La costruzione di una casa di riposo da parte del privato per fini di lucro esclude solo una causa di esenzione dal pagamento degli oneri
Il TAR Toscana ritiene che a costruzione di una casa di riposo da parte del privato, per fini di lucro, non sia esentata dal pagamento degli oneri ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), parte prima, della legge n. 10 del 1977 (opera realizzata da un ente pubblico o da un ente istituzionalmente competente), in quanto la giurisprudenza estende l'esenzione anche oltre i confini soggettivi dell’ente pubblico, ma richiede che il soggetto privato non agisca per fini di lucro e abbia un “legame istituzionale con l’azione amministrativa volta alla cura di interessi pubblici”. Nel precedente post si è visto che la stessa sentenza precisa che l'esenzione può, invece, essere riconosciuta come opera di urbanizzazione secondaria. Read more →
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