Tag Archive for: Veneto

Il TAR Lombardia disapplica l’obbligo di pagare una cauzione per ottenere una misura cautelare

06 Ago 2014
6 Agosto 2014

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, nell’ordinanza del 30 luglio 2014 n. 1070 dichiara in contrasto con le direttive comunitarie in matteria di appalti l’art. 120, c. 8 bis del c.p.a – introdotto con l’art. 40, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 90 del 2014 - secondo cui: “Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione; anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una data non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119”.

Nello specifico si legge che: “Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di una cauzione, in quanto l’art. 40, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90/2014 deve essere disapplicato per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui stabilisce l’obbligo di subordinare necessariamente l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 2007, n. 66, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Lombardia n. 1070 del 2014

I trasporti a fune in zona montana per finalità turistiche sono assimilabili ai pubblici servizi: conseguenze processuali

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

Segnaliamo su questa questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3989 del 2014. 

Scrive il Consiglio di Stato: "Ciò posto, non v’è dubbio come il contenzioso attenga all'affidamento di una concessione di pubblico servizio. Infatti, l'esercizio degli impianti funiviari necessita non soltanto di un titolo abilitativo a costruire la struttura, ma anche di una specifica concessione amministrativa, costituendo l'attività di trasporto un pubblico servizio. La circostanza invero non è controvertibile, sol che si consideri come: - la stessa determinazione impugnata n. 2099/2012 espressamente dispone il rilascio alla Pordoi della “concessione di linea per la seggiovia……. Ponte Vauz-La Viza ..” ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 21 del 2008; - la richiamata legge regionale, di cui viene lamentata nella specie l'erronea applicazione, attiene espressamente alla “disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto”, il cui esercizio è subordinato al rilascio di “una concessione di linea da parte della Provincia”; - l'articolo 113, comma 2 bis, del d.lgs. n. 267/2000, nell'esentare gli “impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane” dall'osservanza delle modalità ivi stabilite per la gestione delle reti dei servizi pubblici locali, conferma espressamente la loro appartenenza a tale genus. Non v'è dubbio, quindi, come l'odierno giudizio rientri nella casistica di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, avendo ad oggetto una controversia relativa ai “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, il termine “affidamento di servizi” usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche. Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi. Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013,n. 811).   Nella specie, pertanto, si imponeva il rispetto del rito abbreviato disposto dal richiamato articolo 119, comma 2, del c. p. a., con conseguente onere di notifica dell'odierno appello nel termine dimidiato ivi previsto. Sennonché la Sofma, a fronte del deposito della sentenza del Tar Veneto in data 15 febbraio 2013, non ha gravato la stessa nel termine perentorio del successivo15 maggio (ossia nel trimestre successivo al deposito, non essendo intervenuta la notifica personale), ma solo nel mese di luglio 2013 e, quindi, in modo del tutto tardivo".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 3989 del 2014

Avverso una SCIA i terzi possono esperire in via esclusiva l’azione in materia di silenzio

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 919 del 2014 precisa che è inammissibile l'impugnazione in via diretta di una SCIA:  

"1. E’ in primo luogo da accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la Scia del 31/07/2013 e, ciò considerando come con i motivi aggiunti parte ricorrente ha proposto un’azione diretta ad ottenere l’annullamento della stessa Scia in violazione della disciplina attualmente vigente.

1.1 Come correttamente evidenzia l’Amministrazione comunale, a seguito dell’introduzione del comma 6 ter dell’art. 19 della L. n. 241/90 e da parte del D.L. 138/2011, il Legislatore ha avuto modo di chiarire che la Segnalazione certificata di inizio di attività si riferisce ad un’attività liberalizzata, nell’ambito della quale gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione, e in caso d’inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 104/2010.

1.2 Anche questo Tribunale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 11-04-2013, n. 535) ha avuto modo di precisare, analogamente alla giurisprudenza in precedenza formatasi (Cons. Stato Sez. IV, 23-02-2012, n. 984), che “detta ultima disciplina legislativa ha, pertanto, previsto che la tutela della posizione giuridica soggettiva del terzo, a seguito del deposito di una DIA (ora SCIA) ritenuta lesiva, debba comportare l'esperimento "in via esclusiva", dell'azione in materia di silenzio e di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104..,”.

1.3 Ne consegue che avendo le ricorrenti posto in essere un’azione diretta all’annullamento della Scia del 31/07/2013, è evidente come detta azione sia stata proposta in violazione delle disposizioni legislative sopra citate, circostanza che non può non determinare l’inammissibilità in parte qua del ricorso e ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. B) del Codice del Processo Amministrativo.

2. Per le stesse ragioni è inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione affinchè quest’ultima adotti i provvedimenti inibitori dell’attività oggetto della Scia e, ciò, considerando come il disposto legislativo di cui all’art. 19 comma 6 della L. n. 241/90 ha previsto, con l’introduzione del termine “esclusivamente”, che l’unica azione esperibile sia quella del “silenzio” e, ciò, avverso il ,comportamento inerte dell’Amministrazione successivo alla presentazione di un’istanza di autotutela".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 919 del 2014

Cosa accade al ricorso se dopo di esso viene presentata una domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 924 del 2014. Scrive il TAR: "Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. c) del Codice del Processo Amministrativo. Sul punto va confermato quanto disposto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui ha rilevato che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. E’, infatti, del tutto evidente che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto  dell'originario ricorso (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 13-02-2014, n. 133). Nel caso di specie detta circostanza, così come l’adesione all’orientamento sopra citato, era stata già rilevata dallo stesso ricorrente nel momento di presentazione del ricorso principale. L’Amministrazione comunale, a sua volta e nel costituirsi, ha evidenziato come il provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica era stato successivamente impugnato con la presentazione due differenti ricorsi, entrambi pendenti presso Tribunale. Ne consegue che sulla base delle circostanze sopra citate il ricorso ora sottoposto all’esame del presente Collegio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 924 del 2014

Corte di Cassazione: sentenze civili degli ultimi cinque anni on line e liberamente consultabili per tutti

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

L’archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione è diventato online e consultabile liberamente da parte di tutti gli utenti del web.

Le pronunce degli ultimi cinque anni potranno ora essere consultate in rete, al seguente indirizzo web:

Anche un laghetto attrezzato può costituire un abuso edilizio

04 Ago 2014
4 Agosto 2014

Scavare per ampliare un laghetto, che già esisteva, abbellendolo con un ponticello e altri manufatti, è un miglioramento fondiario o un abuso edilizio?

La sentenza del TAR Veneto n. 921 del 2014 precisa che è un abuso edilizio: "2. Ciò premesso va rilevato che il ricorso di cui si tratta sarebbe risultato comunque infondato, anche a prescindere dall’improcedibilità sopra evidenziata.

2.1 E’ infondato, in particolare, il primo e il secondo motivo mediante i quali si sostiene la violazione dell’art. 76 della L. Reg. n. 61/1985 e, ciò, considerando che, a parere della ricorrente, la necessità di un titolo  abilitativo risulterebbe esclusa nelle attività dirette a porre in essere dei movimenti di terra e dei miglioramenti fondiari.

2.2 Una più attenta lettura dello stesso art. 76 consente di evincere che a risultare esclusi dalla necessità di un provvedimento abilitativo sono solo “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola” e, ancora, i “miglioramenti fondiari di tipo agronomico”. Si consideri, inoltre, che al contrario di quanto affermato gli interventi posti in essere determinano un radicale mutamento e una modificazione dello stato dei luoghi e, ciò, nella parte in cui si è constatata la realizzazione di un allungamento di un laghetto mediante lo scavo di un canale, il raschiamento del fondo e la realizzazione di un ponticello in cemento e, ancora, la costruzione di un muretto e di un silos, tutti manufatti la cui realizzazione ha comportato l’incremento di superfici e volumi.

2.3 E’, allora, legittima l’applicazione dell’art. 91 della L. Reg. 61/1985 diretta a sanzionare con la demolizione la realizzazione di opere
suscettibili di incidere sul territorio e che determinino il venire in essere di variazioni essenziali rispetto ai manufatti esistenti.

2.4 Va, inoltre, considerato come nessuna prova è stata data circa il fatto che le opere sopra citate fossero finalizzate all’attività agricola o al miglioramento fondiario, circostanza che pure avrebbe, quanto meno in astratto, legittimato i movimenti di terra realizzati in mancanza di un titolo abilitativo e sulla base di quanto previsto dall’art. 76 sopra citato.

2.5 Analogamente (terzo motivo) non è stato dimostrato che le opere, nel momento in cui il provvedimento di sospensione veniva notificato, erano in realtà completamente realizzate, circostanza quest’ultima che a  parere della ricorrente sarebbe suscettibile di determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 921 del 2014

 

L’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non richiede l’avviso di avvio del procedimento

04 Ago 2014
4 Agosto 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 921 del 2014, per due ragioni: 1) perchè in generale i procedimenti sanzionatori non richiedono l'avviso di avvio del procedimento; 2) e perchè lo stesso provvedimento cautelare vale come avviso: "2.6 E’ da considerare infondato anche il quarto motivo in considerazione del fatto che per un consolidato orientamento giurisprudenziale i provvedimenti sanzionatori non necessitano della preventiva comunicazione di cui all’art. 7 della L. n. 241/90.

2.7 Sul punto si è, inoltre, affermato che “la sospensione…non necessita di autonomo, previo, avviso, perché il provvedimento sospensivo ha esso stesso natura di avviso e, comunque, ha un'efficacia sostanzialmente cautelare che lo sottrae all'obbligo di preventiva comunicazione (in tal senso T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204)”.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 921 del 2014

 

Flash sul protocollo di intesa Ministero Interno – ANAC‏

04 Ago 2014
4 Agosto 2014

Per tutti gli Enti Locali e' in arrivo dalle Prefetture (individuate quale tramite nel circuito informativo tra ANAC ed Enti Locali) il questionario accluso in allegato A alle Linee Guida e volto a fare il punto sull'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Gli Enti Locali hanno 45 giorni dalla data di pubblicazione delle Linee Guida per compilare il questionario e restituirlo alla Prefettura competente esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica da quest' ultima indicato con l'invio del questionario.

Le linee guida sono state pubblicate in GU il 18 luglio: la scadenza è dunque fissata per il 1° settembre.

dott,sa Paola Masetto

Lo spunto del sabato: si che cambierà

02 Ago 2014
2 Agosto 2014

"Povera patria" non è la canzone più nota di Franco Battiato, ma presenta un testo che parte triste e vira poi, con la musica che sfreccia in alto, verso la speranza di un mondo migliore e più umano. E' una poesia sicuramente attuale per noi cittadini di uno Stato che, così com'è oggi, non ci sta bene (o, perlomeno, conosco altre 2 o 3 persone a cui non sta bene; degli altri non sono tanto sicuro, visto che subiscono in silenzio e non si esprimono più). I governanti di cui parla Battiato non sono solo i politici, ma tutti quelli che possiedono il potere pubblico:

Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere
di gente infame, che non sa cos'è il pudore,
si credono potenti e gli va bene quello che fanno;
e tutto gli appartiene.
Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni!
Questo paese è devastato dal dolore...
ma non vi danno un po' di dispiacere
quei corpi in terra senza più calore?
Non cambierà, non cambierà
no cambierà, forse cambierà.
Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?
Nel fango affonda lo stivale dei maiali.
Me ne vergogno un poco, e mi fa male
vedere un uomo come un animale.
Non cambierà, non cambierà
si che cambierà, vedrai che cambierà.
Voglio sperare che il mondo torni a quote più normali
che possa contemplare il cielo e i fiori,
che non si parli più di dittature
se avremo ancora un po' da vivere...
La primavera intanto tarda ad arrivare".  

http://www.youtube.com/watch?v=XXqYkQj1QC4

Dedicato a tutti quelli che, a ogni livello di responsabilità, non solo politica, propendono a dimenticare che prima o poi dovranno rendere conto al popolo di quello che fanno. 

Dario Meneguzzo, uno che sa aspettare, ma non restare indifferente

Cottarelli: la revisione della spesa come strumento per il finanziamento, in anticipo, di… nuove spese

01 Ago 2014
1 Agosto 2014

Chi volesse informarsi sulla tragicomica situazione finanziaria italiana, può leggere il blog di Cottarelli sulla spending review:

http://revisionedellaspesa.gov.it/blog.html

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