Author Archive for: SanVittore

Sentenze sul P.I.: il rapporto tra la vicinitas e l’impugnazione degli strumenti urbanistici

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Il T.A.R. Veneto, dopo aver costantemente chiarito che la mera vicinitas non è sufficiente per impugnare le scelte edilizie del vicino-confinante, giunge ad affermare che essa non è più sufficiente anche per impugnare le scelte urbanistiche dell’ente: “Sul punto, va in ogni caso osservato che – come da costante orientamento della Sezione - la mera vicinitas non può assurgere a requisito sufficiente al fine della legittimazione alla proposizione del ricorso, in quanto è sempre necessario stabilire la sussistenza del pregiudizio che la conformazione urbanistica di una determinata area potrà avere sugli interessi del soggetto istante, così da necessitare la dimostrazione delle ripercussioni, anche in termini di diminuzione del godimento del proprio bene, che dette previsioni possono comportare.

Nel caso di specie nulla è stato comprovato al riguardo, essendosi parte ricorrente limitata a denunciare il pregiudizio derivante dalla compromissione di un ambito del territorio per effetto della riduzione dell’area verde, come tale genericamente pregiudizievole dell’interesse, facente capo alla collettività, al contenimento dell’edificato: ne consegue l’inammissibilità della doglianza, formulata in termini generali a contestazione delle scelte pianificatorie, non essendo ammesso il ricorso allo strumento giurisdizionale quale controllo generalizzato sulla legittimità delle scelte dell’amministrazione” (T.A.R. Veneto, sez. II, 09.05.2013, n. 687; Id., 09 maggio 2013, n. 686).

 In realtà, in alcuni casi, il Collegio ritiene che la perdita di una visuale bucolica possa costituire ex se una lesione più che sufficiente per legittimare l’impugnazione dello strumento urbanistico: “nel caso di specie, i ricorrenti non vantano una mera “vicinitas” rispetto al nuovo intervento edificatorio, ma subiscono da questo un pregiudizio certo e concreto in termini di compromissione del godimento delle loro proprietà.

Il nuovo insediamento residenziale, infatti, andrebbe ad occupare l’area agricola antistante le villette abitate dai ricorrenti, le quali attualmente si trovano sul limite esterno dell’edificato urbano e possono beneficiare del verde e del silenzio della campagna e di una visuale ampia e libera.

In particolare, con il contestato intervento si prevede l’inserimento, in tale area confinante, di diversi fabbricati a due piani fuori terra, che dovrebbero ospitare, in tutto, circa 80 abitanti, nonché di edifici a destinazione commerciale-direzionale, quindi, la realizzazione di nuove strade, parcheggi ed opere infrastrutturali. Il che, oltre a ripercuotersi negativamente sulla conformazione del paesaggio, inevitabilmente determinerà un aumento del traffico veicolare e pedonale, e un connesso aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico, con conseguenti riflessi negativi sulla qualità della vita degli attuali residenti.

D’altra parte è evidente come una cosa è avere di fronte la propria residenza una fascia agricola di territorio precollinare e altra cosa ancora essere fronteggiati da un insediamento residenziale.

Pertanto, in considerazione delle rilevanti dimensioni dell’intervento edilizio progettato e dei prevedibili riflessi che lo stesso può ragionevolmente produrre sulla sfera giuridica dei ricorrenti, si ritiene che nella specie non possa negarsi, in capo a costoro, l'esistenza di un interesse differenziato e qualificato. (Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5715/2012 che ha riguardato un caso analogo)”.

Le sentenze del TAR Veneto sul P.I. citate in questo post sono allegate al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenze sul P.I. del Comune di Verona

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Pubblichiamo una serie di sentenze del TAR Veneto che hanno deciso alcuni ricorsi riguardanti il P.I. del Comune di Verona.

Alcuni commenti a tali sentenze sono contenute nei cinque post che seguono.

TAR Venento n. 688 del 2013

TAR Veneto n. 676 del 2013

TAR Veneto n. 677 del 2013

TAR Veneto n. 678 del 2013

TAR Veneto n. 683 del 2013

TAR Veneto n. 684 del 2013

TAR Veneto n. 686 del 2013

TAR Veneto n. 687 del 2013

TAR Veneto n. 689 del 2013

TAR Veneto n. 877 del 2013

Schema di regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale adottato con DGRV 38/CR del 07/05/2013 ed inviato alla commissione consiliare competente

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

Pubblichiamo copia della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 38 del 7 maggio 2013, contenente la richiesta del parere della commissione consiliare sullo schema di regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma I, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

CR 38 - indirizzi commerciale

 

IL CDS sulla VAS per “piccola area di livello locale” con particolare riferimento a centri commerciali e parcheggi

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

Segnaliamo il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.5.2013, n. 2446.

Scrive il Consiglio di Stato: "Costituisce jus receptum, in giurisprudenza, il principio per cui la V.A.S. (valutazione ambientale strategica) introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 è una valutazione di compatibilità ambientale relativa ai piani e ai programmi e non già ai singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di valutazione impatto ambientale -cd. V.I.A.-. (Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2009, n. 7651).

Stabilisce in proposito l’art. 6 del Lgs. n. 152/2006 (del quale appare conducente riportare per esteso il testo dei primi due commi) che “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”.

Come è agevole riscontrare, il comma 3 della predetta disposizione, si ricollega al comma secondo prima citato, specificando/modificandone le prescrizioni, in quanto stabilisce che: “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.”.

Il concetto di “piccola area di livello locale” si lega al comma secondo quindi; e poiché ivi non è direttamente definito il concetto opposto di “non piccola area di livello locale” non facendosi riferimento ad alcun dato dimensionale, ad avviso del Collegio il referente corrispondente va individuato con riguardo alla prescrizione, contenuta sempre al comma 2 della citata disposizione, che richiama gli allegati II, III, IV del decreto.

Nell’allegato IV, in particolare, al punto 7 (“progetti di infrastrutture”) è dato riscontrare il correlativo referente del concetto di “piccole aree a livello locale” mancante nel testo del comma 2 laddove sono stati indicati (quale oggetto di obbligatoria sottoposizione a Vas):

“a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;”.

L’art. 12 del citato decreto, a propria volta richiamato dal comma 3 prevede che: “nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.

Dalla piana lettura delle disposizioni summenzionate emerge quindi che l’art. 6 distingue la fattispecie della Vas obbligatoria - comma 2 della norma - rispetto a quella di cui al successivo comma terzo e che laddove si ravvisi la situazione normata al comma 3 si dà luogo a verifica di compatibilità, disciplinata dal successivo art. 12, mentre, laddove si verta nella fattispecie descritta al secondo comma si impone puramente e semplicemente l’obbligo di esperire la Vas.

Come si è fatto presente allorchè è stata respinta l’eccezione di irricevibilità del mezzo di primo grado, ove si sostenga che doveva puramente e semplicemente esperirsi la Vas in quanto imposta dal secondo comma della citata disposizione di cui all’art. 6 (non essendovi spazio per una “valutazione in concreto” che è invece normata dal successivo comma 3 della predetta disposizione) non rileva l’esito della verifica di esperibilità della Vas, né la omessa impugnazione della determina negativa.

La asserita incontestabilità della determina negativa non può precludere il rilievo del vizio di violazione di legge per non avere effettuato la vas laddove non v’era spazio alcuno per la verifica di esperibilità.

La valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Direttiva 42/2001/Ce del Parlamento europeo, è volta a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio.

Detta valutazione, si rende necessaria in armonia con il principio di “precauzione” direttamente discendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (per una definizione di quest’ultimo: “il cd. "principio di precauzione" fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.”- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 665-; “la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE.

L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. “-T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 663-).

Sarebbe del tutto incongruo, ad avviso del Collegio, che soggetti che non abbiano partecipato alla fase di verifica di esclusione, pur legittimati ad insorgere (in virtù del criterio della vicinitas, ovvero come nel caso oggetto della odierna delibazione giudiziale, anche in virtù della propria particolare posizione di controinteresse discendente dalla titolarità di una attività “rivale” rispetto a quella in corso di autorizzazione) avverso gli atti successivamente adottati prescindendo dalla effettuazione della Vas vedano preclusa la propria legittimazione a denunciare il detto vizio a cagione della omessa impugnazione della delibera di esclusione.

A tacer d’altro, infatti, non è assolutamente noto, al momento in cui viene adottata la determinazione di esclusione, se effettivamente il procedimento proseguirà sino all’adozione del piano o programma: è quest’ultimo, infatti, che spiega affetto lesivo nei confronti del soggetto legittimato a dolersi ed insorgere giudizialmente. La preclusione alla denuncia del vizio della omessa effettuazione della Vas “discrezionale” determinata dalla omessa tempestiva impugnazione della detta determina di esclusione, priverebbe di tutela l’interesse sostanziale e generale, pur a fronte di un atto negativo dal quale il soggetto leso è rimasto del tutto estraneo".

Consiglio di Stato su VAS e PUA

Le edicole funebri necessitano di un titolo edilizio?

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

 L’art. 94, c. 1, D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), adottato in esecuzione del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi sanitarie), prevede che: “I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente”.

 

Di conseguenza, un’interpretazione strettamente letterale della disposizione sembrerebbe escludere per le opere funebri l’applicazione del D.P.R. 380/2001, ritendo sufficiente che il progetto edilizio sia approvato dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e della ASL/ULSS competente: “L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni), e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che. ogni Comune è tenuto ad adottare (cfr. ex multis Cass. Sez. III 02.06.1983 n. 451, TAR Sicilia-Catania 18.02.1981 n. 86, TAR Abruzzo-Pescara 04.12.1989 n. 534, TAR Toscana 03.05.1994 n. 176, TAR Calabria-Reggio Calabria 06.04.2000 n. 304). Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 04.06.2004, n. 9187), confermando quanto già in precedenza asserito dalla Cassazione penale, sez. III, nella sentenza del 10.01.1990 secondo cui: “L'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni”.

 

Ma è davvero così? In realtà, la citata disposizione del regolamento di polizia mortuaria non sembra escludere ex se la necessità di un titolo edilizio, specificando soltanto la competenza del Sindaco in materia, conformandosi alla normativa prevista negli anni novanta in campo edilizio (questo perché il regolamento risale al 1990).

 

La giurisprudenza più recente, infatti, sembra richiedere uno specifico titolo edilizio in quanto le edicole funebri realizzate dai privati all’interno del cimitero, non sono ex se opere pubbliche e, di conseguenza, non costituiscono attività edilizia libera ex art. 7, lett. c, D.P.R. 380/2001: “Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici, 'individuati' interessi singolari (quelli degli assegnatari cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non si trattava, dunque, di opere 'stricto sensu' pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell'art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <<Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: [...] c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554>>).

4.3 Legittima, per conseguenza, la valutazione della loro abusività effettuata dal Comune” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13.03.2013, n. 575).

 

Conferma indiretta di ciò deriva anche dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisd., 10.06.2009, n. 534 che, con riferimento agli oneri di costruzione ex art. 9, c. 1), lett. f.) l. 10/1977 (trasfuso nel vigente art. 17, c. 3, lett. c), D.P.R. 380/2001) afferma la loro debenza non trattandosi di opere pubbliche: “Non è esentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione il titolo edilizio rilasciato ad una Confraternita per la realizzazione di una cappella cimiteriale, poiché difettano i presupposti oggettivi e soggettivi, necessariamente concorrenti, in base ai quali l'art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 riconosce il beneficio della gratuità, la cui "ratio" è quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici. Dal punto di vista soggettivo, infatti, le confraternite non perseguono un interesse generale ricadente sull'intera collettività, bensì particolare siccome afferente ai propri associati e quindi ad una determinata categoria di persone; dal punto di vista oggettivo, invece, l'opera in questione non è annoverabile tra le opere di urbanizzazione che l'ultima parte dell'art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 individua come quelle realizzate dal privato in attuazione di uno strumento urbanistico”).

 

Anche il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, nella sentenza del 26.01.2010, n. 26, giunge alle medesime conclusioni seppur con un ragionamento diverso: “Quanto alla necessità del titolo edilizio in ordine al progetto della cappella funeraria, la legittimità del regolamento comunale discende sia dal principio di sussidiarietà, che si è illustrato prima, sia da evidenti considerazioni sistematiche.

Infatti, il tenore della disciplina del DPR 380/01 è tale da attrarre nella sua sfera di applicazione ogni genere di trasformazione edilizia dei suoli e dunque non si vede quale tipo di ragione, in diritto o anche di esigenza di interesse pubblico, dovrebbe comportare una eccezione per gli edifici funerari, peraltro soggetti alla disciplina delle norme tecniche dell’edilizia, in funzione antisismica, che sono disciplinate pur sempre dal medesimo DPR 380/2001 (art. 52 e ss. ed in particolare artt. da 83 in poi).

A ben vedere, l’unica sostanziale ragione secondo la quale parte ricorrente sostiene la estraneità della disciplina in materia rispetto a quella generale, starebbe in una sostanziale specialità del DPR 285/1990, che esaurirebbe in sé la disciplina applicabile, con la conseguenza che l’autorizzazione del sindaco in esso prevista costituirebbe l’unico titolo esigibile per la costruzione del manufatto a servizio votivo dei defunti.

Si deve dare atto che tale argomentazione è fondata sulle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza più risalente (TAR Sicilia Catania, 18.02.1981, n. 88; Cassazione Penale, sez. III, 02.03.1983) e che, peraltro, anche pronunce recenti hanno mantenuto (TAR Campania, Napoli, 9187/2004).

Tuttavia, il Collegio deve sottoporre a revisione critica l’orientamento appena richiamato: invero, la “specialità” del regolamento di igiene di cui al DPR 285/1990, che trae il proprio vigore dalle norme di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, artt. da 337 a seguire, non esclude la necessità del titolo edilizio, quando il regolamento locale lo richiede.

Invero, l’art. 94 del DPR 285/1990, che prevede che i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente, ha ad oggetto l’esercizio del potere di controllo della corrispondenza del progetto con le previsioni del piano regolatore del cimitero di cui agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto, e quindi richiama, nella disciplina territoriale, all’esercizio dei poteri di controllo delle attività di trasformazione del territorio che, come si è visto, sono da ritenersi strutturalmente propri delle competenze comunali ai sensi del Dlgs 267/2000, collocandoli all’interno di un quadro generale costituito dalla regolamentazione del piano regolatore cimiteriale.

Ne consegue che l’art. 94 cit. va interpretato nel senso che non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune, pertanto, ben può riservare, in via regolamentare, l’esercizio del summenzionato potere di controllo alla disciplina procedimentale propria del DPR 380/2001, assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e condizioni all’esercizio del potere di controllo delle trasformazioni edilizie del territorio, sia in area cimiteriale che all’esterno di essa, con la conseguenza che è legittima la previsione regolamentare locale che assoggetta l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori e così via)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Calabria n. 26 del 2010

TAR Puglia Lecce n. 575 del 2013

Farmacie: la Regione può solo intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’ Ente locale

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

La vicenda giuridica che brevemente si illustra concerne la pianificazione delle sedi farmaceutiche così come rinnovata dalle ultime liberalizzazioni.

Nel dettaglio, si tratta dell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 11 del c.d. “decreto liberalizzazioni o Cresci Italia” - (D.L. 24.01.2012 n. 1) poi convertito, con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27 – che ha ad oggetto  il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie e la modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci.

Tale norma, infatti, aumenta il numero delle autorizzazioni all'apertura delle farmacie modificando il rapporto farmacie/numero di abitanti (una farmacia ogni tremila abitanti); obbliga regioni e province autonome a modificare le piante organiche delle farmacie e a bandire un concorso straordinario per la copertura delle nuove farmacie e per quelle vacanti.

In applicazione della suddetta normativa il Comune di Bergamo ha ritenuto che ricorressero le condizioni per programmare l'apertura di altre farmacie.

Dopo un'istruttoria l' Ente deliberava l'istituzione di tre nuove sedi farmaceutiche trasmettendo la deliberazione alla Regione Lombardia.

Il titolare di una farmacia bergamasca ubicata nella zona interessata all'apertura delle nuove farmacie non condivideva le scelte comunali e impugnava tutti gli atti del procedimento e soprattutto la deliberazione della Giunta comunale rilevando, tra l'altro, l'incompetenza della Giunta comunale a decidere in materia di apertura di nuove farmacie  in quanto il potere di “zonizzazione” attribuito dal “Decreto Cresci Italia” al Comune rientrerebbe nella competenza pianificatoria del Consiglio comunale ex art. 42 D.Lgs n. 267/2000.

Intanto la Regione Lombardia bandiva il concorso straordinario per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche che però veniva prontamente impugnato dalla farmacia bergamasca.

I suddetti ricorsi venivano assegnati alla seconda Sezione del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, che preliminarmente riuniva le due impugnazioni e poi le respingeva con la sentenza del 02 maggio 2013 n. 402.

I giudici amministrativi, innanzitutto, rilevano che la competenza alla pianificazione di nuove sedi farmaceutiche appartiene all'organo esecutivo dell'Ente locale ossia alla Giunta comunale. Quest'ultima, infatti, ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

Altresì il Tribunale evidenzia che, innovando rispetto al passato, l'art.11 del “Decreto Cresci Italia” ha attribuito al Comune la competenza esclusiva di individuare il fabbisogno di farmacie e di conseguenza di decidere l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

La Regione – continuano i giudici - ha solo il compito di gestione delle procedure di copertura delle sedi con un unico concorso a livello regionale e cioè di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell' Ente locale.

Da ciò deduciamo che l'attività di controllo della Regione riguarda esclusivamente gli aspetti formali degli atti necessari e non si estende al merito delle scelte operate dal Comune che resta l'unico titolare di decidere sulla pianificazione di sedi farmaceutiche sul proprio territorio.

di Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

TAR_Lombardia,_Brescia_n._402_del_2013

Perchè il proprietario incolpevole è lo stesso destinatario dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 541 del 2013.

Scrive il TAR: "da rigettare è il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che il proprietario dell’immobile abusivo, laddove non sia responsabile dell’abuso, non possa essere destinatario dell’ordine di demolizione. E ciò, interpretando il disposto dell’art. 29 del Dpr 380/2001 nella parte in cui individua nel “responsabile dell’abuso” il soggetto destinatario delle sanzioni previste. Va rilevato, infatti, come l’art. 29 non ricomprenda tra i soggetti destinatari di dette sanzioni il proprietario dell’immobile abusivo. Affinchè il proprietario acquisisca la connotazione di “responsabile” è  del tutto evidente che nei suoi confronti debba potersi ascrivere una qualche responsabilità, per aver egli concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori illegittimi alla realizzazione dell’abuso contestato. Detta disciplina risulterebbe applicabile se ci si limitasse ad un esame letterale della sola disposizione di cui all’art. 29 del Dpr 380/2001. Tuttavia, è necessario rilevare come il successivo art. 31 prevede che .."Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3".  E’ allora chiara l’esistenza di una precisa scelta del legislatore diretta a ricomprendere il proprietario tra i soggetti destinatari dell’ordine di demolizione a prescindere o meno se vi sia stato un suo concorso nella realizzazione dell’abuso. Detta scelta trova la sua ratio nella considerazione per cui il proprietario è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull’immobile, ed eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato, non potendo sottrarsene adducendo l’esclusiva responsabilità di terzi, o del precedente proprietario e venditore. L’ordine di demolizione ha, infatti, una natura non personale ma reale, seguendo oggettivamente la cosa abusiva e il suo rapporto proprietario, e non mira a colpire l’attività del costruire illegittimamente svolta e quindi a irrogare una sanzione afflittiva al responsabile dell’abuso (come le sanzioni penali), bensì ad eliminare una situazione obiettivamente antigiuridica. Esso non ha, dunque, una funzione afflittiva, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato e, in quanto tale, ricade direttamente sul soggetto che si trova in rapporto qualificato con il bene (il proprietario per l’appunto), a nulla rilevando l’intervenuta alienazione dell’immobile da parte di chi ha compiuto l’abuso. L’eventuale alienazione dell’immobile determina il venire in essere della possibilità per l’acquirente di rivalersi nei confronti del venditore tutte le volte che ne dovesse derivare un danno patrimoniale anche riconducibile all’avvenuta demolizione. Né può giovare all’acquirente lo stato di buona fede (ignoranza) in cui eventualmente versava all’atto della stipula, per avere il venditore  falsamente dichiarato la persistente pendenza della pratica di condono. Tale falsa dichiarazione del venditore (e il correlativo stato di buona fede dell’avente causa), infatti, può costituire valida causa di invalidità del contratto sotto il profilo civilistico, ma non è idonea a consentire all’acquirente di contestare il provvedimento sanzionatorio amministrativo".

sentenza TAR Veneto 541 del 2013

Riepilogo sulle zone di attenzione del PAI

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

 Il Piano di Assetto Idrogeologico, alle norme di attuazione precisa:

art.4: classifica le aree del territorio assegnando diverse condizioni di pericolosità/ rischio, e in relazione a questo fissa un regime di vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia (che distingue dall'art. 8 in poi).

All'art.5 indica le zone di attenzione: sono zone in cui vi sono informazioni di dissesto, ma manca la classe di pericolosità..

La classe di pericolosità è associata con la procedura dell'art.6.

Quale disciplina nel frattempo?

 Le zone di attenzione sono aree per le quali il piano – nel corso della sua redazione - ha acquisito elementi di criticità idraulica e geologica (e la relazione tecnica allegata al piano ne indica le fonti). Sono aree dove si è inteso segnalare la necessità di effettuare specifici approfondimenti finalizzati ad una meditata definizione delle problematiche, e dovrà essere determinato il livello di pericolosità, secondo i criteri che la relazione illustra al parag.2.1.

 Le fattispecie:

- il Comune ha uno STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE E DEVE APPLICARLO 8art. 5 comma 3):

qui la valutazione riguarda la singola concessione/intervento.

Se il PAI "sovrappone " in una area comunale una zona di attenzione: la normativa da applicare è quella dell'art. 8 del PAI.

I commi 3 e 4 dell'art.8 indicano alcuni interventi (urbanistico/edilizi) che sono in ogni caso vietati nelle zone di attenzione; per gli altri intervento occorre valutare caso per caso la compatibilità tra la specifica tipologia di dissesto della zona e l'intervento in questione.

(salvo, si ribadisce il divieto dei commi 3 e seguenti dell'art.8).

La stessa previsione è riportata anche all'art. 11 delle norme del PAI , al comma 2.

La valutazione caso per caso della compatibilità con le previsioni del PAI dovrà essere espressa , motivata, logica e congrua, a rischio della illegittimità del titolo rilasciato.

Appare allo scrivente che troverà valorizzazione in questo senso la previsione dell'art 52 comma 1 lett.c del T.U.380/2001.

In ogni caso contestualmente il Comune deve avviare la procedura di associazione della classe di pericolosità con la procedura dell'art.6 (salva la responsabilità per dolo/ colpa grave).

  - Se si sta REDIGENDO IL PIANO:

(art.5 comma 4) : devono essere valutate le condizioni di dissesto compatibilmente con le previsioni urbanistiche;

La verifica è trasmessa in Regione (ipotesi C dell'art.6 comma 1), e la Regione fa una proposta che può concludersi con l'accertamento che le previsioni urbanistiche sono compatibili con le previsioni urbanistiche (senza assegnare nessun grado di pericolosità) oppure avvia la procedura per assegnare  la classe di pericolosità

 La circolare regionale del 22 marzo 2013 indica le ipotesi in cui la questa valutazione e avvio della procedura per l'assegnazione della zona di pericolosità può essere rinviata dopo la redazione del PAT alla redazione del PI (ma non oltre).

La stessa circolare  indica come tali zone vadano indicate nella cartografia del Pat, prevedendo che tra le condizioni per considerarle idonee sia previsto l'espletamento della procedura per l'assegnazione del grado di pericolosità.

Si rinvia alla stessa circolare che esplica chiaramente la valenza giuridica del PAI come piano sovraordinato (art. 65 del dlgs 152/2006; art.3 legge reg.11/2004). 

Appare allo scrivente che eventuali incoerenze tra le previsioni del PAT e le esigenze di cautela connesse alle zone di attenzione (ma più ancora alle altre zone con assegnazione di classe di pericolosità/ rischio) del PAI possono essere oggetto di modifiche d'ufficio in sede di approvazione (art-. 14 comma 6 l.r.11/2004, ma gli stessi poteri possono esplicarsi anche in sede di copianificazione).

Va ricordato che la relazione precisa che “dove vi sia sovrapposizione tra le aree P1 con zone di attenzione idraulica è stato scelto, per il principio di cautela, di dare priorità alle zone di attenzione, in quanto per esse l'attività di pianificazione necessita di opportuni approfondimenti. I cui esiti non sono noti a priori.

avv. Paola Mistrorigo - Provincia di Vicenza

Realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle zone di attenzione PAI

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Con il parere n. 2dis/2013 dei Comitati Tecnici dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino del fiume Adige in seduta congiunta, è stata chiarita la portata applicativa dell’art. 8 delle norme di attuazione relative al PAI, in riferimento al divieto di “realizzare locali interrati e seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

In tale riunione si è precisato che: “l’obbligo di non fare non viene pertanto indirizzato alla realizzazione indifferenziata di locali interrati o seminterrati in aree classificate pericolose e/o nelle zone di attenzione, ma risulta funzionalmente connesso alle caratteristiche specifiche che possono essere riscontrate nell’ambito territoriale oggetto dell’intervento. Ne consegue che tanto si potrà ritenere sussistere un divieto di realizzazione dei locali de quibus quanto non si potranno approdare, nella progettazione e nell’attuazione degli interventi, puntuali accorgimenti tecnici idonei alla mitigazione della pericolosità, alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, alla protezione degli abitanti anche mediante la creazione di rapide vie di fuga”.

In conclusione ne emerge “un sistema di prevenzione e tutela del territorio che  il Piano per l’Assetto Idrogeologico ha strutturato in ragione di singole specificità territoriali e nell’ambito delle quali possono sussistere specifiche tipologie di pericolo. Pertanto, nelle aree classificate a pericolosità media e moderata così come nelle zone di attenzione, la programmazione e la modalità di realizzazione di interventi aventi ad oggetto locali interrati e seminterrati, che, considerati nella loro singolarità, si ispiri sia in fase progettuale che in quella esecutiva, a fronte di un’apposita relazione predisposta da tecnici abilitati, a prioritarie finalità di difesa e incolumità, non può ritenersi oggetto di un divieto preventivo e assoluto ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera f.

Intrinseco carattere preclusivo alla realizzazione di locali interrati e seminterrati deve invece riconoscersi al dettato degli art. 9 e 10 relativi, rispettivamente alle aree classificate a pericolosità molte elevata P4 e a quelle a pericolosità elevata P3, non rientrando, tali interventi, tra quelli che vengono specificatamente annoverati in entrambi gli articoli e che possono essere esclusivamente consentiti nelle aree P3 e P4”.

dott.sa Giada Scuccato

parereCT2dis-2013

Quando si può impugnare direttamente il bando di gara?

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Nel post del 05 febbraio 2013, si sottolineava una prima inclinazione della giurisprudenza (CdS, sez. VI, ordinanza n. 634 del 1.03.2013) verso un’impugnazione (generale) del bando di gara entro gli ordinari termini decadenziali, in quanto: “con la domanda di partecipazione alla gara le imprese concorrenti divengono titolari di un interesse legittimo, quale situazione soggettiva protetta corrispondente all’esercizio di un potere, soggetto al principio di legalità ed esplicato, in primo luogo, con l’emanazione del bando. A qualsiasi vizio di quest’ultimo si contrappone, pertanto, l’interesse protetto al corretto svolgimento della procedura, nei termini disciplinati dalla normativa vigente in materia e dalla lex specialis; l’inoppugnabilità della disciplina di gara contenuta nel bando, alla scadenza degli ordinari termini decadenziali, appare dunque conforme alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che detti termini presuppongono, affinché l’interesse pubblico sia perseguito senza perduranti margini di incertezza, connessi ad eventuali impugnative”. Tale orientamento però è stato indirettamente smentito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8/2013 (si veda il post del 6 maggio 2013).

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 491, ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “fermo restando che i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato, è necessario procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano - indistintamente a tutti i concorrenti - una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica, giacché in tali casi (nei quali non rientra quello di specie) si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara (cfr. CdS, IV, 7.11.2012 n. 5671)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 491 del 2013

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