Author Archive for: SanVittore

Nel caso di silenzio sull’accesso agli atti, se questi vengono resi disponibili dopo il ricorso, la P.A. viene condannata a pagare le spese

28 Nov 2012
28 Novembre 2012

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1444 del 2012, resa in un caso nel quale la P.A. è rimasta silenziosa su una richiesta di accesso agli atti.

L'interessato ha proposto un ricorso al TAR e la P.A. si è solo allora affrettata a rende disponibili i documenti.

Il TAR ha preso atto della vicenda e ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando però l'amministrazione a pagare le spese di lite: "Atteso che i documenti richiesti sono stati resi disponibili soltanto a seguito della proposizione del ricorso, si dispone che le spese di lite siano a carico dell’amministrazione intimata, nella somma di € 1500,00 (millecinquecento/00)".

Segnalo che in alcune casi da me visti, il procuratore della Corte dei Conti del Veneto ha ritenuto che questo configuri un danno erariale cagionato con colpa grave.

D.M.

sentenza TAR Veneto 1444 del 2012

Nota sulla zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

28 Nov 2012
28 Novembre 2012

L’art. 94, c. 1 e 6, D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) disciplinano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano: “1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione” (...) “6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”.

L'A.T.O. Brenta (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Brenta) è uno degli 8 Ambiti in cui la Legge regionale Veneto 27.03.1998 n. 5 ha suddiviso il territorio del Veneto. Essa è costituita da un Consorzio di 73 Comuni e 3 Province e si occupa della tutela del bacino del fiume Brenta che si estende su una superficie di 167.922 ettari nell'alta pianura alluvionale veneta. Il territorio dell’A.T.O Brenta è delimitato, sostanzialmente, a nord-ovest dal comprensorio dell'Altopiano dei Sette Comuni e a nord dalla Valsugana giungendo alle propaggini sud orientali del Monte Grappa. L'Ambito si prolunga verso sud fino alle porte di Padova e ad est fino alla parte settentrionale dei Colli Euganei.

L’Autorità d’Ambito A.T.O. Brenta non ha ancora identificato espressamente e specificatemene le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto per salvaguardare le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, che devono poi essere recepite/individuate dalla Regione Veneto. Di conseguenza, la zona di rispetto per realizzare le attività previste dall’art. 94, c. 4 D. lgs. 152/2006, nei casi sotto elencati, devono rispettare la distanza di 200 m. dal punto di captazione o di derivazione dell’acqua :

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta,

 Quanto esposto è altresì affermato dalla conferenza Stato-Regioni del 12.12.2002, recante “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152” - articolo abrogato dal D. Lgs. 152/2006 - , che all’art. 1, c. 2 stabilisce: “In assenza della delimitazione definitiva della zona di rispetto da parte delle Regioni resta comunque ferma l'estensione stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”; inoltre all’allegato 4, in ordine ai criteri per la delimitazione della zona di rispetto, prevede che “qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all’allegato 2, titolo, 1, punto 3, lettera a),” - secondo cui il criterio geometrico di norma va adottato “per la delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti” - “la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m. con centro nel punto di captazione, che si estende ideologicamente a monte dell’opera di presa ed è delimitata verso valle dalla isoipsa passante per la captazione”.

La stessa giurisprudenza, inoltre, in assenza dell’individuazione regionale di fasce di rispetto specifiche previste dall’art. 21 D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 affermava: “Si sostiene, in proposito, che tutta l’attività svolta dalla società ricorrente è esterna alla fascia di rispetto di 200 metri dal pozzo denominato “Gallina”, la cui acqua è utilizzata per consumo umano. Dispone il settimo comma dell’art. 21 della D.L.vo n. 152/1999 che “in assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”. Dalla disposizione di legge riportata discende, pertanto, che il raggio di 200 metri va calcolato non dal piano di campagna ma dal punto di captazione delle acque. Ora, poiché il pozzo di cui trattasi è equipaggiato da una pompa sommersa, posta a quota di meno 170 metri dal piano di campagna, la fascia di rispetto va individuata da tale punto di captazione per un’estensione di 200 metri”(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 21.06.2005, n. 1026).

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Palermo 21.06.2005 n. 1026

In materia paesaggistica l’espressione “per tipologia e materiali alterano negativamente il sito” non è una motivazione sufficiente per un diniego

27 Nov 2012
27 Novembre 2012

E bisognava proprio farselo dire dal TAR?

Comunque, se qualcuno avesse avuto dei dubbi, adesso non ha più alibi, dopo la sentenza del TAR Veneto n. 1438 del 2012.

Scrive il TAR: "la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).
Ciò che deve ritenersi necessario perché l'atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile".

Del resto, sono 22 anni che l'articolo 3, comma 1, della L. 241/90 stabilisce che: "1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Qualche volta basterebbe leggere le disposizioni di legge e  avere voglia di applicarle.

D. M.

sentenza TAR Veneto 1438 del 2012

In assenza di un’espressa previsione localizzativa nel PRG comunale, gli impianti fotovoltaici possono essere localizzati in tutte le zone agricole

26 Nov 2012
26 Novembre 2012

Con un provvedimento della Giunta della Regione Veneto del  marzo 2010, emessa in esito ad apposita conferenza di servizi, una società  è stata autorizzata, ex art. 12 D.lgs 387/03, alla realizzazione ed all’esercizio, su area di circa 120 ha, insistente su z.t.o. agricola E2, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Avverso tale autorizzazione hanno proposto ricorso due persone fisiche rispettivamente proprietario ed affittuario di un’area agricola, coltivata a cereali, limitrofa a quella interessata dall’impianto, nonché la Federazione Coldiretti del Veneto.

Il TAR Veneto, con la sentenza 1439 del 2012, ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva di tuti i ricorrenti, che non hanno dimostrato di avere un interesse specifico all'impugnazione (ma solo interessi vari di tipo generico).

In particolare, le persone fisiche avevano prospettato un danno potenziale, costituito dalla limitazione delle possibilità di sviluppo delle loro attività, conseguente al progressivo ridimensionamento delle aree agricole destinate alle colture e al progressivo aumento dei prezzi dei terreni agricoli, causati dell’installazione degli impianti fotovoltaici.

Per quanto riguarda la Coldiretti, il TAR scrive: "Con riferimento, invece, alla posizione della Federazione Coldiretti, la difesa della parte ricorrente ha rappresentato come quest’ultima organizzazione abbia quale finalità statutaria la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività agricola e che l’insediamento indiscriminato su aree agricole degli impianti fotovoltaici è causa di danni per tutta la categoria degli agricoltori. Tali danni sarebbero costituiti, in particolare, dal “costante ridimensionamento delle aree agricole destinate alle colture, dal progressivo aumento dei prezzi dei terreni agricoli, con conseguente delocalizzazione della stessa attività agricola ed un progressivo disincentivo allo sviluppo agricolo del territorio”.
Ritiene il Collegio che anche in tal caso vengano prospettate più delle generiche petizioni di principio che una dimostrata ed effettiva compromissione degli interessi dei coltivatori diretti.
Infatti, non vi è alcuna dimostrazione dell’aumento dei prezzi dei terreni agricoli, né alcuna indagine che attesti l’entità del denunciato fenomeno di “costante ridimensionamento delle aree destinate all’agricoltura” cagionato dall’installazione “indiscriminata” degli impianti fotovoltaici in dette aree.
Inoltre, la riduzione dei terreni destinabili alle colture agricole che si potrebbe astrattamente apprezzare, in alcuni casi, in un ristretto ambito territoriale, non è certo una conseguenza delle delibere di giunta impugnate (che peraltro dettano disposizioni solo procedurali e organizzative in materia di autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici) e dei conseguenti provvedimenti autorizzatori del tipo di quello oggi impugnato, bensì, semmai, della stessa scelta di incentivare la produzione di energia pulita effettuata a livello nazionale e prima ancora europeo; potendo, difficilmente, gli impianti fotovoltaici essere collocati altrove rispetto alle aree agricole che, per la loro conformazione, presentano una naturale idoneità ad ospitare pannelli fotovoltaici (tolte le aree agricole rimarrebbero, infatti, solo le aree industriali, le cave dismesse o i siti contaminati).
Non a caso il comma 7 dell’art. 12 del Dlgs n. 387/03 prevede che gli impianti in oggetto “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.
Anche nelle “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, dettate dal D.M. 10 settembre 2010 (successivo all’autorizzazione impugnata), si fa divieto alle Regioni di considerare le aree agricole, in quanto tali, non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, mentre, l’individuazione della non idoneità dell’area deve essere operata dalle Regioni attraverso “un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico – artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti..”.
Da tale contesto normativo emerge, dunque, una naturale compatibilità della destinazione agricola dei fondi con l’installazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Spetterà poi alle Regioni (oggi che sono state adottate le predette linee guida) ed ai Comuni, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, rispettivamente, l’individuazione di aree c.d. non idonee, da una parte, e di quelle specificamente destinate ad impianti, dall’altra. Fermo restando, tuttavia, che, in assenza di un’espressa previsione localizzativa nel PRG comunale, com’è nel caso di specie, gli impianti fotovoltaici possono essere localizzati in tutte le zone agricole del territorio comunale".

sentenza TAR Veneto 1439 del 2012

Dove reperire informazioni sulle barriere architettoniche

26 Nov 2012
26 Novembre 2012

Tra le iniziative particolarmente qualificanti della L.R. veneta 12.07.2007 n. 16 vi è quella prevista dall'art. 18, peraltro mutuata dalla previgente normativa, che demanda alla Giunta l'istituzione di un Centro Regionale di Documentazione sulle Barriere Archittetoniche.

I compiti del Centro spaziano dalla raccolta e catalogazione, ai fini di una pubblica fruizione, di soluzioni edilizie e tecniche volte a migliorare l'accessibilità di edifici pubblici e privati, alla promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al perseguimento degli obiettivi della Legge.

Il Centro è attivo, fin dal 1996, presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici che ne ha gestito le funzioni sia in collaborazione con il Centro A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici di S. Bortolo di Vicenza, sia, nell'ultimo periodo, in forma autonoma.

La gestione del Centro è stata affidata all’Azienda Ulss n. 17 di Este (PD) fino al 31/08/2010 secondo le modalità previste da apposita convenzione.

Dal 1 Settembre 2010 il Centro c/o l'Azienda Ulss n.17 di Este è chiuso.

Fino a nuove disposizioni il servizio di consulenza allo sportello è momentaneamente sospeso e l'indirizzo di posta elettronica info@venetoaccessibile.it non è più attivo.

Penso che data la specificità del quesito, sia il caso di proporlo alla Commissione Barriere Architettoniche nazionale.

La legge 9 gennaio 1989 n. 13 ha previsto una Commissione di studio per l’esame e l’elaborazione delle proposte relative alla normativa tecnica in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
 
L’organismo è stato  recentemente ricostituito con i seguenti componenti:Presidente
arch. Costanza Pera        
Presidente II Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici - Ministero Infrastrutture e Trasporti
arch. Giampiero Destro Bisol
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Edilizia Statale
ing. Luigi Mandracchia
Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Legislativo
dott. Maurizio Cruciali
Ministero dell’Economia e delle Finanze
dott. Romolo De Camillis
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio di Gabinetto
dott. Roberto Dall'Armi
Rappresentante Conf. Presidenti delle Regioni e Province Autonome
per. Ind Renato Dellai
Rappresentante Conf. Presidenti delle Regioni e Province Autonome
arch. Ombretta Goitre
Rappresentante Conf. Presidenti delle Regioni e Province Autonome
geom. Antonio Larocca
Rappresentante Conf. Presidenti delle Regioni e Province Autonome
ing. Daniela Saverino
Rappresentante Conf. Presidenti delle Regioni e Province Autonome Compito della Commissione è determinare le soluzioni ai problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa tecnica per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché  l’elaborazione delle proposte di aggiornamento e di modifica della normativa stessa, per sostenere e promuovere condizioni di pari opportunità e di inclusione sociale delle persone con disabilità.

Per consultare i quesiti risolti:

 
 
Per contatti:
Commissione di Studio per l’esame e l’elaborazione delle proposte relative alla normativa tecnica in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Via Nomentana, 2 00161 Roma
e-mail barrierearchitett@mit.gov.it
 
tel. 06.44124313 – fax 06.44124349
 Dott. David De Arena

Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma primo, lett. b) e c) del codice dei contratti, se incomplete (e non del tutto mancanti), possono esssere integrate

26 Nov 2012
26 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1422 del 2012 esamina un  caso nel quale un soggetto ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38, I comma, D.Lgs. n. 163 del 2006, incompleta, in quanto priva della declaratoria di insussistenza della fattispecie prevista alla lett. “m ter” della richiamata norma.

La stazione appaltante non ha escluso l'offerta, ma la consentito l'integrazione, ai sensi dell'art. 46 del codice e il TAR ha ritenuto corretta questa soluzione: "è corretto e ragionevole il ricorso della stazione appaltante al potere di integrazione documentale di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 163 del 2006 nell'ipotesi in cui le dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente a norma dell'art. 38, comma primo, lett. b) e c) del medesimo testo di legge da parte dei soggetti ivi contemplati, siano non già del tutto mancanti, ma, piuttosto, incomplete e, quindi, suscettibili di essere integrate (CdS, III, 8.6.2012 n. 3393)".

sentenza TAR Veneto 1422 del 2012

La lottizzazione abusiva cartolare in assenza di opere

23 Nov 2012
23 Novembre 2012

L'articolo 30 del DPR 380 del 2001 si occupa della lottizzazione abusiva, stabilendo che: "Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".

I commi 7 e 8 dell'articolo 30 stabiliscono che :"7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8".

In precedenza la lottizzazione abusiva era disciplinata dall'articolo  18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5896 del 2012 si occupa della lottizzazione abusiva cartolare, vale a dire della lottizzazione che avviene mediante il semplice frazionamento del terreno. Nel caso specifico, i proprietari di un terreno di mq. 11.950 ne avevano semplicemente venduto metà ad altri soggetti e il Sindaco di Roma aveva ordinato la sospensione della lottizzazione e l’immediata interruzione delle eventuali opere in corso, con connesso divieto di disporre dei suoli e delle opere e conseguente acquisizione gratuita del terreno al patrimonio disponibile del Comune.

Gli acquirenti si erano difesi sostenendo essere loro intendimento esercitare esclusivamente attività agricola nel terreno in questione e che la superficie venduta era tale da escludere l’intento edificatorio.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II, respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato, però, ha accolto l'appello e riformato la sentenza, con la seguente motivazione: "Il Comune appellato ha ravvisato la lottizzazione abusiva sulla base della dimensione dei due lotti, risultanti dalla vendita, della vicinanza alla città e della professione delle parti, nessuno dei quali risulta essere agricoltore.

L’impostazione del Comune è stata condivisa dal primo giudice, il quale ha sottolineato l’irrilevanza dell’assenza di opere edilizie.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

E’ vero che la lottizzazione abusiva può essere individuata anche qualora non ricorrano tutti gli indici di riconoscimento individuati dall’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e, nella Regione Lazio, dall’art. 1 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 34 (normativa vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato) di cui peraltro occorrerebbe valutare la vigenza alla luce delle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale (si veda la giurisprudenza richiamata dal Comune nei propri scritti difensivi).

Peraltro, osserva il Collegio come il più recente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (C. di S., III, 10 settembre 2012, n. 4795) sottolinei come nel caso della cosiddetta lottizzazione cartolare, consistente nella sola vendita di terreni, senza la realizzazione di manufatti, l’intento di lottizzare debba essere accertato univocamente.

Tale accertamento è mancato nel caso di specie, in quanto gli elementi raccolti non evidenziano con la dovuta nettezza la finalizzazione a scopi abusivi della vendita stipulata dagli appellanti.

Invero, i due lotti risultanti dalla divisione sono entrambi di superficie superiore a quella minima al di sotto della quale la lottizzazione abusiva può considerarsi presunta.

Soprattutto, la loro dimensione (oltre cinquemila metri quadri ciascuno) non consente la costituzione di un’azienda agricola autonoma, ma è certamente compatibile con la pratica dell’agricoltura nel tempo libero, a scopo di svago.

In tale ottica, la vicinanza alla città può costituire la conferma della volontà di utilizzare comodamente l’area nel tempo libero, ed è ovvio che un’attività non professionale viene svolta da chi ha un’altra occupazione principale.

Potrebbe essere obiettato, in contrario senso, che i principi sulla lottizzazione abusiva trovano fondamento nella necessità di prevenire la creazione di situazioni che rendono eccessivamente difficile la realizzazione dei necessari controlli sull’attività edilizia.

L’osservazione appare fondata, ma deve anche essere osservato come tale esigenza di carattere sostanzialmente preventivo non può giungere fino all’introduzione di un sostanziale divieto di disporre liberamente della proprietà privata in assenza di comprovati motivi.

Occorre ribadire, quindi, che nel caso di specie la compravendita ha interessato solo due parti per la creazioni di lotti di dimensioni non certo infime.

L’affermata necessità di prevenzione non risulta, quindi, pregiudicata".

sentenza CDS 5896 del 2012

La documentazione del requisito del fatturato negli appalti di servizi privi di attività progettuale

23 Nov 2012
23 Novembre 2012

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 14 novembre 2012, n. 1375, afferma che una società aggiudicataria di un appalto di servizi, non implicante lo svolgimento di attività progettuale, per comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dal bando di gara, non può avvalersi di quanto previsto dall’art. 253, c. 15, D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

Il T.A.R. Veneto chiarisce come tale disposizione trovi applicazione soltanto per gli affidamenti aventi ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 specificatamente intitolato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

Nel caso di specie, infatti, “l’affidamento in questione non impone lo svolgimento di attività progettuale, essendo invero la prestazione oggetto di gara esclusivamente rivolta all’espletamento di un “servizio di consulenza” in materia ambientale” (...) “Conseguentemente, non rientrando i servizi da appaltare nella previsione di cui al richiamato art. 90, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria non avrebbe potuto giovarsi della disciplina di cui all’art. 253, comma 15, del medesimo decreto legislativo, al fine documentare il possesso del requisito speciale del fatturato richiesto dalla stazione appaltante ex art. 41 del codice dei contratti pubblici”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto, sez. I, 1375 del 2012

I cimiteri e le opere connesse rientrano nella urbanizzazione primaria

22 Nov 2012
22 Novembre 2012

Le opere di urbanizzazione primaria costituiscono l’insieme dei lavori necessari a rendere un’area idonea all’utilizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale.

L’art. 4 della legge 29.09.1964 n. 847, elenca le opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

Gli artt. 7 e 7-bis, D.P.R 380/2001, inoltre, prevedono che: “7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o  di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni”.

Si sottolinea che l’atto di indirizzo della Regione Veneto “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione”, pubblicato nel B.U.R. Veneto del 22.10.2004 n. 105, alla lettera h - Opere di urbanizzazione, definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non contiene alcuna espressa menzione dei cimiteri e delle aree connesse quali opere di urbanizzazione primaria.

Ciononostante, ex art. 26 bis D.L. 415/1989 convertito dalla legge 38/1990, alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati gli impianti cimiteriali: “1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni”.

Sebbene il D.P.R 803/1975 sia stato abrogato, attualmente la definizione degli impianti cimiteriali si rinviene nell’art. 56 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - che riproduce sostanzialmente l’abrogato art. 54 – il quale permette di affermare che gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie, siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria: “ 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché' impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici”.

dott. Matteo Acquasaliente

Può il Sindaco che ha rinunciato alla indennità di funzione percepire l’indennità di fine mandato?

22 Nov 2012
22 Novembre 2012

Per risolvere la questione è fondamentale ricordare la distinzione tra le due: l’indennità di fine mandato è va corrisposta all'atto della cessazione del mandato del sindaco senza alcuna richiesta da parte dell'interessato. Quando un sindaco viene rieletto va corrisposta alla fine del primo mandato (Parere 09/02/2009 prot. Nr. 15900/TU/82 del Ministero dell’Interno) a valere sul bilancio dell’esercizio nel quale si verifica la conclusione. L’indennità di funzione è stabilita dall’art. 82 del T.U.E.L. come diritto carattere economico derivante dalla qualifica di amministratore locale, differenziato in relazione alla carica ricoperta.

La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto nella deliberazione n. 585/2012/PAR del 10 settembre 2012 ha concluso che non intende discostarsi dalle decisioni precedentemente prese da altre Sezioni (così Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 15/2009) e che, anzi, le stesse “vanno interpretate alla luce di un recente, accentuato sfavore per le spese della politica, del quale questa Sezione si è fatta interprete con le delibere n. 283/2012/PAR del 24/04/2012 e 435/2012/PAR del 3/07/2012, sono nel senso che non possa essere corrisposta l'indennità di fine mandato al Sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione”.

dott.sa Giada Scuccato

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