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Il recesso di un socio da un raggruppamento determina l’esclusione dalla gara

13 Ago 2014
13 Agosto 2014

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 07 agosto 2014 n. 4216, si occupa dei mutamenti del Raggruppamento Tecnico dei Professionisti partecipanti ad una gara pubblica, chiarendo che il recesso di uno dei soci determina l’esclusione dalla gara del Raggruppamento a prescindere dal fatto che l’intervento del socio recedente sia puramente marginale e/o che gli altri soci abbiano fornito la c.d. prova di resistenza.

Nello specifico si legge che: “Tanto comporta che dopo la valutazione dell'offerta tecnica non poteva più mutare la composizione del Raggruppamento in questione senza conseguenze sulla possibilità di aggiudicazione ad esso della gara, pena il contrasto con il principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara.

Diversamente opinando, sarebbero del tutto incongrue le conseguenze in punto di certezza delle determinazioni valutative da parte della Commissione di gara, che aveva attribuito punteggi in ragione della valutazione di apporti partecipativi di membri di un Raggruppamento poi venuti meno, non essendo possibile effettuare un nuovo esame dell’offerta tecnica dopo aver preso conoscenza anche di quella economica, se non in violazione dei principi di trasparenza dell'agire della Commissione, dell'imparzialità della P.A. e della “par condicio” dei concorrenti.

L'attribuzione di punteggi tecnici connotati da ampia discrezionalità dopo l’avvenuta conoscenza di altri elementi delle offerte si porrebbe, infatti, in contrasto con elementari principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed altererebbe le condizioni indispensabili per garantire il rispetto della “par condicio” tra i partecipanti, non potendosi escludere che le operazioni di gara di attribuzione di punti per i valori tecnici siano condizionate dall'esito complessivo (facilmente calcolabile) della valutazione delle offerte.

A tanto consegue che siano del tutto inidonee a dimostrare l’erroneità di detta sostanziale e pienamente condivisibile osservazione posta a base dell’impugnata sentenza le censure formulate dagli appellanti, volte a dimostrare solo che il recesso del geometra Torsello non era avvenuto al fine di eludere la legge o di evitare una sanzione di esclusione dalla gara e che non era stato sostituito perché aveva un ruolo solo marginale di collaboratore in operazioni direttamente effettuabili dagli stessi perché titolari dei requisiti, professionalità ed attrezzature necessari.

Le sostanziali considerazioni effettuate dal primo giudice prescindono infatti totalmente, come in precedenza evidenziato, dai rilievi degli appellanti e vanno confermate a prescindere dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia (riguardo ai quali si è pronunciato questo Consiglio di Stato con sentenza dell’Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 8) tra orientamenti secondo i quali al di fuori delle eccezioni previste espressamente dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 (fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore individuale, morte, interdizione o inabilitazione, nonché le ipotesi previste dalla normativa antimafia) non è ammissibile alcuna modifica della composizione del raggruppamento affidatario(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2012, n. 6446) ed ulteriori indirizzi giurisprudenziali secondo i quali il recesso di un componente di un Raggruppamento è consentito se non finalizzato ad eludere la sanzione della esclusione dalla gara per difetto dei requisiti a carico del componente, se quelle restanti siano da sole titolari dei requisiti di partecipazione e qualificazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 febbraio 2010, n. 842)”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4216 del 2014

Il testo della riforma costituzionale approvato dal Senato

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Pubblichiamo il testo della riforma costituzionale approvato in prima lettura dal Senato il giorno 8 agosto 2014.

Ricordiamo che l'articolo 138, comma 1, della Costituzione stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Quindi occorrono quattro votazioni conformi e non due come per le leggi ordinarie.

Riforma Costituzionale

 

Il diverso giudice competente sulle controversie ex ante e ex post riguardo al corrispettivo per l’acquisto della proprietà o del diritto di superficie per le aree PEEP

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 999 del 2014.

Si legge nella sentenza: "oggetto della controversia è il pagamento del prezzo, diverso da quello determinato solo in via provvisoria, per la cessione delle aree insistenti nella zona del P.E.E.P, poichè, a seguito di una successiva e definitiva quantificazione del prezzo delle aree espropriate, il Comune ha ritenuto che al caso in esame si dovesse applicare il disposto dell'art. 35 l. 865/1971 e ha ritenuto che la società convenuta, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare il conguaglio tra quanto già corrisposto e quanto invece risultava a seguito del definitivo costo delle aree espropriate. In particolare, viene in primo luogo in questione la debenza del pagamento di tale conguaglio, che viene contestata, da parte della ricorrente, sul versante soggettivo, mediante l’indicazione degli attuali proprietari degli alloggi quali soggetti tenuti a soddisfare il credito vantato. La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione.  E’ stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011; 18257/2004). “La giurisdizione ordinaria poi, non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia” (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011). Tale orientamento è stato, pure recentemente, condiviso dal Consiglio di Stato (IV, Sent., 20-01-2014, n. 251) secondo cui: “costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo il quale la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà ai sensi dell'art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (come sostituito dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865) in aree ricomprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, sempre che non sussistano poteri discrezionali”. Negli stessi termini: Cons. St. Sez. IV, Sent., 13-12-2012, n. 6411.  Nel caso di specie la discrezionalità è esclusa dallo stesso tenore dell’art. 2 della “convenzione per la concessione in proprietà” del 5 ottobre 2001, secondo il quale “il corrispettivo sarà soggetto a conguaglio ai sensi dell’art. 35, comma 12 della legge 865/1971 nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo”. Viceversa, è stato affermato in giurisprudenza che “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione "ex post" solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento." (Cass. civ. Sez. Unite, 30-03-2009, n. 7573; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-12-2012, n. 6411). Trattasi, dunque, nella specie, del pagamento di un corrispettivo, in ordine alla cui debenza e quantificazione non sussiste alcun potere  discrezionale della P.A., mentre non sono in contestazione questioni relative alla interpretazione della convenzione, quelle poste con il ricorso introduttivo, inerendo comunque tutte alla addebitabilità o meno alla ricorrente, sulla base dell’art. 35, comma 12, L. 865/71, dei costi sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree dallo stesso originariamente alienate alla medesima Cooperativa Edilizia Sacro Cuore verso un corrispettivo determinato solo in via provvisoria. Pertanto, trattasi di un'attività amministrativa vincolata stabilita da una norma inderogabile, con esclusione di ogni profilo che presuppone l'esercizio di un potere autoritativo-discrezionale, rispetto alla quale - perciò - la posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente assume la configurazione di diritto soggettivo, che spetta alla cognizione del Giudice Ordinario. Si vedano anche in tal senso, oltre al precedente specifico di questa sezione (sentenza del 27 marzo 2013 n. 461), anche: T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 09-01-2014, n. 9; T.A.R. Lazio sez. II bis 6 novembre 2013 n. 94762; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 24-05-2013, n. 303; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 8 novembre 2012 n. 2692; T.A.R. Piemonte sez. I 21 dicembre 2011 n. 1333. Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in esame e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario. Per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice  indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia". 

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 999 del 2014

Il giudice competente sul diniego di sanatoria di una recinzione tra un campo e un corso d’acqua

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR veneto n. 993 del 2014. Il ricorrente aveva provveduto alla sostituzione di una preesistente recinzione posta lungo il tratto di confine tra il proprio terreno ed il corso d’acqua “Progno di Boi”, sul tratto spondale dello stesso, onde scongiurare il pericolo che il bestiame al pascolo potesse cadere nel torrente e aveva, quindi, domandato la sanatoria, che gli era stata negata. 

Scrive il TAR: "Ritiene il Collegio che vada dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che, tenuto conto delle caratteristiche dell’area ove è stato realizzato il manufatto, rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque. Invero, è pacifico che il provvedimento impugnato, facendo riferimento al parere espresso, in termini sfavorevoli, dalla Commissione consultiva in materia di Lavori Pubblici, ha evidenziato il mancato rispetto delle distanze imposte per legge dagli argini dei fiumi, in questo caso di un torrente iscritto negli elenchi della Provincia di Verona, tanto da sottolineare come il medesimo intervento avrebbe potuto avere altra localizzazione, nel rispetto delle distanze prescritte. Orbene, richiamato e condiviso l’orientamento espresso dalla Cassazione in fattispecie analoga (cfr. Cass. SS. UU. Ord. n. 10845 del 12.5.2009), rientra nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la controversia relativa al diniego di sanatoria per mancata osservanza delle distanze dal piede dell’argine, ai sensi dell’art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904. La giurisdizione del TSAP, ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, ha invero per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che – pur se promananti da autorità diverse da quelle specificatamente preposte alla tutela delle acque – siano comunque caratterizzati  dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restando escluse solo le controversie in cui tale incidenza si manifesti in via del tutto marginale o riflessa. Poiché nel caso in esame è indubbio che i provvedimenti impugnati sono stati motivati in base alla dislocazione del manufatto a distanza inferiore a quella prevista (tanto da suggerirne lo spostamento), così da palesare la diretta incidenza che i provvedimenti de quibus hanno sul regime delle acque pubbliche, ne consegue che la controversia in ordine alla legittimità del diniego di sanatoria opposto deve essere devoluta al giudizio del Tribunale Superiore delle Acque. Affermata quindi la giurisdizione del TSAP, per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 993 del 2014

È ammissibile un’offerta esigua?

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 luglio 2014 n. 1100 chiarisce che la presentazione di una proposta esigua non rende ex se l’offerta incongrua ed inaffidabile, dovendo la stazione appaltante valutare nel suo complesso la serietà dell’offerta: “Passando all’esame del merito, occorre premettere che nelle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, la stazione appaltante deve senz’altro indirizzare la propria scelta in favore dei concorrenti i quali presentino offerte che, in relazione alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino nel loro complesso equilibrate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore (così TAR Veneto, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 64)” ed ancora: “8.2. L’esiguità del margine di profitto costituisce pertanto frutto di una precisa politica aziendale che valuta l’aggiudicazione dell’appalto, in sé, “un’importante occasione” per le positive ricadute a livello curriculare e di sviluppo commerciale, come oggettivamente confermato dall’andamento del fatturato aziendale complessivo desumibile dai medesimi bilanci degli ultimi sei anni, il quale segnala una crescita progressiva, malgrado la grave crisi economica in atto.

8.3. Peraltro, in presenza di un’offerta non in perdita o comunque in assenza di un utile totalmente inesistente e/o simbolico, l’oggettiva esiguità del profitto programmato non costituisce di per se stesso un elemento da cui poter dedurre l’inaffidabilità ovvero l’incongruità della proposta economica, dovendosi avere riguardo alla serietà dell’offerta considerata nel suo complesso (così CdS, sez. IV, 23 liglio 2012, n. 4206).

8.3.1. Infatti, la scelta strategica di un’impresa di ottenere comunque l’affidamento di una gara pubblica, malgrado un utile assai ridotto, conserva un indiscutibile potenziale produttivo che è quello di realizzare un fatturato a garanzia della stessa persistenza economica dell’attività, acquisendo o mantenendo quote di mercato, vieppiù importante nell’attuale situazione di straordinaria crisi congiunturale.

8.4. Peraltro, considerato che nel caso in esame il prezzo offerto risulta non solo sufficiente a coprire i costi da sostenere, ma addirittura sostanzialmente identico a quello offerto dalla stessa ricorrente, tale opzione non può essere censurata neanche sotto il diverso profilo sollevato della pretesa idoneità ad alterare la libera concorrenza dei concorrenti”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1100 del 2014

Le regole di trasparenza di cui alla l. 190/2012, n. 190 e al dlgs 33/2013: gli enti economici e le società partecipate

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

In data 31 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Circolare n. 1/2014 a firma dell'allora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Giampiero D'alia - avente ad oggetto “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società partecipate”.

Si è atteso un discreto lasso di tempo prima di affrontare la tortuosa ricostruzione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del “pacchetto trasparenza” operata dal documento in esame, nella speranza che vi fosse un qualche obiettivo ripensamento...

Nulla di tutto questo c'è stato, se non il cambio della guardia alla guida del Ministero.

Non rimane allora che provare a riordinare, con qualche considerazione a margine, taluni passaggi della circolare, come dal documento allegato.

dott.sa Paola Masetto

Nota sulla circolare Ministro PA 1_2014

Per le opere che interessano la viabilità provinciale prima della variante urbanistica deve essere approvato il progetto da parte della Provincia

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 994 del 2014.

Si legge nella sentenza: "Con il ricorso in oggetto e per i motivi di seguito esposti il sig. M. G. impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno del Grappa, n. 62 del 29.10.2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un marciapiede in via Piave, con conseguente variante al vigente strumento urbanistico comunale, variante debitamente approvata con delibera consiliare n. 79 del 19.12.2007, parimenti impugnata, comunicata all’interessato in data 11 gennaio 2008, nonché degli atti presupposti, compresa la delibera di adozione della variante stessa e l’eventuale approvazione, anche per silentium, da parte della Regione. La variante de quo ed il relativo progetto di realizzazione del marciapiede lungo la S.P. n. 26, nella parte in cui interessa il Comune di Paderno del Grappa, è stata determinata dalla necessità di allargare il tratto stradale mediante lo sbancamento del terreno corrente lungo la  provinciale ed interessante la proprietà del ricorrente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ritenuto il progetto, preordinato al futuro esproprio, pregiudizievole per i propri interessi, potendo il previsto sbancamento influire sulla staticità della casa di abitazione poco sopra realizzata, il ricorrente ha quindi chiesto con il presente ricorso l’annullamento degli atti impugnati, in quanto affetti dai seguenti vizi di legittimità: Violazione dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 e della legge regionale n. 27/2003, in quanto trattandosi di opere che interessano un tratto della viabilità provinciale, il relativo progetto, necessario anche ai fini della variante urbanistica, doveva essere preventivamente approvato dall’ente proprietario della strada, ossia dalla Provincia...

ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento con riguardo al primo motivo dedotto, atteso che risulta inosservata la disposizione di cui all’art. 19 del D.P.R. 327/2001, che espressamente dispone: “Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore  può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico”. Nel caso di specie detta sequenza procedimentale non è stata osservata, nonostante si trattasse di un intervento che, prevedendo l’allargamento del tratto stradale di proprietà provinciale (S.P. 26), necessitava della preventiva approvazione del progetto da parte della Provincia. Per detto assorbente motivo il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 994 del 2014

La determinazione del QRI (quote latte) discende dai dati provenienti dalle banche dati di AIMA

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 1003 del 2014.

Si legge nella sentenza: "i provvedimenti impugnati provengono dalla Regione Veneto che legittimamente ha posto a fondamento delle proprie determinazioni i dati provenienti dalle banche dati di AIMA, secondo un procedimento prefissato dalla legge. In particolare, ogni impresa ha, in base alla produzione storica ex art.2 L. n.468/92, una quota assegnata (QRI) che le viene comunicata annualmente anche se non modificata, quale risultante in base ai dati in possesso dell'AIMA e dell'archivio informatico trasmesso da quest'ultima alla Regione Veneto. Dunque, la quota originariamente determinata e assegnata, fatte salve le comunicazioni comunitarie aggiuntive, può variare solo a fronte di specifici eventi provocati dallo stesso produttore (es. affitto o compravendita di QRI, mobilità temporanea o definitiva, mutamenti di conduzione ed altri fatti giuridici incidenti sulla gestione dell'azienda). Assume quindi rilievo, come atto presupposto, nel caso in esame, l’originaria assegnazione di quota al Luisotto, che nel caso di specie è stata impugnata al T.A.R. del Lazio con ricorso n. 6615/2000, respinto con sentenza n. 2148/2013 divenuta definitiva. Ne deriva l’incontestabilità della determinazione del QRI posta a fondamento delle assegnazioni di quota impugnate con i ricorsi in esame".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 1003 del 2014

L’individuazione della miglior offerta non anomala non implica una nuova graduatoria

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1144 chiarisce la portata dell’art. 88, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006: “9.1. Il primo motivo di censura si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui il riferimento alla miglior offerta” non anomala operato dall’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di esclusione della prima graduata, comporti la necessità di una nuova attribuzione di punteggi, anziché con lo scorrimento della graduatoria.

9.2. Ed invero, la citata disposizione stabilisce che: «La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala».

9.3. Il dato normativo stabilisce dunque il principio opposto: una volta stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante, ove rilevi l’incongruità dell’offerta della prima graduata, procede “progressivamente” nei confronti delle successive offerte, sino ad “individuare la migliore offerta non anomala”, con conseguente impossibilità di modificare la graduatoria stessa nel caso sia possibile uno scorrimento che consenta l’aggiudicazione ad un’offerta non anomala”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1144 del 2014

Controversie sui contributi pubblici: giurisdizione del G.A. o del G.O.?

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1153 conferma il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di finanziamenti pubblici: “Orbene, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza amministrativa il Collegio, sul punto, osserva che, mentre l'assegnazione di finanziamenti da parte della P.A. in favore dei privati – o anche enti pubblici - costituisce esercizio di un potere discrezionale con la conseguenza che il destinatario ha, rispetto a tale atto, un interesse legittimo sul quale la cognizione compete al giudice amministrativo, la fase successiva di concreta erogazione della somma assegnata costituisce un mero adempimento dell'obbligo assunto dalla P.A., cui corrisponde un credito del beneficiario a ricevere quanto assegnato condizionato all'osservazione degli oneri imposti dalla legge o dall'atto di sovvenzione.

Pertanto, in questo caso, ogni conseguente controversia è devoluta al giudice ordinario, cui spetta la cognizione di ogni eventuale modifica o riduzione delle somme assegnate per effetto di eventuali inadempimenti degli oneri assunti dal beneficiario del finanziamento (C.d.S., Ad. Plen., 29.01.2014, n. 6; C.d.S., sez. V, 27.12.2013, n.6277).

Più precisamente deve osservarsi che la giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. V, n. 7994/2010 e n. 5962/2010) ha utilizzato il criterio di riparto della giurisdizione fondato sull'individuazione del momento procedurale interessato dall'impugnativa e sulla causa dell'iniziativa revocatoria, stabilendo che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo i provvedimenti di revoca o decadenza del contributo, anche susseguenti l'erogazione, se costituiscono manifestazioni di autotutela amministrativa, mentre le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli obblighi assunti attengono a posizioni di diritto soggettivo; in tal caso il potere dell'Amministrazione si configura come potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi del concessionario, la cui inosservanza si connota come inadempimento, a cui consegue la revoca del beneficio.

Nel caso di specie la questione attiene, come emerge dalla ricostruzione fattuale proposta, sia dalla ricorrente, che dalla resistente, alla asserita violazione delle disposizione contrattuali e normative del contributo.

Pertanto, la definizione della fase di individuazione del beneficiario con l’assegnazione delle somme previste chiude, nei termini sopra precisati, il momento discrezione della p.a. ed apre una successiva fase in cui le parti, o meglio il beneficiario è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, il cui asserito pregiudizio è scrutinabile dal giudice ordinario anche in ossequio all’insegnamento della Corte Costituzionale ( Sentenza n. 204/2004)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1153 del 2014

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