Il T.A.R. Veneto conferma la propria consolidata giurisprudenza in materia di regolamentazione da parte dei Comuni degli orari delle sale da gioco e delle conseguenti sanzioni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ha predisposto una nota sul co-housing.
Esso consiste nella condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso complesso. Il modello è anglosassone e da decenni funziona molto bene in Inghilterra, negli Stati Uniti e nel Nord Europa.
La Corte costituzionale (nel dichiararne la conformità alla Costituzione) ha offerto un pregevole commento dell’art. 10, co. 2-bis d.l. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014, secondo cui negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, co. 2 l. 734/1973 ss.mm.ii., per gli atti di cui ai nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla l. 604/1962, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sostiene che la mancata citazione di (una parte della) attività istruttoria nel provvedimento finale non necessariamente comporta illegittimità del medesimo: il privato può infatti avvalersi dell’istituto dell’accesso agli atti per acquisire la documentazione istruttoria, su cui poi potrà – se lo ritiene necessario – presentare ricorso per motivi aggiunti se l’operato della P.A. risulta ancora censurabile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la motivazione per relationem di un provvedimento non lo rende di per sé illegittimo, se i pareri cui si rimanda sono ben motivati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Una sentenza del Consiglio di Stato, esaminando la figura del permesso di costruire convenzionato prevista dall’art.28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dice che tale articolo rimette agli strumenti urbanistici la definizione delle aree soggette a permesso di costruire convenzionato.
In altre parole, si potrebbe ricorrere a tale permesso solo nelle aree per le quali lo strumento urbanistico lo preveda.
Tuttavia nell'art.28-bis questa asserita disposizione normativa non esiste: leggendo altre parti della sentenza, si potrebbe ipotizzare che il Consiglio di Stato volesse dire che, essendo il permesso convenzionato sostitutivo del piano attuativo, lo si possa chiedere solo laddove lo strumento urbanistico preveda il piano attuativo (però non è quello che il Consiglio di Stato ha scritto in modo esplicito).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda quali valutazioni deve compiere la SS.BB.AA. in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, quali vizi possono essere censurati dinanzi al Giudice Amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si esprime ancora una volta relativamente al concetto di “bosco”, ai fini dell’individuazione dei limiti della tutela paesaggistica: in particolare, ricorda che i criteri quantitativi sono fissati dalla norma di settore (vigente al momento di emanazione dell’atto impugnato), mentre sotto il profilo qualitativo è sufficiente che vi sia “vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva”. Ricorda inoltre che i terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco e la stessa risulta indipendente dalla classificazione dei terreni sotto il profilo urbanistico e catastale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la creazione di nuovi volumi o superfici utili in zona di vincolo paesaggistico ne rende impossibile la sanatoria, per impossibilità del rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la cd. tolleranza di cantiere del 2% è applicabile ai fini edilizi ma non a quelli paesaggistici, in quanto assentire incrementi anche modesti di superficie o volume (irrilevanti a livello edilizio) aprirebbe a percezioni paesaggistiche soggettive e, quindi, a possibili disparità di trattamento; inoltre, può riguardare solamente le modifiche a volume e/o superficie regolarmente assentite
Post di Alessandra Piola – avvocato
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