7 Dicembre 2023
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nell’esprimere un parere consultivo, ha affermato che l’art. 15, co. 2, IV periodo d.P.R. 380/2001, introdotto dall’art. 7-bis, co. 1 d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, fissa in tre anni, decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo, il termine per l’inizio dei lavori per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12, co. 3 d.lgs. 387/2003.
Inoltre, la proroga prevista dall’art. 10-septies d.l. 21/2022, come convertito dalla l. 51/2022, in considerazione delle circostanze che ne hanno determinato la previsione («le difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi»), è riferibile, previa comunicazione dell’interessato che intenda avvalersene, anche al settore delle costruzioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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