Stato Legittimo e fiscalizzazione dell’abuso dopo il D.L. “Salva Casa”
Post di Daniele Iselle
Stato Legittimo e fiscalizzazione dell’abuso dopo il D.L. “Salva Casa”
Post di Daniele Iselle
Stato Legittimo e fiscalizzazione dell’abuso dopo il D.L. “Salva Casa”
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi del d.P.C.M. 14 novembre 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del PRG e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.
Nel caso di specie, dalle norme tecniche comunali si evinceva con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area: di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato impressa ad un terreno di proprietà privata costituisce un vincolo di natura espropriativa, consentendo la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica.
Si segnala che altra parte della giurisprudenza lo considera un vincolo conformativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza un reperto ceramico risalente al II secolo a.C. (lekanis centuripina, un vaso decorato con figure femminili e motivi policromi), messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo ad informare tempestivamente il competente Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Grazie alla segnalazione, il bene veniva successivamente recuperato dalle autorità pubbliche e restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza. L’Assessorato regionale, competente in materia, negava tuttavia al segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, ritenendo insussistenti i presupposti di cui al d.lgs. 42/2004.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la disciplina dell’attribuzione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 90-93 d.lgs. 42/2004, quale misura di stimolo all’adempimento di doveri civici nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere all’attenzione pubblica. La nozione di “rinvenimento” deve pertanto intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene.
Nel caso di rinvenimento informativo (ossia, attraverso una segnalazione efficace), l’entità del premio di cui agli artt. 90-93 cit. può essere parametrata all’effettiva incidenza causale della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva attività delle Autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione civica senza, tuttavia, eccedere nella premialità, riservando il massimo premio ai casi in cui lo scopritore abbia adempiuto integralmente agli obblighi di legge e consegnato il bene fisicamente rinvenuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
In un’ipotesi di trust, il TAR Veneto ha affermato che il trustee detiene sulle aree in sua disponibilità le medesime responsabilità e obblighi del proprietario, anche se il loro godimento sia stato ceduto a terzi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che per il Piano Casa del Veneto (di cui alla l. R.V. n. 14/2009) vige l’interpretazione autentica che consente la deroga edificatoria alle distanze comunali (ma non a quelle statali), come confermato da C. Cost., sent. n. 119/2020.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la destinazione commerciale include in sé non solo le attività strettamente di commercio, ma in via generale le attività economiche di servizio (e quindi terziario), inclusi gli immobili destinati a deposito o stoccaggio merci.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Post di Daniele Iselle
Il divieto di cumulo tra indennità e diritti edificatori nella compensazione urbanistica
Il TAR Veneto ricorda che la Giunta Comunale ha competenza residua rispetto al Consiglio; può pertanto adottare un mero atto di accertamento tecnico, anche in materia di accordi urbanistici, di condizioni predeterminate dal Consiglio, in quanto di fatto non comporta alcun tipo di valutazione, né urbanistica né di ripianificazione (nel caso di specie, si trattava di attestare la sopravvenuta nullità di un accordo di pianificazione sulla base di elementi oggettivi quale il venir meno della garanzia fideiussoria).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, nel caso in cui un’opera sia realizzata nei pressi di un corso d’acqua minore, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004, è necessario che il corso d’acqua sia iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, avendo tale iscrizione valore costitutivo del vincolo, ciò diversamente dai corsi d’acqua maggiori per i quali l’iscrizione ha valore meramente ricognitivo della natura pubblica derivante dalle sue caratteristiche oggettive.
Il corso d’acqua è tale anche se sia privo di portata idrica significativa o non visibile per tutto l’anno, né rileva giuridicamente che lo stesso sia denominato come “vallone” anziché come “torrente” o “fiume”.
L’istanza di rimozione del vincolo paesaggistico su un bene tutelato ex lege ha funzione sollecitatoria di un procedimento avente natura officiosa, essendo avviato nell’interesse pubblico, sicché, non trattandosi di un procedimento a istanza di parte, non sussiste l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Quando un privato chiede che un corso d’acqua minore venga escluso dal vincolo paesaggistico (cd. derubricazione), la relativa valutazione derogatoria della regola secondo cui tutti i corsi d’acqua pubblica sono vincolati ex lege compete alla Regione e al Ministero della Cultura che esercitano un potere tecnico-discrezionale in via eccezionale, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, incongruenza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire il proprio giudizio a quello delle Autorità preposte, nemmeno per il tramite di una CTU.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti