20 Ottobre 2020
Nel caso di specie, la Soprintendenza negava l’autorizzazione ex art. 21, co. 4 d.lgs. 42/2004 ad eseguire un intervento edilizio su un’area di proprietà del privato, retrostante un palazzo storico, sul rilievo che il vincolo storico e artistico gravante sul palazzo sarebbe esteso anche all’area retrostante.
Il TAR Veneto, dopo aver ricordato la differenza tra vincolo diretto e indiretto sugli immobili di interesse culturale, ha accolto il ricorso del privato, poiché un qualsiasi vincolo alla disponibilità, intesa in senso ampio, di un bene di proprietà privata deve essere di stretta interpretazione, perciò nel dubbio si dovrà concludere per l’inesistenza o la minore estensione del vincolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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