L’affidamento diretto nel cd. terzo codice appalti

06 Nov 2025
6 Novembre 2025

Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che nelle procedure di affidamento diretto il d.lgs. 36/2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, Allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, co. 2: “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”), di modo che tale scelta - pur eminentemente discrezionale - non sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Ai fini del caso di specie, la delibera ANAC n. 1300/2016 – peraltro adottata nella vigenza del precedente codice (d.lgs. 50/2016) – non solo non impone per gli impianti sportivi “privi di rilevanza economica” la pubblicazione delle valutazioni comparative e delle ragioni dell’affidamento, ma all’opposto riconduce la gestione dei medesimi impianti nel genus degli appalti di servizi (e non anche delle concessioni di servizi) e, in particolare, nella species degli “appalti di servizi sociali”, suscettivi di essere affidati senza gara ove sotto soglia comunitaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’affidamento diretto di valore inferiore a € 40.000 nel cd. terzo codice appalti

06 Nov 2025
6 Novembre 2025

L’art. 52, co. 1, I periodo d.lgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che tale autodichiarazione è sufficiente affinché la P.A. disponga l’affidamento: l’eventuale successivo accertamento della carenza, in concreto, in capo all’affidatario dei requisiti di partecipazione autodichiarati può rilevare esclusivamente nella fase successiva alla stipula del contratto d’appalto, quale causa di risoluzione dello stesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il soccorso istruttorio nei pubblici appalti

06 Nov 2025
6 Novembre 2025

Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di pubblici appalti, il soccorso istruttorio procede da una (doverosa da parte della Stazione appaltante) assegnazione di un termine entro il quale l’operatore economico può integrare carenze (art. 101, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023) o sanare, cioè rimediare omissioni, inesattezze od irregolarità (successiva lett. b), della documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara, ovvero a chiarire ed illustrare (successivo comma 3), nei termini (e nei limiti) della specifica richiesta, il tenore della propria offerta, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Come si distinguono i vincoli conformativi da quelli espropriativi?

06 Nov 2025
6 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dei princìpi giurisprudenziali sul punto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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PAT, PRG e PI

05 Nov 2025
5 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, se è vero che l’art. 48, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 prevede che “i piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT”, è altresì vero che la norma prosegue evidenziando che “a seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT”.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le previsioni del PAT, in quanto aventi comunque funzione di regolamentazione generale della destinazione ed utilizzo dell’ambito territoriale di riferimento, prevalgono oggettivamente sulle previsioni del piano precedente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il PI non può porsi in diretto contrasto con il PAT

05 Nov 2025
5 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il PI si caratterizza per il suo contenuto operativo rispetto al PAT, ma tale contenuto, come espressamente previsto dall’art. 12, co. 3 l.r. Veneto 11/2004, non può che essere determinato in coerenza e in attuazione del PAT, le cui indicazioni non possono non essere considerate vincolanti per la pianificazione di livello comunale.

Nel caso di specie, i lotti su cui il privato esercitava le sue attività produttive si trovavano all’interno di un’area sita nell’ambito di una zona produttiva-industriale lontana dal centro abitato, classificata dal PAT come area di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva: la destinazione urbanistica impressa a tali lotti dal PI come zona F si poneva in evidente contrasto con la citata classificazione riveniente dal PAT.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Aggiornamento e Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per il 2026: Procedure, Requisiti e Controlli

05 Nov 2025
5 Novembre 2025

Il Dott. Riccardo Renzi ha preparato una nota su Aggiornamento e Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per il 2026: Procedure, Requisiti e Controlli

Italia_Ius_Aggiornamento e Iscrizione

L’amplissima discrezionalità pianificatoria urbanistica in capo ai Comuni

05 Nov 2025
5 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, la P.A. non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano.

Le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.

Nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Osservazioni dei privati allo strumento urbanistico

05 Nov 2025
5 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al piano regolatore generale in itinere costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo alla P.A. a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, la cui congruità, pertanto, ben può essere evinta (anche) dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Edilizia libera e vincolo paesaggistico

04 Nov 2025
4 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che le opere ordinariamente realizzabili in attività edilizia libera, laddove progettate in un’area soggetta al vincolo paesaggistico, richiedono la previa CILA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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