Giurisdizione sulla opposizione alle sanzioni amministrative in materia di edilizia e urbanistica
Pubblichiamo sulla questione una nota del dott. Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo
Pubblichiamo sulla questione una nota del dott. Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo
Il TAR Veneto segue una linea molto rigorosa in materia di falsa rappresentazione della realtà finalizzata a ottenere un titolo edilizio: secondo il tribunale l'annullamento del titolo è doveroso, senza necessità di motivare in ordine al pubblico interesse e senza rilevanza del tempo trascorso.
Quindi non si forma un affidamento in capo all'interessato fedifrago.
Il TAR non distingue neppure tra i tipi di falso, se siano più o meno significativi ai fini dell'ottenimento del titolo.
Nel caso esaminato si trattava della realizzazione di un ascensore nel cavedio interno di un edificio condominiale, senza che fosse stata rappresentata una apertura di un appartamento che si affacciava sui tale cavedio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il Tribunale di Vicenza chiarisce che non può essere fatta valere la nullità della notificazione di una cartella di pagamento, anche effettuata a mezzo pec, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Nella stessa pronuncia i Giudici vicentini precisano che la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta la sua invalidità quando è riferibile all’Autorità da cui promana. Infatti, l’autografia della sottoscrizione è un elemento essenziale dell’atto nei soli casi previsti dalla legge.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
Viene rilasciato un pdc per realizzare un nuovo edificio; prima di dare inizio dei lavori, diciamo dopo circa tre mesi dal rilascio, il richiedete cambia idea e vuole apportare delle contenute modifiche al pdc rilasciato che potrebbero tranquillamente ricondursi all'interno di quanto previsto dall'art. 22 del dpr 380/2001.
Che tipo di pratica presenta?
ipotesi n. 1: ripresenta un pdc perché non si tratta di variante in corso d'opera in quanto non è stato ancora dato l'inizio dei lavori relativamente al pdc originario; ipotesi n. 2: presenta una scia in quanto , anche se non è stato ancora dato l'inizio dei lavori, si tratta comunque di una variante a un permesso di costruire rilasciato.Semmai , nel valutare la scia, si porrà come condizione che l'inizio dei lavori debba avvenire entro un anno dal rilascio del pdc originario. Segnalo che:1. Modulistica unificata: per le scia presentate ai sensi dell’art.22, commi 2 e 2-bis (quindi quelle in “variante”) la modulistica precisa che si tratta di SCIA IN VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ma sappiamo da precedenti esperienze che il modulo non è “probatorio”,
quindi passiamo oltre J) 2. “Tabella A” allegata al D.Lgs. n°222/2016 c.d. “Scia 2” (tabella che è parte integrante del decreto legislativo stesso e alla quale è fatto obbligo attenersi). Dalla lettura della tabella sembra pacifico (è scritto espressamente - vedere la Sezione Edilizia, punti dal 35 al 38) che la Scia di cui all’art. 22, commi 2-2bis, sia una Scia in Variante in corso d’opera.
Riporto di seguito il link alla tabella (sito Bosetti e Gatti): http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf
Cosa ne pensate?
Nota: per cercare di esaminare il caso senza "forzature" procedimentali , non vorrei dover consigliare di dare inizio dei lavori per poi ricondurre il caso a una scia in variante in corso d'opera che pacificamente rientrerebbe nell'alveo dell'art. 22 del dpr 380/2001.
arch. Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale
In una recente sentenza del Tar Veneto viene chiarito che la demolizione parziale delle opere abusive non costituisce ottemperanza all’ordinanza di demolizione. Infatti, se fosse sufficiente una demolizione parziale a privare di efficacia tale ordinanza l’interessato sarebbe arbitro del termine ex art. 36 T.U. Edilizia, potendo procastinare “sine die” la sua scadenza con successivi e graduali interventi parzialmente demolitori.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
In una propria recente sentenza, il TAR Liguria ha ribadito alcuni principi in tema di domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima (nel caso di specie, tardiva) ex art. 30 c.p.a.
In particolare, il giudice amministrativo ha affermato la legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento del danno dei privati che si siano adoperati per l’adozione di un provvedimento amministrativo (rivolto nei confronti di terzi) che la P.A. abbia tardato ad adottare.
Ciò premesso, e posto che il silenzio dell’Amministrazione sia veramente illegittimo, è necessario verificare la situazione soggettiva dell’ente pubblico, quale colpa identificabile, nel caso di specie, con l’incertezza derivante dal perdurante silenzio della P.A.: in via generale la giurisprudenza, in presenza di un provvedimento o comportamento illegittimo, esime il privato dalla prova dello stato soggettivo dell’Ente, alla luce anche della difficoltà, per il privato, di confermare i propri sospetti in merito ad una colpa o dolo dell’Amministrazione.
Tuttavia, nel caso di specie, il TAR Genova rileva che, in presenza di una obiettiva incertezza nell’interpretazione delle norme regionali e di una vicenda fattuale non chiara, non si possano ravvisare gli estremi per concedere la condanna al risarcimento del danno.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma che non può comminarsi l’esclusione automatica del concorrente ad un appalto pubblico, qualora la sua offerta economica non indichi specificamente gli oneri per la sicurezza aziendale: infatti, deve prima avere luogo il contradditorio con il concorrente stesso, per capire se la sua offerta sia effettivamente idonea a sostenere i costi minimi imposti dalle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
In un’interessante sentenza del Tar Puglia viene sottolineata la necessità di valutare adeguatamente la natura pertinenziale del manufatto (nella specie una piscina) oggetto di istanza in sanatoria.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
Il TAR Veneto si occupa della nota questione se si possa escludere la necessità del piano attuativo richiesto dal P.R.G. quando l'area sia già urbanizzata.
Il TAR evidenzia che il principio secondo cui può essere esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate è applicabile solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana offre la propria interpretazione sull’orario del giorno di scadenza entro cui deve essere depositato un atto processuale nel PAT, per evitare la tardività:
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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