29 Luglio 2025
Nel caso di specie, un Comune annullava in autotutela nel 2019 due concessioni edilizie del 1991 e 1992, omettendo la previa comunicazione di avvio del procedimento, basandosi su una nota della Procura della Repubblica secondo cui il fabbricato rurale oggetto delle concessioni risulterebbe edificato su terreno demaniale idrico, senza spiegare quale fosse l’interesse pubblico concreto ad annullarle, né spiegare se gli immobili erano stati costruiti in conformità al titolo, né offrire prova dell’eventuale falsità o del dolo nella documentazione originaria. A seguire, il Comune emanava la relativa ordinanza di demolizione.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha accolto l’impugnativa del privato.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del TSAP quando l’oggetto della controversia è l’accertamento della natura demaniale idrica dell’area su cui insiste un manufatto, anche se il provvedimento impugnato ha natura edilizia.
L’esercizio del potere di autotutela richiede una compiuta istruttoria e un’adeguata motivazione che indichi i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di revoca o annullamento d’ufficio, nonché l’accertamento dell’interesse pubblico attuale, entro il termine di dodici mesi, salvo il caso di falsa rappresentazione dei fatti o di atti mendaci.
In tema di autotutela, specialmente quando incidente su situazioni giuridiche consolidate nel tempo, è doverosa la comunicazione di avvio del procedimento per garantire la partecipazione del destinatario.
L’ordine di demolizione, pur essendo atto vincolato, richiede una motivata descrizione delle opere abusive, della loro collocazione e della specifica ragione dell’abusività.
L’inerzia della P.A. nel fornire riscontri istruttori può essere valutata dal giudice come argomento di prova a favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 64, co. 4 c.p.a. (nella specie, il Comune non ottemperava a due ordinanze istruttorie del TSAP).
Post di Alberto Antico – avvocato
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