Gli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica devono essere posti esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento
Il TAR Friuli Venezia Giulia precisa che gli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica devono essere posti esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento e che, anche in ipotesi di messa in sicurezza d’emergenza, deve essere previamente verificata a cura dell’Amministrazione la sussistenza dei presupposti della responsabilità sulla base di adeguata e completa istruttoria. Il TAR aggiunge che l'Amministrazione non può ricorrere al comodo rimedio di imporre gli obblighi a chi non c'entra. Read more →
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