Author Archive for: SanVittore

Questioni in materia di condanne penali ed esclusione dalle gare

22 Apr 2013
22 Aprile 2013

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 493, riconosce che la stazione appaltante può prevedere - a pena di esclusione - anche requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 38, c. 1 ter, 2 e 3, D. Lgs. 163/2006 in materia di condanne penali.

Nel caso di specie, nella lettera d’invito inviata ai partecipanti, la stazione appaltante aveva chiesto di dichiarare l’esistenza di tutti i precedenti penali, specificando che avrebbero dovuto essere indicate “non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi ‘reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale’, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante”.

Il T.A.R. Veneto a riguardo ritiene che: il bando di gara ha quindi imposto ai partecipanti alla gara una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione.

Ad avviso del Collegio, in siffatte ipotesi la causa di esclusione non è soltanto quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una prescrizione prescritta dal bando, sicché nella fattispecie in esame l’omessa dichiarazione relativa alle condanne penali riscontrate dalla stazione appaltante in capo agli amministratori dell’odierna ricorrente, rappresenta una legittima causa di esclusione in quanto viene violata una puntuale clausola del bando posta a pena di esclusione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905)”.

 Con riferimento alla censura secondo cui, nella lettera d’invito, non era chiaro che il mero decorso del tempo non estingue il reato c.d. patteggiato, il Collegio afferma che: “Quanto alla necessità che l’estinzione debba essere dichiarata dal competente giudice penale, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo, basta richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la riabilitazione (combinato disposto dalgi artt. 683 cpp e 178 cp) e l’estinzione del reato (combinato disposto dagli artt. 676 cpp e 151 seg. cp) per decorso del termine di legge devono essere giudizialmente dichiarate, giacché il giudice di sorveglianza nel primo caso e il giudice dell’esecuzione nel secondo caso sono gli unici due soggetti ai quali l’ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, in mancanza, la dichiarazione di assenze di condanne penali equivale a dichiarazione mendace e giustifica l’esclusione del concorrente che l’abbia resa” (Cons. St., sez. V,20.10.2010, n. 7581)”.

Infine, il motivo di gravame secondo cui le sanzioni accessorie irrogate dalla stazione appaltante (escussione della cauzione, segnalazione alla A.V.L.P. e cancellazione temporanea dall’Albo fornitori) non dovrebbero essere applicate laddove “l’omissione da parte del concorrente derivi da un errore circa l’interpretazione del bando di gara ed il requisito mancante sia nondimeno posseduto”, è smentito dal T.A.R. Veneto il quale asserisce che: “Anche la suesposta questa doglianza è insuscettibile di essere accolta avendo, al riguardo, la giurisprudenza, anche di questo Collegio, definitivamente chiarito che in tema di gare d’appalto, allorché sia stata omessa la dichiarazione circa la condanna subita dal rappresentante del concorrente, condanna che, rientrando fra quelle individuate dall’art. 38 d.lgs. 163/06, non riguardi un reato nelle more estinto ai sensi e per gli effetti dell’art. 676 c.p.p., non rileva l’ignoranza o la buona fede del soggetto tenuto alla dichiarazione, ed è pertanto legittimo, oltre che il provvedimento di esclusione, anche l’irrogazione delle sanzioni accessorie (cfr., T.A.R. Veneto, sez. I, 10.09.2010, n. 4681)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 493 del 2013

Chi sono i “familiari” previsti dal Piano casa?

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

Chi sono i familiari previsti dal Piano casa?

L’articolo 8 della l. r. Veneto 9 ottobre 2009 n. 26, successivamente modificato dall’articolo 7 della l. r. Veneto 8 luglio 2011 n. 13, contiene un’interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della l. r. Veneto 8 luglio 2009 n. 14 (c.d. Piano casa), disponendo che:

Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità”.

La legge, tuttavia, non specifica il concetto di familiari: essi, dunque, comprendono solo il coniuge ed i figli o anche gli altri parenti e/o affini?

Il Comune di Malo, nella deliberazione della Giunta comunale del 28.11.2011 n. 58, recante: “Legge regionale n. 14/2009 “piano casa” come modificata dalla legge regionale n. 13/2011. approvazione delle modalità di applicazione del “piano casa” nel territorio del comune di malo”, nell’allegato A, contenente le “Modalità applicative - Legge Regionale 13/2011 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L. R. 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche”, adempimenti di competenza comunale ai sensi dell’art. 6 comma 1 e art. 8 comma 4 della stessa L.R.13/2011”, sancisce che: “Prima casa di abitazione: si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Per familiari si intendono i parenti entro il primo grado (genitori e figli) così come definiti dall’art. 59, 1, lett. e) del D.Lgs. 446/97” (art. 2, lett. h)).

L’articolo da ultimo citato prevedeva che: “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: (...) e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”.

 Il D.L. 6.12.2011 n. 121, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214, tuttavia, ha abrogato la lettera e) dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997.

 Una soluzione potrebbe essere l’applicazione analogica al c.d. Piano casa di quanto previsto dall’art. 5, c. 5, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) secondo cui:Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”?

Qualcuno ha altre soluzioni?

dott. Matteo Acquasaliente

Delibera ed Allegato A del Comune di Malo

 

Elezione dei Sindaci, dei Consigli Comunali e Consigli Circoscrizionali 2013: nuova disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

In vista delle elezioni comunali fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 258/13 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85, 11 aprile 2013) ha emanato le “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013”.

Le disposizioni del provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per la prossima primavera/estate, e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

Il provvedimento stabilisce che le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale, devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

Sorvolando sulla minuziosa disciplina relativa ai messaggi politici (per la quale si invita alla lettura dell’intero atto), è opportuno ricordare che l’Autorità Garante ha precisato, anche, i compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni relativi all’attività di vigilanza e le successive sanzioni in conseguenza delle eventuali violazioni.

dott.sa Giada Scuccato

258_13_CONS_Regolamento_elezioni_comunali

Gli oneri per la sicurezza devono essere indicati nell’offerta, a pena di esclusione

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

L’art. 86, c. 3 bis, D. Lgs. 163/2006 recita: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.

Il T.A.R. Veneto, con l’ordinanza del 12 aprile 2013 n. 189, riguardante l’appalto di lavori pubblici per il “Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e del torrente Timonchio - Esercizio Finanziario 2012”, sottolinea che: “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal Consiglio di Stato, le imprese partecipanti ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico debbono indicare nell’offerta gli oneri economici da rischio specifico e ciò in considerazione del carattere imperativo del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;

pertanto, in considerazione del carattere immediatamente precettivo delle citate disposizioni (che prescrivono di indicare distintamente in sede di offerta i costi di sicurezza in questione), gli atti di gara devono intendersi eterointegrati dalle disposizioni medesime, imponendosi, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura di gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

ordinanza TAR Veneto 189 del 2013

Cosa sono le “delegazioni comunali” tra le opere di urbanizzazione secondaria?

18 Apr 2013
18 Aprile 2013

L’art. 4 della l. 847/1964 e l’art. 16, c. 8, del D.P.R. 380/2001 prevedono che anche le “delegazioni comunali” rientrino nelle opere di urbanizzazione secondaria; la normativa vigente, tuttavia, non definisce tale concetto.

 L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 28.12.2007 n. 394/E, nel chiarire l’aliquota IVA applicabile ai lavori per la costruzione della nuova sede del corpo della polizia municipale, fornisce una chiara definizione delle delegazioni comunali: “Il richiamato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, dopo aver qualificato le strade, i parcheggi, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria, elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue: “a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere”.

Come precisato nella circolare ministeriale n. 14 del 17 aprile 1981, ai fini della qualificazione di tali immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.

 Tali opere sono quindi destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

 Infatti, la norma agevolativa prevede l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alla costruzione di opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per aumentare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.

 Al perseguimento delle finalità sopra richiamate sono destinate, fra le opere tassativamente indicate dalla norma, anche “le delegazioni comunali”, dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale.

 Tenuto conto di quanto sopra precisato, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria è stato più volte precisato che non sono riconducibili nel concetto di “delegazione comunale” la sede comunale o municipale; conseguentemente, le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione non possono fruire dell’agevolazione di cui al citato n. 127-septies), ma devono assoggettarsi all’aliquota ordinaria (cfr. ris. n. 363861 del 1977, ris. n. 550746 del 1989, ris. n. 175 del 1996) .

 Sostanzialmente, la delegazione comunale deve essere considerata struttura amministrativa decentrata, o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio”.

Inoltre, come si legge nel parere, la Direzione Regionale aveva già chiarito che: “dalla stessa prassi sembrerebbe dedursi che le delegazioni comunali potrebbero essere definite come articolazioni decentrate dotate delle stesse o di particolari attribuzioni del Comune per l’esercizio di funzioni proprie dell’ente locale”.

dott. Matteo Acquasaliente

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Agenzia entrate su delegazioni comunali

La mancata indicazione di un mappale non inficia l’effetto acquisitivo ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001

18 Apr 2013
18 Aprile 2013

La questione verte sulla presunta indeterminatezza del bene oggetto di una acquisizione coattiva successiva alla mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, desumibile dal fatto che, nel provvedimento di acquisizione, non sia stata fatta menzione di tutti i mappali su cui insiste il bene stesso. Sul punto si è espresso il T.A.R. Veneto con la sentenza n.475 del 3 aprile 2013 (già pubblicata ieri in questo sito), ove ha ritenuto che la mancata indicazione del mappale, fermo restando la corretta individuazione del manufatto e la necessità del compimento di ulteriori atti, si traduca in un errore materiale, insuscettibile di inficiare l’effetto dichiarativo del trasferimento della proprietà e, quindi, l’intero sub procedimento di acquisizione, successivo all’inottemperanza dell’ordine di demolizione”. Nello stabilire ciò il T.A.R. ripercorre il costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 18-05-2011, n. 2708) secondo il quale “il provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'ordine di demolizione e di acquisizione delle aree al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa, in quanto l'effetto acquisitivo si determina automaticamente "di diritto", ai sensi dell'art. art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), in conseguenza del mancato adempimento all'ordine di demolizione nel termine assegnato”.

Dott.sa Giada Scuccato

Il Consiglio di Stato sulle offerte tecniche

18 Apr 2013
18 Aprile 2013

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 2026 del 15 aprile 2013 ha ritenuto non configurabile l’errore di fatto tutelabile con la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. nell’asserita omessa deliberazione del giudice di appello dell’eccezione secondo sui le “offerte tecniche” aperte in seduta riservata non erano in realtà tali poiché contenevano alcuni profili economici. In ordine a questi, si ricorda, s’impone l’applicazione del principio della seduta pubblica (si veda anche l’Adunanza Plenaria n. 13/2011).

Il Consiglio ha ritenuto pacifico l’orientamento giurisprudenziale per cui “nelle gare di appalto, il d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), nell’indicare gli elementi che compongono l’offerta tecnica, indica voci che presentano elementi di tipo quantitativo- economico, quali il contenimento dei consumi energetici, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività (art. 83, comma 1, lett. e, f, g). A sua volta il regolamento attuativo del Codice degli appalti prescrive che le offerte tecniche siano esaminate in seduta segreta e che solo successivamente, in seduta pubblica, siano esaminate le offerte economiche (art. 120 d.P.R. n. 207/2010). Questo al precipuo fine di evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica (Cons. Stato Sez. VI, 22-11-2012, n. 5928). La circostanza quindi che l’offerta tecnica presenti (anche)elementi di natura economica costituisce quindi evenienza del tutto pacifica e normale, tanto da essere espressamente prevista dal codice. Essa tuttavia, a cagione di tale circostanza non cessa di essere definibile qual “offerta tecnica” espressamente normata dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici nè inficia il convincimento per cui la giurisprudenza antecedente alla decisione dell’Adunanza Plenaria più volte citata in precedenza, nell’affermare il principio della legittimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata facesse riferimento ad un concetto di “offerta tecnica” quale esso era positivamente tratteggiato nel codice degli appalti (e quindi talvolta comprensivo di aspetti di natura “economica”) essendo del tutto indifferente, come visto, che essa contenesse anche elementi economici. In sintesi: la giurisprudenza pregressa non distingueva (né regolava diversamente la fase dell’apertura delle buste) a seconda che ci si trovasse al cospetto di una “offerta tecnica” del tutto scevra dalla indicazione di dati economici (ammesso che la stessa fosse individuabile nel sistema) ovvero di una offerta tecnica ”contaminata” dalla menzione di dati economici”.

dott.sa Giada Scuccato

sentenza 2026-2013 cds

Anche l’attuale proprietario incolpevole è destinatario dell’ordine di demolizione delle opere abusive

17 Apr 2013
17 Aprile 2013

Anche questo argomento è trattato dalla sentenza del TAR Veneto n. 475 del 2013, già citata nei post che precedono.

Scrive il TAR: "7.2 Non risulta nemmeno condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente diretta a rilevare l’estraneità degli attuali proprietari  all’abuso contestato e, ciò, considerando come i ricorrenti abbiano acquistato il manufatto solo nel corso del 2002.
7.3 Sul punto va infatti ricordato che, come ha avuto modo di ricordare questo stesso Tribunale in sede di emanazione dell’Ordinanza cautelare n. 679/11, l’abuso edilizio integra la fattispecie di un illecito permanente, in relazione al quale sussiste in qualunque momento l’obbligo a carico dell’Amministrazione comunale di ripristinare la legalità così violata. Si è sostenuto infatti (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 13-03-2012, n. 1256) che “In materia di repressione dell'abusivismo edilizio la legittimazione passiva del proprietario all'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione è espressamente prevista dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) - in base al quale "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione" - ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria”.
7.4 L'ordine di demolizione delle opere abusive ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione dell’illecito".

L’art. 10 bis della L. n. 241/90 non è applicabile nelle ipotesi in cui il procedimento abbia contenuto vincolato?

17 Apr 2013
17 Aprile 2013

Sempre nella sentenza n. 475 del 2013, già allegata al post che precede,  il TAR Veneto scrive: "Per quanto concerne la presunta violazione dell’art. 10 bis sopra citato non solo va ribadito come l’Amministrazione resistente ha dimostrato che il procedimento relativo al condono non è stato concluso, in quanto i manufatti non esistono, ma ancora va considerato dirimente quell’altrettanto costante orientamento giurisprudenziale nella parte in
cui considera l’art. 10 bis della L. n. 241/90 non applicabile nelle ipotesi in cui il procedimento abbia contenuto vincolato".

A nostro parere, peraltro, anche nel caso di provvedimenti a contenuto vincolato, la P.A. potrebbe sbagliarsi a considerare esistenti i presupposti del provvedimento (vale a dire di quei presupposti che, se esistessero, renderebbero l'atto a contenuto vincolato), cosicchè anche in questi casi apparirebbe utile il preavviso di diniego ex art. 10 bis.

Dario Meneguzzo

L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7, l. n. 241 del 1990

17 Apr 2013
17 Aprile 2013

Lo afferma il TAR Veneto nella sentenza n. 475 del 2013.

Scrive il TAR: "Sul punto deve considerarsi non superabile quanto sancito da quel costante orientamento giurisprudenziale - confermato da recenti pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV, 15-02-2013, n. 915) - in relazione al quale “l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l'abuso, di cui l'interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. III, n. 2799/2004)”.

sentenza TAR Veneto 475 del 2013

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