/2022 recante gli orientamenti dell’Authority sul punto.
Si segnala che, con l’ordinanza n. 1126/2023, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare gli effetti di tale sentenza, così come aveva fatto per le tre precedenti (per tutti i dettagli, v. post del 24.02.2023).
Gli atti dell’ARERA ad oggi dovrebbero essere nuovamente efficaci: si vedrà se il GSE procederà a chiedere il recupero, oppure se attenderà gli esiti del giudizio d’appello di merito.
La Corte costituzionale ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del condono, in particolare quello disposto dal d.l. 269/2003, come convertito, distinguendone gli effetti di diritto penale da quelli di diritto amministrativo.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo contro l’art. 1 l.r. Veneto 27/2021, il quale sostituisce l’art. 4, co. 1-bis l.r. Veneto 21/2004, prevedendo che l’incremento dell’oblazione prevista dalla legge sul condono, fissato dal comma 1 dell’art. 4 cit., è destinato, oltre che alle finalità indicate dal medesimo comma 1 (politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici ex art. 23 l. 47/1985), ad ulteriori finalità, e in particolare: a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; b) agli interventi, promossi dai Comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana ex art. 6 l.r. Veneto 14/2017. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.
Le norme poste dallo Stato vincolano le Regioni unicamente in relazione alla misura dell’oblazione, ai relativi termini di versamento, ed in genere alle relative articolazioni procedimentali ed organizzative.
Spetta alle Regioni invece la destinazione degli introiti che riscuotono per effetto dell’incremento alla misura dell’oblazione fissata dalla legge, consentito dall’art. 32, co. 33 d.l. 269/2003.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti dell’art. 20, co. 1 l.r. Veneto 27/2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare «interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell’alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque».
Il Governo riteneva che questa norma collidesse con le competenze esclusive statali di tutela del paesaggio.
La Consulta, però, ha osservato che questi interventi risultano sostanzialmente equivalenti alle attività contemplate dal punto A.25 dell’All. A al d.P.R. 31/2017, che li esonera espressamente dall’autorizzazione paesaggistica.
Pertanto, l’attività demandata alle strutture della Giunta regionale dall’art. 20 cit. non potrà che svolgersi nei limiti segnati dalla norma interposta statale, anche con riferimento alle parti di essa non testualmente riprodotte nella disposizione impugnata, ma chiaramente in essa implicate (con riguardo, in particolare, alla necessità che gli interventi in questione «non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua»).
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che i liberi professionisti che non siano organizzati in forma d’impresa non possono essere raggiunti da un’informativa antimafia.
Il Consiglio ha così rigettato la tesi di una Prefettura, secondo cui l’art. 100 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, imporrebbe all’Ente locale sciolto per infiltrazione mafiosa di assumere l’informativa prima della stipula di qualsiasi atto negoziale e, quindi, anche di contratti con cui si conferisce un incarico professionale.
Quest’ultima interpretazione è stata ritenuta violativa dei principi di legalità e di tassatività delle ipotesi di incapacità giuridica speciale.
Post di Daniele Iselle
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