Tag Archive for: Veneto

Lo spunto del sabato: la storia dell’orso

09 Ago 2014
9 Agosto 2014

Per le vacche e contro l'orso: ecco, finalmente si è svelato per quale nobile scopo alcuni italiani sono disponibili a preoccuparsi, indignarsi e arrabbiarsi, fino al punto di disobbedire alle Autorità, imbracciare le armi e sparare al nemico, compiendo così memorabili azioni rivoluzionarie. 

L'orso Genè (alias M 4) è avvisato: lasci vivere in pace le vacche dell'altopiano di Asiago o diventerà il tappeto di una malga!

Il povero  Genè ha concepito la balzana idea di andare a fare l'orso proprio da quelle parti. Si sa che l'orso accumula grassi per il letargo invernale, ma Genè non riesce neanche a farlo, perchè, ogni volta che cattura una vacca e ne mangia un pezzo, i malgari furiosi gli portano via il resto e allora lui, che per natura sa fare solo l'orso, ne ammazza un'altra e la storia va avanti così, tra l'orso affamato che si ostina a fare l'orso e i malgari arrabbiati. 

E fossero solo i malgari a dolersi! Anche qualche politico si è sentito in dovere di reclamare Giustizia, intimando addirittura l'abbattimento dell'orso assassino. I politici più buoni, invece, hanno chiesto che l'orso sia catturato e riportato al paese d'origine, come vorrebbero fare con i migranti che sbarcano a Lampedusa. Non è ancora ben chiaro come si farà per costringere l'orso a confessare quale sia il suo paese d'origine, ma non si può escludere che il pubblico ministero chieda al G.I.P. un provvedimento cautelare a scopi persuasivi.

Intanto al Giornale di Vicenza  pervengono angosciate missive dei lettori in preda al panico: il signor Carlo non se la sente più di fare le passeggiate in notturna nella piana di Marcesina, di guardare le stelle cadenti dalla chiesetta di San Lorenzo, di visitare il riparo Dalmeri, la grotta di Ernesto e i forti della prima guerra mondiale e conclude con pathos: "chiedo alle autorità competenti indicazioni ufficiali su cosa fare o non fare per ridurre le probabilità di incontrare l'orso e in caso di contatto ravvicinato come comportarmi. Ad esempio, ci si può muovere tranquillamente di giorno e di notte? Su qualsiasi terreno? E' preferibile essere in gruppo, utilizzare vestiario a colori sgargianti e profumi particolari?  E' conveniente produrre rumori, parlare a voce alta, magari con un megafono?" 

Gli è che io non sono una autorità competente (per fortuna, vista la fine che fanno), ma, se potesse servire un consiglio, quando a me non viene sonno, per addormentarmi ascolto Enya. Si potrebbe allora chiedere a Danilo Mainardi e a Piero Angela che cosa accadrebbe, se facessimo ascoltare all'orso qualche brano della cantante irlandese.

Abito a Priabona e nei paraggi di casa mia abbiamo ritrovato il cranio dell'orso delle caverne e ci sono località che si chiamano "buso dell'orso" e simili:  il nuovo sindaco di Monte di Malo Mosè Squarzon non potrebbe concedere la cittadinanza onoraria all'orso Genè, proprio in virtù di questi antichi legami dei nostri antenati con la famiglia degli orsi?  Magari tra noi autoctoni ci capiremmo meglio di quanto accada sull'altopiano di Asiago.

Del resto, sembra che dalle mie parti non ci siano più neanche le vacche. O almeno così afferma il parroco Don Lino, ma non si sa bene se anche questo discorso faccia parte della storia dell'orso. 

Dario Meneguzzo - uno che ogni giorno di più sospetta di essere capitato da queste parti per uno scherzo del destino burlone

Dedicato a tutti quelli hanno incontrato l'orso che sta dentro di sè.

Quando vi è un effettivo inizio dei lavori edili?

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 06 agosto 2014 n. 4201 si sofferma sul concetto di inizio dei lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001: “La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi.

In questa prospettiva i lavori devono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2010, n. 7114; Cass. pen. n. 19101 del 2008, Cass. pen. n. 19101 del 2008; Cass. pen. n. 19101 del 2008; Cass. pen. n. 12316 del 2007; Cass. pen. n. 539 del 2006).

E’ evidente che il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente voluntas aedificandi dell’appellante (cfr. Cons. St., sez. II, 28 aprile 2010, n. 4170; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3030)”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4201 del 2014

Si può acquistare fuori dal M.e.P.A. lo stesso bene/servizio presente ad un prezzo inferiore?

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

La recente giurisprudenza contabile, a differenza di quella passata, sembra ammettere tale possibilità.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, infatti, nella deliberazione n. 286/2013/PAR del 17.12.2013, pur riconoscendo l’obbligatorietà di ricorrere al M.e.P.A. per l’acquisto di beni e/o servizi sotto soglia da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, nonché da parte degli enti locali, sembra introdurre un’ulteriore e nuova deroga a questo principio.

Fermo restando la possibilità di ricorrere al mercato esterno se 1) il bene e/o il servizio non è presente nel mercato elettronico o se 2) la stazione appaltante richiede delle specifiche tecniche e/o dei requisiti particolari che non sono soddisfatti dalle offerte presenti nel catalogo elettronico, i Giudici sembrano ammettere tale opportunità anche laddove sia possibile acquistare il bene e/o il servizio ad un prezzo inferiore.

A fronte del quesito posto dal Presidente della Provincia di Parma - “se possa risultare possibile l’accesso al libero mercato, qualora l’indagine nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di atri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, evidenzi la disponibilità dei beni e servizi necessari ma a prezzi superiori rispetto a quelli normalmente praticati nel contesto commerciale di riferimento” - la Corte dei Conti per l’Emilia Romagna risponde che: “Altresì, la lettura coordinata e sistematica del summenzionato comma 450 con l’immediatamente precedente comma 449 della L. 296/06 per cui, per l’acquisto di beni e servizi “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m., possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma …. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.  ….” , comporta che “l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti  va mitigato ogni qualvolta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana n.151/2013). Quanto sopra pur, evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art.327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli art.38 e 39 del codice dei contratti pubblici”.

 La sentenza che si commenta richiama la Deliberazione della Corte dei Conti n. 151/2013/PAR del 30.05.2013, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ove si legge che: “il collegio sottolinea che la questione trova risposta analizzando la ratio sottesa alle norme sopra riportate in cui i principi di economicità e di efficienza perseguiti dalle norme sopra riportate si rinvengono in diversi punti. In particolare l’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, nel fare salvo “quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” lascia inalterata la norma di cui al comma 449 ivi citato che espressamente prevede che “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; in tal senso l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti va mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma. Del resto la tabella stilata da Consip-MEF “Tabella Obbligo-Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti” è chiara nello stabilire, in riferimento alle amministrazioni territoriali non regionali, la possibilità di operare “acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento” anche in riferimento alle tipologie merceologiche di cui al comma 7 più volte citato”.

Da quanto esposto sembra dunque evincersi che, per poter legittimamente acquistare all’esterno del M.e.P.A. o di altri mercati elettronici un bene e/o un servizio presente nel catalogo on line ad un prezzo maggiore, l’Amministrazione deve motivare in modo specifico e puntuale i risparmi di spesa connessi a tale scelta, indicando le ragioni che hanno portato l’ente ad non accettare la migliore offerta presenta on line e/o a non richiedere (rectius accettare) una specifica R.d.O. finalizzata a contrattare i prezzi e/o le condizioni migliorative del prodotto/servizio.

dott. Matteo Acquasaliente

Corte Conti Toscana n. 151 del 2013

Corte Conti Emilia Romaga n. 286 del 2013

Concetto di definitività delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali per gli appalti

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1151 si sofferma sul concetto di definitività del DURC.

Inizialmente il Collegio ricorda la giurisprudenza formatasi sul punto: “Preliminarmente è opportuno segnalare la uniforme giurisprudenza intervenuta nella presente materia sul concetto di definitività delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Il giudice amministrativo ha sostenuto che :” il concetto di definitività non può essere inteso in astratto nel senso che, a fronte di un obbligo contributivo (o anche fiscale) non contestato, è necessario comunque – prima che la violazione possa essere considerata “definitiva” - che l’ente preposto (INPS, nel caso di specie) ponga in essere tutti gli adempimenti successivi (finalizzati all’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva) attraverso l’adozione degli avvisi di accertamento e/o di liquidazione (recte: di addebito) e che, a sua volta, il contribuente abbia la possibilità di esperire, nei termini di legge, i rimedi amministrativi (compresi eventuali istanze di rateizzazione) e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;

- una tale interpretazione del concetto di definitività contenuto nel citato art. 38, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 163 del 2006, oltre al rischio di giustificare pratiche dilatorie dei pagamenti da parte dei contribuenti, si scontra in modo palese con i principi che regolano le gare ad evidenza pubblica che, come noto, sono ispirate in particolare alla par condicio tra i partecipanti, principio che ha come corollario inderogabile il fatto che, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di regolarizzazioni postume;

- in altre parole, il concetto di “definitività” nell’ambito della gare pubbliche va fotografato al momento della (scadenza del termine di) presentazione dell’offerta nel senso che dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15) ovvero deve essere stato presentato – e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale”(cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 9216/2013).

In altri termini, il concetto di "definitività" nell'ambito della gare pubbliche va individuato al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nel senso che “ dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione ovvero deve essere stato presentato - e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale “(cfr : Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15)”.

Successivamente i Giudici si soffermano sulle novità introdotte dall’art. 31, c. 8 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013: “Tale rappresentato orientamento giurisprudenziale, invero, non ha, né poteva, tener conto della recente disciplina normativa introdotta, come detto, dall’art. 31, comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit. che testualmente recita : “ Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

Or bene, tale innovativa costruzione normativa ha alterato profondamente la precedente e riportata disciplina per il rilascio del DURC, così come accolta dalla giurisprudenza.

Il legislatore, anche in considerazione del principio partecipativo, ha ritenuto di dover optare per una diversa disciplina nel rilascio del DURC che tenga conto, al momento del rilascio, dei rilievi e della possibile regolarizzazione del debito, entro un termine definito.

La novella, pertanto, consente di superare anche possibili dubbi interpretativi circa la possibile procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007. Invero, sul punto, la pacifica giurisprudenza, era giunta alla conclusione che la riportata fattispecie non poteva trovare applicazione nelle gare di appalto, atteso che, in questo caso, la materia risulta disciplinata dalla differente ipotesi contemplata dal successivo art. 8, comma 3. L’art. 6, comma 3, d.m. cit., che, nel prevedere la sospensione del termine per il rilascio del D.U.R.C. fino all’avvenuta regolarizzazione, fa appunto salva la diversa disciplina dettata dal successivo art. 8 comma 3 del decreto (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).

Ora, l’art. 31, comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit., invero, altera significativamente la precedente prospettiva imponendo agli enti interessati al rilascio del DURC un diverso procedimento che non si limiti a fotografare la situazione esistente al momento della richiesta, ma inviti l’interessato a regolarizzare, entro termini limitati, la sua posizione contributiva.

Pertanto, è solo allo scadere del termine previsto per corrispondere la somma dovuta, quindi, che la posizione previdenziale ed assicurativa dell’interessato diviene definitiva.

Ciò significa che il concetto di definitività del documento contabile è stato individuato dal legislatore, non già e non più nel momento della richiesta, bensì al termine previsto per la eventuale regolarizzazione delle debenze, affidando, così, all’ente/i non più una posizione meramente passiva e ricognitiva dello stato di insolvenza, ma imponendo a questi un comportamento attivo che indichi al contribuente anche e : “analiticamente le cause della irregolarità””.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1151 del 2014

Da quando si può impugnare il progetto di un’opera pubblica?

07 Ago 2014
7 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 01 agosto 2014 n. 1114 conferma che l’interesse ad impugnare il progetto di un’opera pubblica deriva solamente dalla piena conoscenza del progetto definitivo e non dalla contezza di quello preliminare perché: “È, infatti, solo dal momento dell’approvazione del progetto definitivo che si concretizza l’interesse all’impugnazione del progetto, in quanto solo con il progetto definitivo l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, insuscettibile di radicare un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.

Tale corollario trae giustificazione e fondamento in primo luogo dalla definizione legislativa contenuta nell’art. 93, III e IV comma del DLgs n. 163/2006 secondo la quale: “il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa”, mentre “il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo”.

Dal confronto dell’oggetto dei due livelli di progettazione emerge come solo con il progetto definitivo vengono individuati compiutamente i lavori da realizzare, dovendo quest’ultimo contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni (cfr. CdS, IV, 19.6.2014 n. 3116).

Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per anticipare la tutela giurisdizionale dei terzi oltre ogni limite, dando ingresso a vere e proprie azioni popolari rivolte avverso progetti che, non essendo ancora definiti nelle loro caratteristiche, non possono produrre – allo stato - una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica altrui”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1114 del 2014

Il sindaco può regolamentare le emissioni sonore degli esercizi commerciali purché alla base vi sia una seria istruttoria

07 Ago 2014
7 Agosto 2014

Il T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 583 dichiara legittima l’ordinanza sindacale che regolamenta non tanto l’apertura degli esercizi commerciali quanto la durata delle loro emissioni sonore: “Ritenuto che la domanda di revoca dell’ordinanza n. 580 del 28/7/2014 è meritevole di positiva valutazione considerato che: 1) alla luce delle argomentazioni svolte dal Comune resistente nella domanda di revoca emerge la sussistenza di un danno rilevante alla sicurezza pubblica nell’area interessata alla ordinanza;2) nella valutazione comparativa degli interessi contrapposti la tutela dell’interesse dei ricorrenti di protrarre di alcune ore l’emissioni rumorose nell’area interessata si appalesa cedevole nei confronti dell’interesse dei residenti nella zona interessata all’ordinanza di cui il Comune deve farsi carico;3) allo stato l’ordinanza impugnata, avente carattere cronologicamente limitato rappresenta l’unico strumento adottabile dall’Amministrazione resistente per garantire gli interessi con essa tutelati;4) che il danno temuto dai ricorrenti si appalesa ipotetico e non dimostrato, anche avuto riguardo al fatto che l’ordinanza non incide sull’orario di apertura degli esercizi, ma soltanto sugli orari di utilizzo degli impianti di diffusione sonora”.

Il T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, nella sentenza del 25 luglio 2014 n. 453 insiste però sulla necessità di una seria ed approfondita istruttoria che preceda l’ordinanza sindacale: “È invece fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, svolta col secondo e terzo motivo di ricorso.

Infatti, in relazione al potere nella specie esercitato dal Sindaco, è pur vero che molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona, dove viene esercitata l'attività dei pubblici esercizi, costituiscono un significativo indizio dei disagi dagli stessi arrecati nelle ore notturne al riposo ed alla quiete dei vicini, tuttavia la fondatezza di tali doglianze dev'essere necessariamente riscontrata da un'appropriata istruttoria (cfr. Cons. St., V, 5 settembre 2002, n. 4457).

Nella specie, invece, non risulta che sia stata effettuata alcuna misurazione delle immissioni rumorose.

Infatti, il provvedimento impugnato non è basato su precise risultanze fonometriche.

Lo stesse parti resistenti, sia pure implicitamente, riconoscono che è mancato l'intervento dell'ARPA per il rilievo dei dati fonometrici e che addirittura nel provvedimento impugnato non si fa menzione di un qualche accertamento, sia pure empirico, svolto dalla vigilanza urbana.

Non risulta, quindi, che sia stato adeguatamente accertato il disagio ambientale che era stato denunciato dagli abitanti della zona”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Catania n. 583 del 2014

TAR Molise n. 543 del 2014

Il diritto di accesso riguarda anche la segnaletica stradale

07 Ago 2014
7 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1149 conferma che la conoscenza dei presupposti per l’installazione di alcuni segnali stradali, lungi dal comportare un controllo generalizzato sull’attività della P.A., radica un interesse diretto e qualificato del privato che viene tutelato con il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tal proposito si legge che: “La richiesta del ricorrente, invero, attiene, non già ad una attività conoscitiva delle condizioni soggettive di terzi, ma è indirizzata esclusivamente alla completa acquisizione degli atti della procedura relativa alla apposizione della segnaletica su un’area privata, anche se tale attività è stata, successivamente, annullata in sede di autotutela

Invero, la p.a. avrebbe dovuto, nel caso di specie, attivare la procedura prevista dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, ma tale omissione, in disparte le eventuali responsabilità della resistente, non può certo impedire l’accesso agli atti richiesti non ravvisandosi, nella presente evenienza processuale, nessuno degli elementi ostativi previsti dall’art. 24 della L. 241/1990.

Non solo.

Dalla ricostruzione fattuale, non contestata dalla resistente, risulta che il ricorrente ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza ed acquisizione dei documenti richiesti, tale da configurare tale reclamata evenienza come posizione giuridica soggettiva, che l’ordinamento tutela anche nella sua espressione meramente potenziale ( Cons.St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873), il cui pregiudizio è in grado di dispiegare effetti, come nel caso di specie, negativi diretti e/o indiretti nei confronti dell’istante ( Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, contestualmente, deve essere ordinata l’esibizione dei documenti così come richiesti dal ricorrente”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1149 del 2014

La circolare mensile per l’impresa n. 8/2014

07 Ago 2014
7 Agosto 2014

Per gentile concessione della Società & Professionisti srl di Malo (VI), pubblichiamo la circolare mensile per l’impresa n. 8/2014.

Segnaliamo i chiarimenti ai Comuni sulla maggiorazione TASI (pag. 7-8) e le novità in tema di Sistri (pag. 16), il Conai (pag. 18), lo smaltimento delle apparecchiature RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche).

Circolare n. 8 del 04-08-2014

C’è l’obbligo di motivare anche il diniego all’accesso ai documenti amministrativi

06 Ago 2014
6 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 29 luglio 2014 n. 1084 chiarisce che anche il diniego all’accesso ai documenti amministrativi, ex art. 24 della L. n. 241/1990, deve essere motivato, seppur in maniera stringata: “Sul punto vi è da osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173; id. 4 dicembre 2009, n. 7637), laddove non sia possibile rendere note, per ragioni di riservatezza, le risultanze dell’istruttoria, non può configurarsi un obbligo di motivazione da rendere nei termini di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ma è necessario, come contenuto minimo, una chiara indicazione, pur in termini ridotti all’essenziale, della ragione ostativa all’accoglimento della domanda, quantomeno con riferimento all’esistenza di fatti ed atti coperti dal segreto, che nel caso di specie è invece mancata, e a quei profili la cui divulgazione non sia tale da compromettere gli interessi preminenti di sicurezza dello Stato”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1084 del 2014

Come incide l’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto stipulato?

06 Ago 2014
6 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 luglio 2014 n. 1099 si sofferma sul rapporto esistente tra l’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto medio tempore stipulato: “Parimenti, non è condivisibile l’affermazione in ordine alla impossibilità di disporre l’annullamento dell’aggiudicazione in presenza del recesso dal contratto: invero, premesso che l’annullamento dell’aggiudicazione è stato disposto con deliberazione n. 403 del 23.5.2012 e l’intenzione dell’Amministrazione di avvalersi del recesso è stata comunicata con nota prot. n. 39070 del 29.5.2012, quindi in un momento successivo, si rileva che la giurisprudenza ha ribadito, in tema di annullamento dell’aggiudicazione, che "...in virtù della stretta consequenzialità tra l’aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l’annullamento giurisdizionale ovvero l’annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti" (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2802; id. Sez. V, 14 gennaio 2011, n. 11; id., 20 ottobre 2010, n. 7578). Pertanto, tra i due atti -aggiudicazione e contratto – sussiste un collegamento che ne determina la sorte comune, qualunque sia la sede dell’annullamento, illegittimità dichiarata dal giudice a seguito di ricorso, ovvero illegittimità o inopportunità conseguente all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032). E’ stato, quindi rilevato che “La permanenza del vincolo contrattuale trova, quindi, la sua necessaria presupposizione nella corretta osservanza delle regole dell’evidenza pubblica, poste a presidio sia degli interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta gestione delle risorse economiche di cui l’ente dispone, sia delle imprese operanti nel segmento di mercato, che non devono subire pregiudizio o discriminazione quanto alla possibilità di accedere ai pubblici appalti” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 9 ottobre 2013, n. 1378). Con gli artt. 121 e 122 del C.P.A., è stato attribuito al giudice amministrativo, in caso di annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una gara, il potere di decidere discrezionalmente se mantenere o meno l’efficacia del contratto medio tempore stipulato. Tale previsione si pone come innovazione rispetto alla logica sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connessa all’annullamento dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 6638). La caducazione del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione poi annullata costituisce, quindi, in via generale, la conseguenza necessitata dell’annullamento: di tale conseguenza l’art. 122 del Codice del processo amministrativo costituisce una deroga, imperniata sulle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini della loro effettività (in tal senso TAR Puglia, Bari cit.)” ed ancora: “E’ stato più volte chiarito che, in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica, l’intervenuta aggiudicazione definitiva e la conseguente stipulazione del contratto non costituiscono ostacolo insormontabile al potere di annullamento dei medesimi da parte dell’Amministrazione in presenza di un preciso e concreto interesse pubblico, della ponderazione degli interessi in conflitto e di tutte le garanzie procedimentali spettanti all’interessato (per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4999); una volta accertata la sussistenza delle garanzie procedimentali, è evidente, dunque, che la verifica in ordine alla legittimità dell’autotutela esercitata dall’Amministrazione si sposta sull’esame delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di ritiro”.

Nella medesima sentenza n. 1099/2014 i Giudici si soffermano anche sulla comunicazione di avvio del procedimento: “E’ noto che l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, quindi, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto amministrativo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, completando con il proprio apporto l’istruttoria amministrativa. Pertanto, il principio di democraticità del procedimento amministrativo, cui sono preordinate le ricordate disposizioni normative, ed il conseguente rispetto delle garanzie partecipative devono essere assicurati nella sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che ogni qualvolta l’interessato sia stato informato dell’esistenza di un procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le proprie osservazioni e deduzioni, che integrano la partecipazione procedimentale, non può ritenersi violato alcun canone del giusto procedimento (per tutte Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4764)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1099 del 2014

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC