La concessione di beni demaniali per finalitĂ  sociali

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9 d.P.R. 296/2005, secondo cui possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. cit., rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all’art. 1 d.P.R. cit., gestiti dall’Agenzia del demanio nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l’interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall’art. 12, co. 1 d.lgs. 42/2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero della cultura.

La valutazione della P.A. è ampiamente discrezionale, ma la necessità di avviare tempestivamente una procedura ad evidenza pubblica volta all’individuazione del concessionario che provveda alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del bene demaniale non costituisce una logica e sufficiente ragione ostativa per escludere la compatibilità funzionale del progetto presentato spontaneamente da un privato.

La P.A. dovrebbe considerare, ad esempio, ipotesi di clausole di revoca o recesso convenzionali, al fine di consentire il libero affidamento della gestione del bene demaniale mediante procedura o in caso di specifiche determinazioni non compatibili con il mantenimento del rapporto concessorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legge Quadro sulla Ricostruzione Post-Calamità: un nuovo approccio per l’emergenza

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Introduzione

In risposta ai crescenti eventi calamitosi che colpiscono il territorio italiano, il parlamento ha varato una nuova legge quadro, la Legge n. 40 del 18 marzo 2025, destinata a rivoluzionare le procedure di ricostruzione post-emergenza. Questa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025, introduce principi organizzativi e strumenti operativi per gestire in modo più efficace e coordinato la ricostruzione delle aree devastate da calamità naturali o causate dall’uomo.

Obiettivi e Ambito di Applicazione

La legge si pone l’obiettivo di disciplinare il coordinamento delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, una volta cessato lo stato di emergenza nazionale. Si applica a tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto delle loro autonomie. Un elemento chiave è l’istituzione dello “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, deliberato dal Consiglio dei Ministri, che definisce la durata e l’estensione territoriale degli interventi.

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione

Figura centrale della nuova normativa è il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa figura ha il compito di coordinare e attuare il piano di ricostruzione, gestendo le risorse finanziarie e operando in stretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta un piano generale pluriennale degli interventi, definisce la programmazione delle risorse e coordina gli interventi di ricostruzione sia pubblici che privati.

La Cabina di Coordinamento per la Ricostruzione

Per garantire un’azione sinergica tra i vari attori coinvolti, è istituita la Cabina di Coordinamento per la Ricostruzione. Presieduta dal Commissario Straordinario, questa cabina include rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni interessati, e ha il compito di coadiuvare il Commissario nella definizione e nel monitoraggio del piano di ricostruzione.

Strumenti e Misure per la Ricostruzione

La legge prevede una serie di strumenti e misure per la ricostruzione, tra cui:

  • Piani e programmi straordinari di ricostruzione, che possono derogare agli strumenti urbanistici vigenti per accelerare i tempi di recupero.
  • Contributi per la ricostruzione privata, destinati al ripristino e alla riparazione degli immobili danneggiati.
  • Interventi su centri storici e nuclei urbani, con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.
  • Misure per la tutela ambientale, inclusa la gestione dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi e la realizzazione di infrastrutture ambientali.

Trasparenza e Controllo

La legge pone un forte accento sulla trasparenza e sul controllo delle attivitĂ  di ricostruzione. Tutti gli atti del Commissario Straordinario sono soggetti a pubblicazione e aggiornamento sul sito web istituzionale, e la Corte dei Conti esercita un controllo preventivo sui provvedimenti adottati.

Misure per il Recupero del Sistema Produttivo

Un’attenzione particolare è dedicata al recupero del sistema produttivo nelle aree colpite. La legge prevede la possibilità di applicare regimi di aiuto alle imprese e introduce misure per favorire la continuità aziendale e il rientro al lavoro dei dipendenti.

Conclusioni

Si spera che la Legge n. 40/2025 rappresenti un passo importante verso una gestione più efficace e trasparente delle emergenze post-calamità in Italia. Coniugando la necessità di una ricostruzione rapida con l’esigenza di tutela del patrimonio e dell’ambiente, questa legge si propone di fornire alle comunità colpite gli strumenti per risollevarsi e ricostruire un futuro più sicuro e sostenibile.

Post di Daniele Iselle

Il d.P.R. 380/2001 si applica anche agli abusi edilizi commessi prima della sua entrata in vigore?

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 7 l. 50/1999 (norma ad oggi abrogata), la natura e qualificazione dei testi unici misti - qual è il d.P.R. 380/2001 - soddisfa, tra gli altri criteri e princìpi direttivi: i) la puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni, ii) l’esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni, iii) il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Pertanto la formale vigenza del d.P.R. 380/2001 non è ostativa al suo richiamo in relazione a condotte poste in essere in data precedente alla sua entrata in vigore, le quali risultavano parimenti realizzabili e sanzionabili, nell’ipotesi in cui ostassero all’edificazione, secondo le analoghe – e omologhe – norme recate dalle disposizioni previgenti, prime fra tutte quelle sancite nella l. 47/1985.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Onere di pur minima motivazione nell’accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Il TAR Basilicata ha annullato l’atto con cui il Comune si limitava ad affermare, con laconica asserzione, “l’inottemperanza parziale all’ingiunzione di demolizione e messa in pristino”, senza circostanziare, con il richiesto grado di specificità, le motivazioni che in concreto sorreggono tale assunto. Infatti, avendo il privato svolto attività dichiaratamente funzionale alla conformazione della recinzione al titolo abilitativo e alla successiva ordinanza di ripristino, era indispensabile la puntuale descrizione della situazione di fatto riscontrata in sede di sopralluogo e l’enucleazione delle ragioni dell’eventuale inadeguatezza, rispetto allo scopo, delle modalità realizzative dell’intervento conformativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Onere della prova del tempo di realizzazione dell’abuso edilizio

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che grava sul privato interessato l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia realizzata sine titulo, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale, ovvero fra quelle realizzate legittimamente, in quanto ratione temporis non era richiesto un titolo. Va, tuttavia, ammesso un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti che costituiscono circostanze importanti) e, dall’altro, il Comune non analizzi debitamente tali dati e adduca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sulla natura inedificabile del vincolo cimiteriale

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Il T.A.R. Veneto ricorda che, all’interno del vincolo cimiteriale, data la sua inedificabilità ex lege, non può essere rilasciato alcun condono edilizio, ex art.  33, comma 1, lett. a) e lett. d) della l. n. 47 del 1985 (cd. primo condono). Nella medesima sentenza il Collegio evidenzia poi che, da un lato, in presenza di tale presupposto, non è necessario dilungarsi troppo nella motivazione del diniego e, dall’altro lato, nessun legittimo affidamento può dirsi ingenerato in capo al privato, il quale aveva già ottenuto, dal Comune, altri titoli in sanatoria (per opere minori) sull’immobile oggetto del condono non ancora definito.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La nullità di diritto civile per atti su immobili abusivi non si applica alle compravendite all’asta giudiziaria

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 46 d.P.R. 380/2001, che disciplina le nullità civilistiche degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del PdC in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall’Autorità giudiziaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Per proporre ricorso avverso una variante al P.I. bisogna essere proprietari dell’area interessata…

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Nel caso di specie, il privato impugnava le delibere con le quali il Comune adottava e poi approvava la Variante puntuale al P.I. del 2023, cambiando il grado di protezione di alcuni manufatti posti nel centro storico, di cui il privato assumeva di essere proprietario.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili, per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, risultando dagli atti che il compendio immobiliare per cui è causa è stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale sin dal 1997.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico

02 Apr 2025
2 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, qualora non siano state esplicitate le ragioni per le quali i pareri contrari della Soprintendenza e dell’Unione dei Comuni in ordine alla tutela del paesaggio e alla conformità agli strumenti di pianificazione siano stati ritenuti recessivi rispetto ai pareri di altre PP.AA. preposte alla tutela di interessi più settoriali che esprimono le proprie determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla tipologia di opera.
La previsione dell’art. 12 cit. secondo cui l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, non toglie rilevanza agli oneri di fornire una motivazione adeguata e di effettuare un’istruttoria completa nel caso in cui siano state formalizzate, in conferenza di servizi e/o con appositi atti, argomentate obiezioni da parte delle PP.AA. locali, nel senso della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti urbanistici di pianificazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Realizzazione con il Piano casa di un ampliamento e di una tettoia fotovoltaica e normativa sismica

02 Apr 2025
2 Aprile 2025

Nel caso di specie, il privato presentava una SCIA alternativa al PdC per l’ampliamento di un fabbricato residenziale e la costruzione di una tettoia fotovoltaica in virtù degli artt. 2, co. 1 e 2 e 5, co. 1, lett. b l.r. Veneto 14/2009.

Il vicino lamentava il mancato rispetto della normativa sismica.

Il TAR Veneto ha respinto la censura.

L’impianto fotovoltaico in esame è una struttura di secondaria importanza, non interessata dalla presenza continuativa di persone, per cui non trova applicazione i vincoli delle discipline antisismiche, ai sensi dell’art. 94-bis, co. 4 d.P.R. 380/2001.

Post di Alberto Antico – avvocato

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