Il TAR Veneto evidenzia che l’inerzia della P.A. non comporta la creazione di un legittimo affidamento in merito ad una situazione di abusività del privato; l’affidamento può generarsi solo qualora sussistano provvedimenti positivi idonei a legittimare la situazione antigiuridica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sui criteri legislativi e giurisprudenziali che gli enti devono applicare per individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che pompeiane, tettoie di collegamento e ricoveri attrezzi sono opere fisse, che creano volume e superficie, e che quindi richiedono un previo titolo edilizio, contrariamente alle serre mobili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il proprietario dell’area in cui siano stati depositati dei rifiuti risponde ed è tenuto alla loro rimozione solo se viene dimostrata l’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al privato.
È dunque illegittimo l’ordine di rimozione rivolto al proprietario del terreno, fondato solo su tale qualità oggettiva; la P.A., peraltro, può dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base di ragionevoli presunzioni o comunque condivisibili massime di esperienza, che però devono emergere dall’istruttoria e dalla motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L’acquisizione gratuita delle opere abusive presuppone la colpa del soggetto proprietario delle stesse.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 237 del 10.10.2023) la l. 26 settembre 2023, n. 138, che entrerà in vigore il 25.10.2023, consultabile al seguente link:
La legge, modificando gli artt. 589-bis e 590-bis c.p., introduce i reati di omicidio nautico e lesioni personali nautiche (più precisamente, “con violazione delle norme sulla disciplina … della navigazione marittima o interna”), appaiandole alle corrispondenti fattispecie stradali.
Le varie aggravanti previste dai due reati ora fanno riferimento anche ai conducenti di un’unità da diporto.
Al novellato art. 590-bis c.p., è stato aggiunto un ultimo comma secondo cui il delitto di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste nell’articolo medesimo.
Il TAR Veneto rileva che l’area di servizio deve essere ricompresa all’interno della piattaforma stradale, poiché con quest’ultima si intende tutta l’area finalizzata a garantire spazi di manovra al concessionario per poter eseguire lavori, impiantare cantieri o realizzare opere accessorie.
Pertanto, la fascia di rispetto autostradale deve essere calcolata tenendo conto della presenza dell’area di servizio medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. afferma che la CILA può essere dichiarata inefficace anche decorso il termine dei dodici mesi se l’intervento realizzato non era sussumibile in quel titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
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Il T.A.R. afferma che, in seguito alla richiesta di inibitoria del terzo nei confronti di una SCIA illegittima, il Comune ha il dovere di attivare il relativo procedimento e di emettere l’atto conseguente; infatti, stante il peculiare regime giuridico della stessa, le regole che soggiacciono agli ordinari poteri di annullamento in autotutela - secondo cui la P.A. non avrebbe l’obbligo di rispondere alle istanza di annullamento in autotutela provenienti dai privati -, qui devono essere applicate in modo peculiare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Muovendo dall’art. 15, c. 3 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”, il Consiglio di Stato rende una risposta affermativa, purché l’intervento rispetti due condizioni: da un lato, occorre che l’edificio sia già stato realizzato nelle sue strutture portanti (rectius: fino alla copertura) e, dall’altro lato, che le opere da completare siano conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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