15 Aprile 2025
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha accertato il danno erariale commesso dal responsabile dell’Area tecnica di un Comune, derivante dalla mancata rivalutazione annuale del costo di costruzione nelle pratiche edilizie, in violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001.
Il funzionario, per dimostrare l’assenza di colpa grave, eccepiva che durante il periodo di riferimento (2007-2021), l’Ufficio tecnico avrebbe subito una cronica carenza di personale, potendo lui contare solo su due collaboratori a orario ridotto. La situazione organizzativa sarebbe stata aggravata dalla complessità delle mansioni attribuite all’Area tecnica, che includevano, oltre all’urbanistica, il commercio, le attività SUAP e la gestione di opere pubbliche. In particolare, egli era stato nominato RUP per numerosi progetti e aveva dovuto assumere, per un periodo, anche la responsabilità dell’Area Polizia Locale.
La Corte ha comunque rilevato che l’adeguamento annuale del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT, previsto dall’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001, costituisce un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, che si innesta stabilmente nel procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire. L’obbligo grava direttamente sull’Amministrazione comunale e, in particolare, sull’Ufficio tecnico competente, ed è da adempiere con cadenza annuale, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Diverso è per gli oneri di urbanizzazione, i cui parametri vanno aggiornati con deliberazione comunale ogni cinque anni.
La semplicità del meccanismo di adeguamento, la sua cadenza annuale, la natura vincolata dell’obbligo, nonché la chiarezza della disciplina normativa di riferimento, concorrono a qualificare la condotta omissiva come gravemente colposa.
Post di Daniele Iselle
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