Ritrovamento e/o scoperta fortuita di beni di interesse culturale

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

Una sentenza del TAR Veneto precisa che occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” dei beni culturali per ricostruire gli elementi costitutivi delle due diverse fattispecie.

Il ritrovamento è il risultato di una ricerca preordinata e organizzata, che presuppone il compimento di una serie di atti consapevoli, nonché, di regola, un atto di autorizzazione o concessione, mentre la scoperta è fortuita, ovvero non prevista né prevedibile, come ribadito anche nella sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2015 n. 23025.

Lo scopritore fortuito si caratterizza per l’“occasionalità” del ritrovamento, avulso, cioè, da ogni
programma di ricerca e scevro da ogni intenzionalità.

Per il caso delle scoperte fortuite di beni mobili, l’art. 90 del d.lgs. 42/2004 prevede il rimborso delle spese di conservazione e custodia fino alla consegna alla Autorità, mentre l'art. 92 prevede premi per i ritrovamenti.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni di interesse rinvenuti nel corso degli scavi, ha infatti la natura di diritto soggettivo, in quanto rispetto ad essa l’amministrazione non dispone di discrezionalità né agisce come pubblico potere. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 21 dicembre 2023, n.19364). 

Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.

Per quanto riguarda il premio disciplinato dall’art. 92 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è invece demandata al giudice amministrativo la valutazione in merito al diniego dei presupposti di legge, trattandosi di provvedimenti basati sulla valutazione discrezionale dell’an del riconoscimento, mentre è declinata a favore del giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda relativa alla misura del premio e alle modalità di riscossione (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2302).

Sentenza TAR Veneto 894 del 2026

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Pantouflage: i chiarimenti del Consiglio di Stato sulle nuove incompatibilità per gli organi collegiali

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

Pantouflage: i chiarimenti del Consiglio di Stato sulle nuove incompatibilità per gli organi collegiali

Post di Daniele Iselle

Rideterminazione della tariffa incentivante del GSE e decadenza dall’incentivo

28 Ago 2026
28 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere del GSE di rideterminazione della tariffa incentivante dell’energia elettrica rinnovabile è distinto e autonomo da quello di decadenza dall’incentivo e non è subordinato, a differenza di quest’ultimo, alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

La domanda del privato di condanna della P.A. alla buona manutenzione di un corso d’acqua

28 Ago 2026
28 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la competenza esclusiva, attribuita alla P.A. dall’art. 2 r.d. 523/1904, in ordine alle opere da eseguire negli alvei e contro le sponde dei corsi d’acqua, non preclude la proponibilità di un’azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della P.A. stessa all’adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza del corso d’acqua, quando la domanda non investa l’esercizio di poteri autoritativi né le scelte discrezionali riservate alla P.A., ma sia diretta esclusivamente a far valere l’obbligo di attivarsi imposto dal principio del neminem laedere. In tali ipotesi, il giudice può accertare l’obbligo della P.A. di provvedere ed emettere condanna ad un facere ex artt. 2043 e 2051 c.c., restando riservata alla P.A. l’individuazione delle opere tecnicamente idonee, secondo le modalità e le procedure ritenute più appropriate.

Secondo una lettura evolutiva dell’art. 141 r.d. 1775/1933, le relative azioni possessorie e nunciatorie in materia di acque pubbliche vanno oggi proposte dinanzi al giudice ordinario competente a norma dell’art. 21 c.p.c. All’esito della fase sommaria, le parti hanno l’opzione se proseguire o no il rapporto processuale in sede di merito. Nel primo caso, il Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) competente per territorio potrà conoscere dell’appello avverso le decisioni assunte dal giudice ordinario all’esito del giudizio di merito sull’azione possessoria o nunciatoria. Invece, le domande cautelari ex art. 700 c.p.c. devono essere conosciute dal TRAP competente, che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al TSAP.

In materia di acque pubbliche, non vi è alcuna preclusione per il giudice ordinario e/o il TRAP, nell’ambito delle rispettive competenze, a pronunciarsi in relazione ad una domanda di condanna della P.A. ad un facere specifico, sia essa proposta sub specie di azione nunciatoria, sia (a maggior ragione) quando essa sia stata proposta nelle forme del giudizio ordinario, dovendosi, in tale secondo caso, inquadrare la domanda nell’alveo della condanna al risarcimento del danno in forma specifica.

Nel caso di specie, la domanda del privato è stata rigettata, in quanto non connessa alla deduzione di un evento dannoso specifico, ma al timore del reiterarsi di fenomeni alluvionali e franosi già verificatisi in passato.

Post di Alberto Antico – avvocato

Mutatio libelli nel processo acquifero

28 Ago 2026
28 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nNel procedimento regolato dal r.d. 1775/1933, la speciale disciplina processuale delle controversie in materia di acque pubbliche consente alle parti, sino al rinvio della causa per la discussione, di modificare le domande originarie e di proporne di nuove, non trovando applicazione il sistema delle preclusioni proprio del rito ordinario, ferma la necessità di assicurare alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa.

Post di Alberto Antico – avvocato

La normativa statale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

27 Ago 2026
27 Agosto 2026

Segnaliamo un dossier del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera dei deputati.

https://comunicazione.camera.it/sites/comunicazione/files/notiz_prima_pag/allegati/260807_Dossier_Fonti_Rinnovabili.pdf

Post di Daniele Iselle

Relazione tecnica di sopralluogo per abusi edilizi: se è confluita in una indagine penale spetta al P.M. autorizzarne l’ostensione

27 Ago 2026
27 Agosto 2026

In un ricorso al TAR in materia di abusi edilizi i ricorrenti lamentavano la violazione dei loro diritti di partecipazione procedimentale, evidenziando che le osservazioni da essi formulate non avevano potuto essere puntuali a causa del mancato rilascio, da parte del Comune, della relazione tecnica di sopralluogo.

Il TAR ha respinto la censura, rilevando che la stessa non è stata ostesa in quanto è confluita nel fascicolo relativo alle indagini penali nelle more aperto. La titolarità di queste ultime è del pubblico ministero che valuta in concreto l’opportunità di consentire la produzione in copia di atti che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’accertamento delle responsabilità penali e che, pertanto, potrebbero essere oggetto di un provvedimento di secretazione, la cui adozione, a sua volta, potrebbe essere sconosciuta all’amministrazione che ha originato gli atti stessi.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Variazione catastale del 2000 e stato legittimo dell’immobile ante 1967

27 Ago 2026
27 Agosto 2026

Una sentenza del TAR Veneto esamina una questione particolare, nella quale nell'anno 2000 era stata effettuata una variazione catastale, dicendo che l'immobile era stato costruito nel 1960.

La fattispecie evidentemente non rientra nella previsione del quarto periodo del comma 1- bis dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, il quale cita le informazioni catastali di primo impianto, precisando che “[p]er gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto credibile la datazione del 1960, indicata nella variazione castale, sulla base di altri documenti prodotti dai ricorrenti ((la dichiarazione resa dalla sorella della venditrice e un  atto notarile di compravendita).

A proposito dell'articolo, 9-bis, il TAR Evidenzia che si tratta di una disposizione, già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che è stata ritenuta rispettosa del riparto costituzionale in materia edilizia inquanto si limita ad individuare, in termini generali, la documentazione idonea allo scopo, definendo i tratti di un paradigma le cui funzioni – comprovate dai lavori preparatori – sono quelle di semplificare l’azione amministrativa nel settore, di agevolare i controlli pubblici sulla regolarità dell’attività edilizio-urbanistica e di assicurare la certezza nella circolazione dei diritti su beni immobili (“Il contenuto prescrittivo di ampio respiro e le finalità generali perseguite dalla norma depongono a favore della sua qualifica in termini di principio fondamentale della materia, ciò che trova conferma nella sua stessa collocazione topografica nell’ambito delle «Disposizioni generali» del Titolo II della Parte I t.u. edilizia, dedicato ai «Titoli abilitativi».”; Corte cost., 14 settembre 2022, n. 217, § 5.2 del Considerato in diritto).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Le proroghe dei titoli edilizi

26 Ago 2026
26 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), nel commentare la proroga dei titoli edilizi di cui all’art. 10-septies d.l. 21/2022, come convertito nella l. 51/2022, ha affermato che la dichiarazione di avvalersi della proroga viene ritenuta necessaria, ma sufficiente al perfezionamento della fattispecie. Tuttavia, la norma richiede espressamente alcuni requisiti: oltre al rilascio del permesso di costruire entro una certa data, si esige anche che al momento della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della proroga non sia scaduto il termine di fine lavori, nonché non vi sia un contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La norma in commento costituisce un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ordinaria possibilità di chiedere la proroga del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, fattispecie che richiede un’apposita istanza e l’esercizio di un potere discrezionale, ma che può comportare anche la possibilità di realizzare le opere già autorizzate divenute contrastanti con la normativa urbanistica sopravvenuta.

Post di Alberto Antico – avvocato

Occupazione sine titulo di un’area del demanio idrico

26 Ago 2026
26 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, l’art. 1, co. 274 l. 311/2004 consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione anche in assenza di un previo titolo esecutivo giudiziale, trattandosi di disposizione speciale che deroga alla disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici. Tale meccanismo non è escluso dalla normativa introdotta dall’art. 100 d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020, la quale prevede una disciplina eccezionale e di favore limitata ai concessionari di beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica alle concessioni del demanio fluviale o lacuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC