Il T.A.R. Veneto ricorda quali misure di sicurezza e/o di prevenzione e spettino al proprietario non responsabile dell’inquinamento. Nella stessa sentenza il Collegio afferma che se tale soggetto inizia comunque volontariamente l’attività di bonifica, lo stesso deve portarla a termine.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ritiene ragionevole la scelta della Regione di non fissare (né nella l. R.V. n. 11/2004 né nelle delibere attuative) un valore-soglia per valutare l’incompatibilità sanitaria dell’allevamento e la connessa incidenza della densità territoriale del pollame, al fine di permettere l’eventuale deroga alle distanze minime tra allevamenti.
E infatti agli Enti tecnici, quali l’ULSS e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, deve essere consentito di adattarsi alle continue mutazioni del contesto epidemiologico (nel caso di specie, rappresentato dalla diffusione dell’influenza aviaria).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che sia il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 sia il parere della Commissione Edilizia Integrata sono atti meramente endoprocedimentali, e dunque il relativo ricorso è inammissibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’impugnazione dell’atto meramente confermativo e consequenziale è inammissibile, se a suo tempo non era stato impugnato anche l’atto confermato. Nel caso di specie, veniva contestata la qualificazione dell’abuso oggetto di condono (necessitante autorizzazione paesaggistica postuma) in sede di irrogazione della relativa sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, ma tale qualificazione era stata già esplicitata anni prima in sede di comunicazione dell’esito dell’istanza di condono edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha scelto di compensare le spese di un giudizio – vinto dal privato ricorrente e nella contumacia dell’Amministrazione – sulla base della sua durata (13 anni per arrivare a sentenza).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il privato ricorrente e l’Amministrazione resistente avevano chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per ragioni tra loro diverse, ma compatibili: il TAR Veneto ha quindi scelto la pronuncia in rito richiesta in ogni caso dalle parti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia l’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nell’ipotesi in cui fosse stato originariamente impugnato il provvedimento che dichiarava l’improcedibilità di un’istanza di sanatoria, poi seguito da una seconda istanza di sanatoria, rigettata dal Comune.
Gli atti erano divenuti improcedibili in quanto:
- in parte le opere erano state sanate;
- la violazione del contraddittorio (quale art. 10-bis l. n. 241/1990) contestata era stata sanata con una sua riapertura a seguito della presentazione della nuova istanza;
- le altre violazioni erano state ritenute ravvisabili anche nel successivo diniego, e come tali contestate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In un’ipotesi di riassunzione del giudizio per competenza, il TAR Veneto ha ricordato che, per determinare quale tra due giudizi avanti allo stesso giudice sia stato instaurato per primo, non bisogna guardare al numero di ruolo (e quindi alla data del deposito), ma alla data di notifica.
Nel caso del giudizio riassunto, si fa riferimento all’originaria notifica del ricorso, instaurato avanti al giudice non competente per materia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la rinuncia al mandato da parte del difensore che non sia seguita dalla nomina di nuovo avvocato non ha effetti interruttivi sul giudizio in corso, in quanto il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi: mantiene infatti, nell’interesse del mandante, sia la legittimazione a ricevere gli atti, sia quella a compierli.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che un’istanza di dissequestro di un’area motivata sulla base della volontà di adempiere all’ordine della P.A. di rimuovere i rifiuti, non potrebbe comportare l’inammissibilità per acquiescenza del ricorso presentato avverso il provvedimento, in quanto essa è palesemente legata a logiche e intenti difensivi, anche a livello penale, che non potrebbero venire compromessi dalla pendenza del ricorso avanti al Giudice Amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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