Author Archive for: SanVittore

Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma primo, lett. b) e c) del codice dei contratti, se incomplete (e non del tutto mancanti), possono esssere integrate

26 Nov 2012
26 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1422 del 2012 esamina un  caso nel quale un soggetto ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38, I comma, D.Lgs. n. 163 del 2006, incompleta, in quanto priva della declaratoria di insussistenza della fattispecie prevista alla lett. “m ter” della richiamata norma.

La stazione appaltante non ha escluso l'offerta, ma la consentito l'integrazione, ai sensi dell'art. 46 del codice e il TAR ha ritenuto corretta questa soluzione: "è corretto e ragionevole il ricorso della stazione appaltante al potere di integrazione documentale di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 163 del 2006 nell'ipotesi in cui le dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente a norma dell'art. 38, comma primo, lett. b) e c) del medesimo testo di legge da parte dei soggetti ivi contemplati, siano non già del tutto mancanti, ma, piuttosto, incomplete e, quindi, suscettibili di essere integrate (CdS, III, 8.6.2012 n. 3393)".

sentenza TAR Veneto 1422 del 2012

La lottizzazione abusiva cartolare in assenza di opere

23 Nov 2012
23 Novembre 2012

L'articolo 30 del DPR 380 del 2001 si occupa della lottizzazione abusiva, stabilendo che: "Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".

I commi 7 e 8 dell'articolo 30 stabiliscono che :"7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8".

In precedenza la lottizzazione abusiva era disciplinata dall'articolo  18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5896 del 2012 si occupa della lottizzazione abusiva cartolare, vale a dire della lottizzazione che avviene mediante il semplice frazionamento del terreno. Nel caso specifico, i proprietari di un terreno di mq. 11.950 ne avevano semplicemente venduto metà ad altri soggetti e il Sindaco di Roma aveva ordinato la sospensione della lottizzazione e l’immediata interruzione delle eventuali opere in corso, con connesso divieto di disporre dei suoli e delle opere e conseguente acquisizione gratuita del terreno al patrimonio disponibile del Comune.

Gli acquirenti si erano difesi sostenendo essere loro intendimento esercitare esclusivamente attività agricola nel terreno in questione e che la superficie venduta era tale da escludere l’intento edificatorio.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II, respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato, però, ha accolto l'appello e riformato la sentenza, con la seguente motivazione: "Il Comune appellato ha ravvisato la lottizzazione abusiva sulla base della dimensione dei due lotti, risultanti dalla vendita, della vicinanza alla città e della professione delle parti, nessuno dei quali risulta essere agricoltore.

L’impostazione del Comune è stata condivisa dal primo giudice, il quale ha sottolineato l’irrilevanza dell’assenza di opere edilizie.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

E’ vero che la lottizzazione abusiva può essere individuata anche qualora non ricorrano tutti gli indici di riconoscimento individuati dall’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e, nella Regione Lazio, dall’art. 1 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 34 (normativa vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato) di cui peraltro occorrerebbe valutare la vigenza alla luce delle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale (si veda la giurisprudenza richiamata dal Comune nei propri scritti difensivi).

Peraltro, osserva il Collegio come il più recente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (C. di S., III, 10 settembre 2012, n. 4795) sottolinei come nel caso della cosiddetta lottizzazione cartolare, consistente nella sola vendita di terreni, senza la realizzazione di manufatti, l’intento di lottizzare debba essere accertato univocamente.

Tale accertamento è mancato nel caso di specie, in quanto gli elementi raccolti non evidenziano con la dovuta nettezza la finalizzazione a scopi abusivi della vendita stipulata dagli appellanti.

Invero, i due lotti risultanti dalla divisione sono entrambi di superficie superiore a quella minima al di sotto della quale la lottizzazione abusiva può considerarsi presunta.

Soprattutto, la loro dimensione (oltre cinquemila metri quadri ciascuno) non consente la costituzione di un’azienda agricola autonoma, ma è certamente compatibile con la pratica dell’agricoltura nel tempo libero, a scopo di svago.

In tale ottica, la vicinanza alla città può costituire la conferma della volontà di utilizzare comodamente l’area nel tempo libero, ed è ovvio che un’attività non professionale viene svolta da chi ha un’altra occupazione principale.

Potrebbe essere obiettato, in contrario senso, che i principi sulla lottizzazione abusiva trovano fondamento nella necessità di prevenire la creazione di situazioni che rendono eccessivamente difficile la realizzazione dei necessari controlli sull’attività edilizia.

L’osservazione appare fondata, ma deve anche essere osservato come tale esigenza di carattere sostanzialmente preventivo non può giungere fino all’introduzione di un sostanziale divieto di disporre liberamente della proprietà privata in assenza di comprovati motivi.

Occorre ribadire, quindi, che nel caso di specie la compravendita ha interessato solo due parti per la creazioni di lotti di dimensioni non certo infime.

L’affermata necessità di prevenzione non risulta, quindi, pregiudicata".

sentenza CDS 5896 del 2012

La documentazione del requisito del fatturato negli appalti di servizi privi di attività progettuale

23 Nov 2012
23 Novembre 2012

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 14 novembre 2012, n. 1375, afferma che una società aggiudicataria di un appalto di servizi, non implicante lo svolgimento di attività progettuale, per comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dal bando di gara, non può avvalersi di quanto previsto dall’art. 253, c. 15, D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

Il T.A.R. Veneto chiarisce come tale disposizione trovi applicazione soltanto per gli affidamenti aventi ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 specificatamente intitolato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

Nel caso di specie, infatti, “l’affidamento in questione non impone lo svolgimento di attività progettuale, essendo invero la prestazione oggetto di gara esclusivamente rivolta all’espletamento di un “servizio di consulenza” in materia ambientale” (...) “Conseguentemente, non rientrando i servizi da appaltare nella previsione di cui al richiamato art. 90, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria non avrebbe potuto giovarsi della disciplina di cui all’art. 253, comma 15, del medesimo decreto legislativo, al fine documentare il possesso del requisito speciale del fatturato richiesto dalla stazione appaltante ex art. 41 del codice dei contratti pubblici”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto, sez. I, 1375 del 2012

I cimiteri e le opere connesse rientrano nella urbanizzazione primaria

22 Nov 2012
22 Novembre 2012

Le opere di urbanizzazione primaria costituiscono l’insieme dei lavori necessari a rendere un’area idonea all’utilizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale.

L’art. 4 della legge 29.09.1964 n. 847, elenca le opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

Gli artt. 7 e 7-bis, D.P.R 380/2001, inoltre, prevedono che: “7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o  di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni”.

Si sottolinea che l’atto di indirizzo della Regione Veneto “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione”, pubblicato nel B.U.R. Veneto del 22.10.2004 n. 105, alla lettera h - Opere di urbanizzazione, definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non contiene alcuna espressa menzione dei cimiteri e delle aree connesse quali opere di urbanizzazione primaria.

Ciononostante, ex art. 26 bis D.L. 415/1989 convertito dalla legge 38/1990, alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati gli impianti cimiteriali: “1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni”.

Sebbene il D.P.R 803/1975 sia stato abrogato, attualmente la definizione degli impianti cimiteriali si rinviene nell’art. 56 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - che riproduce sostanzialmente l’abrogato art. 54 – il quale permette di affermare che gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie, siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria: “ 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché' impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici”.

dott. Matteo Acquasaliente

Può il Sindaco che ha rinunciato alla indennità di funzione percepire l’indennità di fine mandato?

22 Nov 2012
22 Novembre 2012

Per risolvere la questione è fondamentale ricordare la distinzione tra le due: l’indennità di fine mandato è va corrisposta all'atto della cessazione del mandato del sindaco senza alcuna richiesta da parte dell'interessato. Quando un sindaco viene rieletto va corrisposta alla fine del primo mandato (Parere 09/02/2009 prot. Nr. 15900/TU/82 del Ministero dell’Interno) a valere sul bilancio dell’esercizio nel quale si verifica la conclusione. L’indennità di funzione è stabilita dall’art. 82 del T.U.E.L. come diritto carattere economico derivante dalla qualifica di amministratore locale, differenziato in relazione alla carica ricoperta.

La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto nella deliberazione n. 585/2012/PAR del 10 settembre 2012 ha concluso che non intende discostarsi dalle decisioni precedentemente prese da altre Sezioni (così Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 15/2009) e che, anzi, le stesse “vanno interpretate alla luce di un recente, accentuato sfavore per le spese della politica, del quale questa Sezione si è fatta interprete con le delibere n. 283/2012/PAR del 24/04/2012 e 435/2012/PAR del 3/07/2012, sono nel senso che non possa essere corrisposta l'indennità di fine mandato al Sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione”.

dott.sa Giada Scuccato

585_2012_PAR_Musile di Piave

Il divieto di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione non vale per il giudizio di ottemperanza davanti al TAR

22 Nov 2012
22 Novembre 2012

Lo dice la sentenza del TAR Veneto n. 1345 del 2012, in un caso in cui la ricorrente risulta creditrice, nei confronti del A.O.U POLICLINICO TOR VERGATA, per euro 34.034,40, giusto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, in data 9.9.2008, non opposto e dichiarato esecutivo in data 10.12.2008. L’atto veniva notificato in data 7.7.2009 ed il 10.4.2010, alla parte resistente è stato notificato il precetto ad adempiere. La resistente non ha pagato il debito di cui al precetto. Per cui il ricorrente, a mente degli artt. 112 e ss. cpa, ha avanzato un ricorso per l’ottemperanza del provvedimento del giudice ordinario e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta a cui conferire i poteri necessari per l’esatto adempimento del provvedimento giudiziario divenuto esecutivo.

Scrive il TAR: " il Collegio deve preventivamente scrutinare l’ammissibilità del citato ricorso attesa la vigenza delle norme di cui all'art. 1, comma 51, della legge 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011), che prescrive : “Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.”
Il termine del 31 dicembre 2011 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 con l’art. 17 della legge 111 del 2011.
Sulla questione il Collegio registra la presenza di due antitetiche posizioni giurisprudenziali.
La prima, fatta propria dal TAR Calabria –Reggio Calabria -, sez.1°, 9 maggio 2011, n.689 e confermata da Cons.St., sez. III, 20 dicembre 2011, n.6681, esclude ogni intervento esecutivo, compreso quello amministrativo, nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere nei termini di cui alla norma sopra riportata.
L’altra, invece, costantemente ribadita dal TAR Lombardia, Milano ( da ultimo , sez. 1°, 27 aprile 2012, n.1243), ritiene che il giudizio di ottemperanza non possa ricondursi alle procedure esecutive previste dalla norma ( pignoramenti e prenotazioni a debito), così che, nelle ipotesi di titoli esecutivi in danno delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, è possibile un intervento per la soddisfazione del credito facendo ricorso all’istituto del ricorso per ottemperanza di cui all’art. 112 e ss. cpa".

IL TAR ritiene ammissibile il giudizio di ottemperanza e "nomina Commissario ad acta il Comandante la Regione Lazio della Guardia di Finanza, senza facoltà di delega, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente e non ancora versate, reperendo le necessarie somme anche attraverso la vendita di beni strumentali non essenziali alle finalità istituzionali della parte resistente, accendendo mutui e/o prestiti fiduciari".

sentenza TAR Veneto 1345 del 2012

Il comune può ancora autorizzare il dipende a utilizzare il mezzo proprio per esigenze di servizio qualora risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione

21 Nov 2012
21 Novembre 2012

Nella Deliberazione n. 586 /2012/PAR del 10 settembre  2012 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, risponde alla questione posta dal Comune di Verona riprendendo la deliberazione SSRR 21/CONTR/11 del 16 febbraio 5 aprile 2011 con la quale si stabiliva che il “dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico. Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente”.

La Corte dei Conti precisa, in questa sede, che una specifica disciplina regolamentare in ordine a tali vincoli di razionalizzazione dei costi non potrà prescindere dall’indicazione dei mezzi di copertura cui far fronte nella corrispondente riduzione compensativa di una o più delle altre voci inerenti ai servizi e alle spese sopra indicate, al fine di assicurare il sostanziale rispetto del precetto normativo”. Inoltre, essa sarà ammessa nei “soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, e potrà prevedere forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”(delibera SSRR 21/CONTR/11 del 16 febbraio 5 aprile 2011).

dott.sa Giada Scuccato

586_2012_PAR_Verona

Il parere tardivamente emesso dalla Soprintendenza al di fuori della Conferenza di servizi non ha alcun valore

21 Nov 2012
21 Novembre 2012

Il comma 9 dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42 del 2004, in materia di autorizzazione paesaggistica, stablisce che: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".

Nel caso esaminato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1362 del 2012, un Comune ha indetto tale conferenza di servizi, alla quale non prendeva parte la Soprintendenza, i cui lavori si concludevano comunque con l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e, ciò, con l’espressa previsione della prescrizione, in base alla quale, si sarebbe dovuta mantenere la distanza di almeno 30 metri da un fiume.

Una volta terminata la Conferenza di servizi, e decorso il termine dei 45 giorni di cui al comma 8 dell’art. 146, però perveniva il parere della Soprintendenza. Esso prevedeva che il nuovo edificio avrebbe dovuto essere allontanato dal corso d’acqua di ulteriori 30 metri e, ciò, rispetto alle prescrizioni adottate dalla Conferenza di Servizi sopracitata.

Vista la tardività del parere della Soprintendenza, il Comune rilasciava il permesso di costruire senza tenerne conto.

Il TAR ritiene legittimo l'operato del Comune.

Scrive il TAR: "Deve ritenersi infondato il primo motivo con il quale si sostiene la violazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ritenendo che il permesso di costruire sarebbe stato emanato dal Comune in violazione delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza.
Sul punto va preliminarmente rilevato come l’art. 14 ter comma 3 bis della L. n. 241/90 prevede che il Soprintendente, anche in attività sottoposta ad Autorizzazione paesaggistica, “si esprime in via definitiva in sede di Conferenza di Servizi”.
Nel caso di specie, non solo risultavano decorsi i 45 giorni di cui al comma 8, entro i quali è ammissibile il provvedimento della Soprintendenza, ma risultava adottato, da parte del Comune, il parere autorizzatorio propedeutico all’emanazione del provvedimento poi impugnato.
Con la dicitura … “In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”, il Legislatore ha ritenuto prioritario disciplinare, comunque, la conclusione del procedimento e, ciò, anche a prescindere dalla presenza in sede di Conferenza di Servizi del Soprintendente.
Risulta allora evidente che, nel momento in cui il Comune emana il permesso di costruire, doveva ritenersi esaurito, e quindi non più esistente, il potere della Soprintendenza di emanare il parere di cui al comma 8 dell’art. 146 sopra citato (in questo senso si veda TAR Molise, sez. I del 01/06/2011 n.314).
E’ allora evidente come in detta fattispecie il Comune abbia rispettato la procedura dettata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, ciò, nel momento in cui ha emanato un provvedimento di autorizzazione paesaggistica che ammette l’edificabilità entro i 30 metri, provvedimento che, pur essendo stato inviato, non è stato annullato dalla Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004.
E’ necessario inoltre considerare, non solo l’esistenza di un carattere perentorio dei termini relativi a detto parere, ma ancora come il comma 3 bis dell’art. 14 Ter della L. n. 241/90, stabilisca l’obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi in via definitiva in sede di Conferenza di Servizi ove convocata in ordine ai provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 .
Si deve allora ritenere che il parere tardivamente emesso dalla Soprintendenza al di fuori della Conferenza di Servizi sia del tutto illegittimo “per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'Autorità amministrativa priva di potere in subjecta materia (per tutti Tar Sicilia-Palermo Sez. I 02/02/2010 n.1297)”.

In mancanza della dimostrazione della piena conoscenza, o conoscibilità, del provvedimento impugnato, il termine per impugnare decorre dalla data di completamento dei lavori

20 Nov 2012
20 Novembre 2012

Anche questa questione è trattata dalla sentenza del TAR Veneto n. 1362 del 2012.

Scrive il TAR: "va ricordato l’esistenza di un costante orientamento giurisprudenziale che, in mancanza della dimostrazione della piena conoscenza, o conoscibilità, del provvedimento impugnato ha sancito come il termine per impugnare debba farsi decorrere dalla data di completamento dei lavori. In particolare si è affermato che…”il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata. L'onere di tempestiva impugnativa decorre, quindi, dalla conoscenza reale o presunta dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche, la quale viene ricondotta alla realizzazione del manufatto, cioè al momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito (Consiglio Stato sez. VI del 10 dicembre 2010 n. 8705)”.

Pertanto deve ritenersi infondata l’eccezione di tardività posta in essere dai controinteressati nella parte in cui ritengono che il termine per impugnare debba farsi decorrere dalla data di inizio dei lavori.

L’incidenza su una servitù di passaggio può configurare l’interesse del vicino a impugnare un permesso di costruire

20 Nov 2012
20 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1362 del 2012 tratta una serie di questioni che esamineremo in separti post.

Una prima questione riguarda un caso nel quale il  TAR riconosce l'interesse del vicino a impugnare un permesso di costruire: "va ricordato come l’interpretazione dell’art. 31 comma 9 della L. n. 1150/1942 abbia portato, di recente, al cristallizzarsi di due orientamenti di cui il primo ritiene sufficiente la nozione di “vicinitas” al fine di fondare l’interesse a ricorrere e, ciò, in contrasto a quell’ulteriore orientamento giurisprudenziale orientato a ritenere che la nozione di stabile collegamento territoriale, tra il ricorrente e la zona interessata, debba essere interpretata unitamente alla ricerca “di una lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell’istante quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato (Consiglio di Stato Sez. IV del 04/12/2007 n. 6157)”.
Nel caso di specie non solo risulta esistente il requisito della “vicinitas” tra i due fondi, ma ancor di più il ricorrente ha evidenziato il pregiudizio riconducibile al costante utilizzo, a far data dell’inizio dei lavori, dell’area di proprietà degli stessi ricorrenti sita in via Ancillotto.
Dall’esame degli atti in causa emerge, infatti, come i titolari del permesso di costruire di cui si controverte non abbiano dapprima realizzato – e poi utilizzato – il ponte carraio previsto in sostituzione di una passerella e, ciò, al fine di permettere il transito dei mezzi di cantiere da una diversa via di accesso.
E’ del tutto evidente come il mancato utilizzo di detta ultima opera, il continuo transito di detti mezzi su un area di proprietà dei ricorrenti, sia suscettibile di cagionare quella potenziale lesione riconducibile sia alla costituzione di una servitù di passaggio (laddove ne sia contestata l’esistenza) sia, ancora, di un aggravio della stessa servitù, laddove se ne accerti l’inesistenza in un diverso e separato giudizio.
Sul punto va inoltre rilevato come dalla documentazione allegata al ricorso, e inviata dal Sig. Pillon (attuale controinteressato) al Comune di Meolo, non risulta assolutamente comprovata l’esistenza di detta servitù, sussistendo una serie di elementi che dovranno, eventualmente, essere sottoposti al Giudice Ordinario al fine di instaurare un’azione di accertamento.
Ne consegue l’esistenza di una lesione, quanto meno potenziale e, ciò, anche considerando come una pur risalente decisione del Consiglio Stato (sez. V 22 settembre 1999 n. 1138) - e pur riferita ad una fattispecie parzialmente differente -, ha rilevato che…”sussiste l' interesse degli altri condomini ad impugnare la concessione edilizia rilasciata ad altro condomino e tale da alterare una preesistente servitù di passaggio a favore dei ricorrenti, a nulla rilevando la circostanza che la loro posizione sia compiutamente definita sul piano civilistico, o che l'impugnata concessione rechi la clausola, invero di stile, della salvezza dei diritti dei terzi, se le disposizioni dello strumento urbanistico prescrivano un determinato assetto per la viabilità anche per le strade private gravate di servitù”.

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