La natura giurisdizionale del ricorso Straordinario al Capo dello Stato

07 Gen 2014
7 Gennaio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 1406 del 2013 contiene una interessante precisazione circa la natura giuridica del ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Scrive il TAR: "3.1 Tali argomentazioni non possono essere condivise in quanto si riferiscono ad un momento storico antecedente all’introduzione del Codice del Processo Amministrativo nell’ambito del quale sussisteva, ancora, una diversità di opinioni (dottrinarie e giurisprudenziali) circa la natura giuridica del ricorso Straordinario al Capo dello Stato. Come hanno confermato recenti pronunce (Consiglio di Stato ad. plen. del 06/05/2013 n. 9) “A fronte di un contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla natura giuridica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, va confermato l'orientamento che riconosce la natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in parola e dell'altro terminale della relativa procedura, in tal senso deponendo le ultime novità normative che hanno interessato l'istituto e, in particolare, assumendo rilievo decisivo lo "ius superveniens" che ha attribuito carattere vincolante al parere del Consiglio di Stato con il connesso riconoscimento della legittimazione dello stesso Consiglio a sollevare, in detta sede, questione di legittimità costituzionale”.
3.2 E’, allora, del tutto evidente che in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo codice del Processo Amministrativo si sia progressivamente attenuata la diversità tra natura amministrativa e giurisdizionale delle decisioni conclusive, rispettivamente dei ricorsi al Capo dello Stato e delle sentenze del Giudice Amministrativo.
3.3 Come ha correttamente rilevato anche una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III del 26/08/2013 n. 19531) “In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo i ricorsi proposti a partire dal 16 settembre 2010, ossia dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ricadono sotto il nuovo regime della giurisdizionalizzazione, ossia danno vita ad un processo giurisdizionale equipollente a quello amministrativo ordinario, che si conclude con una decisione di natura giurisdizionale, atta a dar luogo alla cosa giudicata”. Detti rilievi risultano, oltre che condivisibili, anche pienamente applicabili al caso di specie e, ciò, laddove si consideri come il ricorso Straordinario di cui si tratta è stato notificato in data 25/06/2011.
3.3 Ne consegue che deve ritenersi priva di pregio l’eccezione di parte ricorrente laddove rileva la natura sostanzialmente “amministrativa” dell’atto di opposizione, in quanto segmento del giudizio innanzi al Capo dello Stato e, ciò, considerando come l’atto di opposizione determinerebbe la semplice trasposizione del giudizio nell’ambito di un diverso giudice, le cui decisioni sono, entrambe, carattezzate da profili tipicamente processuali.

4. Ma anche laddove non si intenda valorizzare le analogie tra i due giudizi va ricordato come un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV del 06/08/2013 n. 4149) ha rilevato, espressamente, la natura tipicamente processuale della fase di opposizione e, ciò, nella parte in cui ha previsto che “Il termine di 60 giorni per l'opposizione dei controinteressati all'ulteriore corso del rimedio straordinario e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia (previsto dall'art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non viceversa il ricorso straordinario; pertanto, si applicano le norme sulla sospensione dei termini in periodo feriale (così, Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 25 marzo 1999, n. 131)”.

sentenza TAR Veneto 1406 del 2013

Auguri di buon 2014

01 Gen 2014
1 Gennaio 2014

Venetoius augura a tutti i lettori un buon 2014.

Gli ammutinati del piano casa – 1

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Il terzo piano casa sta suscitando forti proteste da parte dei Comuni.

E già si odono gli squilli di tromba dei rivoltosi.

Il primo proviene da Asiago, che ha deliberato di non applicare il terzo piano casa, perchè, sebbene approvato con una legge regionale, sarebbe pur sempre un piano urbanistico e, come tale, richiederebbe la preventiva VAS: pertanto il Comune ha deciso di non applicare il terzo piano casa, perchè  lo ritiene illegittimo, in quanto privo di VAS.

E' ipotizzabile che il Comune blocchi le DIA che perverrano e, quindi, la questione dovrebbe arrivare al TAR in breve tempo.

avv. Dario Meneguzzo

delibera Piano Casa Comune Asiago

 

Gli ammutinati del piano casa – 2

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Da parte sua il Comune di Tombolo sta capitanando una iniziativa rivolta a tutti i Sindaci del Veneto, con la quale, sulla scorta di un parere legale dell'avv. prof. Alessandro Calegari, inviata a deliberare quanto segue:

1) evidenziata una serie di motivi di illegittimità costituzionale della legge, di inviare la deliberazione al Consiglio dei Ministri, di modo che il Governo sia adeguatamente notiziato del contenuto della legge regionale n. 32 del 2013, anche ai fini della sua impugnazione in via diretta innanzi alla Corte costituzionale;

2) demandare all’Ufficio Tecnico di procedere alla ricognizione di quelle peculiarità del territorio che possano giustificare una parziale o limitata applicazione della citata legge regionale, riservandosi, all'esito di tale ricognizione, di sottoporre al Consiglio comunale, per la sua approvazione, il testo di una deliberazione di recepimento del terzo "Piano casa", che ne limiti o ne condizioni l'applicazione all'interno del territorio comunale. 

avv. Dario Meneguzzo

schema deliberazione 23 12 2013

sintesi parere per venetoius

Modifiche alla legge sull’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Sul BUR n. 115 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge region ale 24 dicembre 2013 n. 35, recante mo0difiche alla legge regionale n. 28 del 2012 in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012 n 28 Disciplina dell'agriturismo ittiturismo e pescaturismo

Come vanno qualificate le opere abusive di per sè in astratto soggette a SCIA ma aggiunte a opere supportate da un permesso di costruire

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Il TAR Veneto nella sentenza n. 1405 del 2013 dice che non si tratta di parziale difformità dal permesso di costruire, ma che si applica l'articolo 37 del D.P.R. 380 del 2001, per la mancanza di DIA/SCIA.

Dice il TAR: "2. E’ infondato il primo motivo mediante il quale si deduce la violazione art. 34 del DPR 380/2001, in quanto l’Amministrazione avrebbe
erogato la sanzione, prevista nelle ipotesi di parziale difformità dell’opera, senza aver verificato se fosse, preliminarmente possibile procedere alla sua rimozione.
2.1 E’ sempre la ricorrente a rilevare come il Comune avrebbe, erroneamente, configurato l’opera quale abusivamente realizzata in assenza di DIA, dovendo al contrario essere qualificata come parziale difformità del permesso di costruire, in ossequio a quanto previsto dall’art.34 sopra ricordato.
3. A seguito di un più attento esame, e superando quanto affermato in sede di tutela cautelare, risulta dirimente constatare che il permesso di costruire non prevedeva in origine l’installazione dei tre teloni di PVC.
3.1 Detta circostanza fa ritenere che l’installazione di dette opere sia avvenuta, non in difformità della concessione edilizia, quanto in totale assenza del relativo titolo. Come insegna un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 27-11-2010, n. 8260) si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera. Nel caso di specie le coperture di cui si tratta costituiscono delle strutture del tutto autonome all’impianto sportivo, seppur determinanti per una migliore fruizione dello stesso. E’, allora, evidente che la funzionalità, e la stessa pertinenzialità, delle coperture non può costituire il presupposto per configurare, di per sé, una “difformità parziale” del permesso di costruire originario e, ciò, considerando come detta argomentazione determinerebbe una sostanziale elusione della disciplina di quei manufatti la cui realizzazione era stata ricondotta, in virtù delle proprie caratteristiche - prima dal Legislatore e nel caso in questione anche l’Amministrazione comunale -, al regime della Denunzia di attività.
3.2 Ne consegue che, come correttamente rilevato dall’Amministrazione comunale, risulta irrilevante il periodo di tempo in cui la struttura accessoria e funzionale è stata realizzata, risultando sul punto e al contrario, dirimente constatare il dato letterale di cui all’art. 34 del regolamento edilizio, adottato in variante con delibera consiliare n.21 del 16/02/2005 dal Comune di Spinea, nella parte in cui sottopone - espressamente - le coperture in questione al regime della DIA.
3.2 L’Amministrazione comunale ha, pertanto, applicato correttamente la disciplina di carattere locale contenuta nel regolamento edilizio e, ciò, malgrado la sua entrata in vigore sia stata successiva alla realizzazione delle tensostrutture di cui si tratta.
3.3 Il Comune di Spinea, all’atto dell’applicazione della sanzione, si è limitato a prendere atto come fosse intervenuta una nuova normativa che sottoponeva a DIA le opere di cui si tratta e, in ciò, applicando quel costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 21-05-2013, n. 2756 e T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 09-07-2013), n. 6806 che, nell’ambito del procedimento amministrativo – e seppur in una diversa fattispecie -, ha previsto che “l'applicabilità dello "ius superveniens" nell'ambito di un procedimento amministrativo incontra il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai compiute: di conseguenza, qualora la procedura si suddivida in vari segmenti coordinati, ma dotati pur sempre di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione solo limitatamente a quelle fasi che, all'atto della sua entrata in vigore, non erano state ancora realizzate perché inefficaci, mentre l'applicazione è da ritenersi esclusa per le fasi della procedura concorsuale già espletate e compiute, in base ai principi della irretroattività delle leggi e di esigenza di economia dell'azione amministrativa (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. III, n. 765/2009).
4. In conseguenza di detto nuovo quadro normativo, la fattispecie di riferimento non poteva non essere individuata nell'art. 37 del Dpr 380/2001 e, quindi, non più nella difformità parziale del permesso di costruire di cui all'art. 34 del Dpr 380/2001.
5. Non risulta nemmeno rilevante l’asserito contrasto tra la comunicazione di avviso di avvio del procedimento e il provvedimento definitivo, rilevando come nella comunicazione di cui all’art. 7 della L. n. 241/90 sia stata contestata la fattispecie della “difformità del permesso di costruire”, mentre nel provvedimento definitivo si sia prevista l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37.
5.1 Sul punto si è peraltro dimostrato come l’Amministrazione comunale, nel qualificare l’opera soggetta a DIA, abbia acquisito le osservazioni della stessa ricorrente, manifestate nel corso del procedimento.
5.2 La stessa Amministrazione, dopo aver rilevato come la fattispecie da applicare avrebbe dovuto effettivamente essere individuata nella sanzione pecuniaria, aveva provveduto a comunicare detta circostanza alla ricorrente, assegnando un nuovo termine per la presentazione di ulteriori osservazioni.
5.3 Ne consegue come l’esigenza di partecipazione e di difesa sia stata pienamente ottemperata e, ciò, peraltro anche con riferimento alla nuova prospettazione di cui all’art. 37 del Dpr 380/2001.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1405 del 2013

S.O.S. tecnico: piano casa – pensiline fotovoltaiche

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Sottoponiamo al parere dei lettori il seguente quesito che abbiamo ricevuto:

"In riferimento a quanto in oggetto sono a sottoporre alla vs. attenzione il seguente quesito relativo all'art. 5 della L.R. del Veneto n. 14 del 8/07/2009 (Piano casa) così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 32 del 29 Novembre 2013 (Nuovo piano casa 2013):

la Regione Veneto con deliberazione 2508 del 4/08/2009 ha dato delle regole applicative all'art. 5 della LR 14/09 definendo al punto 4) una superficie massima per le tettoie e le pensiline fotovoltaiche:

"[...]La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell’impianto, con un massimo di 60 mq.
La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa.[...]".

La sudetta deliberazione è stata ripresa dalle normative locali (regolamenti edilizi comunali) che in molti casi permettono la realizzazione di pensiline e tettoie FV fino ad un massimo di 60 mq e si intende applicabile anche al "Piano Casa 2013", ma non è chiaro se sia possibile realizzare sulle pensiline impianti fotovoltaici di potenza superiore a 6 kWp pur non superando la superficie massima di 60 mq;
le tecnologie odierne infatti permetterebbero di arrivare a installare su una superficie di 60 mq fino a 10 kWp, ma la norma non sembra prevedere tale possibilità seppur entrando in parziale contraddizione con la deliberazione 2508 del 4/08/2009.

Si chiede pertanto di dare un chiarimento su questo punto.

Inoltre si chiede di chiarire se sia possibile relaizzare analoghe tettoie e pensiline anche in zone industriali, nell'ottica del a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile".

Il quesito e le indicazioni dei lettori saranno poi comunicate all'arch. Fabris della Regione Veneto, ai fini della predisposizione della nuova circolare sul piano casa.

avv. Dario Meneguzzo

La proposta di un piano attuativo da parte del privato non esclude che possa anche essere qualificato di iniziativa pubblica

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013 si occupa della qualificazione indicata nel titolo, a i fini di valutare la legittimità dell’aumento di volumetria del 15% concesso ai privati, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985.

Dice il TAR: "2. La parte ricorrente sostiene, infatti, la violazione dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985, in quanto il piano ora impugnato  avrebbe dovuto essere qualificato quale piano di iniziativa privata e non pubblica.
2.1 Sul punto va rilevato come non sia sufficiente a far venire meno la connotazione “pubblica” del piano la constatazione relativa al fatto che lo stesso strumento di pianificazione era stato proposto da un soggetto privato che, a sua volta, si era accollato la realizzazione di alcune opere pubbliche extra ambito.
2.2 E’ del tutto evidente, infatti, che nulla impedisce all’Amministrazione di fare proprio un atto di iniziativa privata e ciò, sulla base di una valutazione che come è noto attiene al “merito” ed è insindacabile da questo Tribunale.
2.3 Sono inammissibili, pertanto, quelle censure che contestano la scelta di qualificare il piano di cui si tratta quale atto di iniziativa pubblica o, ancora, laddove si contesta l’esistenza di un effettivo interesse pubblico all’aumento dell’indice volumetrico assentito dalla Giunta. E’ del tutto evidente che in dette ipotesi siamo in presenza di valutazioni di merito, caratterizzate da un’ampia discrezionalità".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

La competenza ad approvare i piani attuativi spetta alla Giunta anche quando prevedano l’aumento della cubatura del 15% ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Anche di questa questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013.

Scrive il TAR: "3. Ciò premesso è corretto anche il successivo procedimento di approvazione, non sussistendo l’ulteriore vizio di incompetenza della Giunta comunale e per quanto concerne la delibera n. 210 del 12/10/2011, così come dedotto dalla ricorrente nella parte in cui evidenzia che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 riserva al Consiglio, e non alla Giunta, le competenze dirette all’approvazione degli atti di pianificazione.
3.1 Sul punto va ritenuta corretta la ricostruzione dell’Amministrazione comunale laddove rileva che, successivamente all’adozione della delibera n. 172 del 03/08/2011, era divenuto vigente in sede di conversione il D.L. 70/2011, il quale all’art. 5 comma 13 aveva trasferito alla Giunta la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi e, ciò, a condizione che gli stessi risultassero conformi allo strumento di pianificazione generale.
3.2 Si consideri, ancora, che il piano di cui si tratta non era suscettibile di poter essere qualificato come una variante, in quanto la variazione dell’indice volumetrico in esso prevista risultava contenuta nel limite del 15% ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985.
3.3 Ne consegue che il “piano perequato 10 – Via Montecchia”, non costituendo una variante, era suscettibile di essere poter considerato “conforme” alle previsioni urbanistiche e, in ciò, pur prevedendo un aumento della volumetria che il Legislatore regionale aveva ritenuto non esorbitare quella “minima tolleranza” che, laddove superata, avrebbe richiesto l’approvazione di una vera e propria variante.
3.4 Un’interpretazione diversa, così come quella prospettata da parte ricorrente, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la modifica introdotta dal D.L. n. 70/2011, vanificando l’intento di semplificazione dell’iter procedimentale per tutti quei piani attuativi che presentino delle minime variazioni rispetto alla disciplina di settore".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

L’imposta di bollo si paga anche per gli acquisti sul MePA

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E, chiarisce che le offerte e le accettazioni di beni e/o servizi effettuate all’interno del MePA sono soggette all’imposta di bollo, ex art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P:R. n. 642/1972, solamente laddove vi sia la stipulazione del contratto.

 Nello specifico, atteso che: “In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che "Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante".

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”, l’Agenzia delle Entrate giunge a ritenere che: “Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).

Come risulta dall'art. 53 delle 'Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione', pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo..".

A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione”.

 A tal fine si allegano anche le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione richiamate nella risoluzione.

dott. Matteo Acquasaliente

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Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011

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