Negli appalti di servizi e forniture l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza e di interferenza rileva solo in sede di anomalia
Il T.A.R. Veneto ricorda che, negli appalti di servizi e forniture, l’omessa indicazione degli oneri da sicurezza aziendale e da interferenza non determina l’esclusione dalla gara se la lex specialis non sanziona espressamente la loro omissione. Essi, infatti, rilevano solo ai fini della valutazione dell’anomali dell’offerta.

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