Non è necessario che l’autorizzazione paesaggistica preceda l’approvazione del progetto preliminare

15 Apr 2014
15 Aprile 2014

Segnaliamo sul punto un passaggio della sentenza del TAR Veneto n. 503 del 2014, dove si legge che: "6. Deve essere respinta, altresì, la seconda censura mediante la quale si evidenzia come la progettazione di un intervento su area vincolata non sarebbe stata preceduta dall’autorizzazione di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali.

6.1 Sul punto va ricordato come costituisca principio consolidato quello diretto a sancire il carattere di atto autonomo e presupposto
dell'autorizzazione paesaggistica, rispetto al permesso di costruire. E’, infatti, noto che il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e
permesso di costruire è un rapporto di presupposizione, necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e urbanistiche, diretto com’è a subordinare l’esecuzione dei lavori all’emanazione del provvedimento di compatibilità.

6.2 Ne consegue che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica non ha l’effetto di incidere sul procedimento diretto all’approvazione del progetto preliminare (provvedimento ora impugnato) e, ciò, considerando che il rapporto di presupposizione sopra citato consente  all’Amministrazione di acquisire i pareri in un momento successivo e, comunque, antecedente alla predisposizione del progetto definitivo e della stessa realizzazione dei lavori. La censura è, pertanto, infondata e va respinta".

Dario Meneguzzo - avvocato

A proposito di prestazioni sanitarie

15 Apr 2014
15 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 31 marzo 2014 n. 433, con riguardo alla DGRV n. 2719/2012 che ha assegnato a ciascuna struttura accreditata un tetto massimo non superabile di prestazioni sanitarie erogabili con oneri a carico del servizio sanitario regionale - in modo separato per l’assistenza ospedaliera e quella ambulatoriale - ha chiarito che il termine fissato nella DGRV ha natura ordinatoria e non perentoria perché: “Con il primo motivo la ricorrente lamenta il ritardo con il quale la Regione si è determinata in ordine all’istanza presentata.

Sul punto va osservato che è vero che la deliberazione della Giunta regionale n. 832 del 15 maggio 2012, contiene l’indicazione che il meccanismo del trasferimento del budget va attuato entro il mese di settembre 2012, e che rispetto a questo termine la deliberazione del 24 dicembre è tardiva.

Tuttavia va osservato che nel contesto del procedimento il termine non ha carattere perentorio ma ordinatorio, e la sua violazione comporta pertanto un’irregolarità della procedura, ma non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 26 giugno 2013, n. 3519; Consiglio di Stato sez. VI 20 giugno 2012 n. 3592), ferma restando la sanzionabilità del ritardo, ove ne ricorrano i presupposti, sotto altri profili (mediante i rimedi contro il silenzio prima dell’adozione dell’atto finale o sotto il profilo di eventuali responsabilità di carattere risarcitorio per eventuali danni da ritardo)”.

 Nella stessa sentenza il Collegio si sofferma anche sugli accordi regionali in materia di scambi di prestazioni sanitarie: “Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità delle motivazioni contenute nel parere del Direttore generale poste a sostegno del diniego di trasferimento di una quota del budget per l’attività ospedaliera in favore dei pazienti veneti, al budget per l’attività ambulatoriale rivolta in favore dei pazienti dell’Emilia Romagna.

In particolare tale parere motiva il diniego di trasferimento sul rilievo che tale fattispecie non è prevista dalla disciplina di settore.

La ricorrente confuta la correttezza di tale affermazione ricordando che al contrario la deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 25 giugno 2012, la quale ha dato attuazione all’accordo quadro tra le Regioni interessate per gli scambi di prestazioni sanitarie rivolte ai rispettivi cittadini residenti, ha stabilito che per quanto riguarda i trasferimenti dell’attività tra il tetto ospedaliero ed il tetto ambulatoriale si fa riferimento alla deliberazione n. 832 del 15 maggio 2012, e che a tale dato non può essere attribuito altro significato di ammettere anche tale tipologia di trasferimento del budget.

La censura è infondata e deve essere respinta, perché si basa su una lettura parziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 25 giugno 2012, e non tiene conto delle modalità di funzionamento dell’accordo quadro tra le Regioni interessate per gli scambi di prestazioni sanitarie rivolte ai rispettivi pazienti residenti (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 22 aprile 2009, n.1229).

2.1 Sul punto va osservato che, come è noto, l’organizzazione ed il finanziamento del servizio sanitario nazionale da parte dello Stato a ciascuna Regione avviene mediante l’attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente.

Per svariati motivi e anche per libera scelta un cittadino residente in una Regione può decidere di fruire di prestazioni sanitarie in una Regione diversa.

La Regione di residenza sopporta i costi finanziari della prestazione sanitaria di cui fruiscono i propri cittadini in altra Regione (l’art. 12, comma 3, lett. c, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dispone infatti che il fondo sanitario nazionale è ripartito anche tenendo conto della “mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome”).

Tuttavia la Regione che ne sopporta i costi, non può esercitare alcuna forma di controllo sulle prestazioni erogate da strutture ubicate in altra Regione, che finiscono per costituire una variabile all’offerta dei propri servizi su cui la programmazione politico - istituzionale di carattere territoriale non riesce ad influire, dato che tali forme di programmazione, verifica e controllo presuppongono che le strutture siano ubicate nel territorio della Regione che esercita i poteri autoritativi, e non possono invece essere esercitate nei confronti di strutture ubicate in altre Regioni.

Per ovviare alle criticità determinate dalla discrasia tra organizzazione e finanziamento su base regionale del servizio sanitario, e libertà di scelta del cittadino del luogo di cura e delle strutture pubbliche o private presso cui fruire delle prestazioni sanitarie, il legislatore statale all’art. 8 sexies, del Dlgs. n. 502 del 1992, come introdotto dal Dlgs. n. 229 del 1999, ha previsto che “il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale”.

Il Ministero non ha emanato il decreto ministeriale e le Regioni si sono autonomamente attivate, dapprima nell’ambito della Conferenza Stato Regioni e in seguito a livello bilaterale, per disciplinare in modo coordinato ed unitario la reciproca gestione delle prestazioni di ricovero ospedaliero e di disciplina ambulatoriale erogate dalle strutture ubicate nella propria Regione in favore di cittadini residenti nella Regione confinante.

2.2 Poste tali premesse va quindi precisato che lo scopo dell’accordo stipulato tra le Regioni Veneto ed Emilia Romagna di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 25 giugno 2012, è quello di regolamentare i flussi della mobilità passiva rispetto agli obiettivi programmatici e al fabbisogno della Regione di residenza dei pazienti che fruiscono delle prestazioni erogate da una struttura ubicata nel territorio di altra Regione.

E’ per questo motivo che la disciplina prevista dalla Regione Veneto per i pazienti residenti nel proprio territorio rispetto all’erogazione di prestazioni effettuata da strutture ubicate in Veneto non è automaticamente trasponibile alla diversa fattispecie della mobilità interregionale dei pazienti residenti nella Regione Emilia Romagna che usufruiscono di prestazioni erogate da strutture ubicate in Veneto, anche con riguardo al trasferimento del budget per attività ospedaliera al budget per l’attività ambulatoriale.

Sul punto l’accordo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3582 del 24 novembre 2009, della quale la deliberazione n. 1180 del 25 giugno 2012, costituisce atto applicativo, afferma che “i tetti finanziari sono specifici per livello assistenziale. Possono essere ammessi trasferimenti di importi economici da un livello all’altro solo in relazione a spostamenti di attività, da ricovero ospedaliero ad attività ambulatoriale, a partire da indicazioni regionali” e, per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, afferma che “visto l’indice di consumo ed il contributo dato a tale indice dall’attività delle strutture venete per cittadini dell’Emilia Romagna, si ritiene che il corrispondente numero di prestazioni erogate sia da ritenersi non incrementabile in relazione al fabbisogno. Tale indice di riferimento può essere modificato solo su specifica committenza, previo accordo con la regione territorialmente competente, in relazione all’andamento dell’indice di consumo standardizzato”.

Orbene, in tale contesto è evidente che, come chiarito dalle difese della Regione, il richiamo alla deliberazione n. 832 del 15 maggio 2012, contenuto nella deliberazione n. 1180 del 25 giugno 2012, laddove afferma che “per quanto riguarda i trasferimenti dell’attività tra il tetto ospedaliero ed il tetto ambulatoriale, si fa riferimento alle modalità adottate nella DGR n. 832 del 15 maggio 2012”, lungi dall’estendere la disciplina sostanziale prevista da quest’ultima deliberazione per i cittadini residenti in Veneto, che presuppone il perseguimento degli obiettivi programmatici previsti dalla Regione Veneto, ha il solo significato di rinviare alle procedure ivi previste per ottenere il trasferimento di budget da un livello di assistenza all’altro, senza riferirsi alla disciplina sostanziale ivi prevista che è espressamente derogata dalle norme dell’accordo sopra menzionate.

L’affermazione contenuta nel parere del Direttore dell’Ulss e nella deliberazione impugnata, secondo la quale il trasferimento del budget previsto per assistenza ospedaliera dei cittadini residenti nel Veneto al budget per l’assistenza ambulatoriale per i cittadini residenti nella Regione Emilia Romagna non può essere ammesso perché “non previsto”, deve pertanto essere letto non nel senso che non sia astrattamente ammissibile, ma nel senso che l’istanza non può essere accolta perché non si sono verificate le condizioni affinché in concreto possa essere disposto”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 433 del 2014

Seminario Venetoius su strade, frane e fasce di rispetto in urbanistica

14 Apr 2014
14 Aprile 2014

Venetoius, con il patrocinio dell'Ordine dei Geologi della Regione Veneto, organizza un seminario riguardante le strade, le frane che interessano le strade  e le fasce di rispetto stradale in relazione all'urbanistica.

Montecchio Maggiore, Sala delle Filande, mercoledì 30 aprile ore 9-14

Relatori saranno il geologo dott. Umberto Pivetta, l'ing. Sandro D’Agostini (Dirigente di Veneto Strade S.p.A.); Avv. Paolo Balzani (Avvocato della Provincia di Vicenza); Avv. Stefano Bigolaro (Avvocato del Foro di Padova); Ing. Gilberto Longhi (C.T.U. del Tribunale di Vicenza); Avv. Edoardo Furlan (Avvocato del Foro di Padova e collaboratore del Prof. Avv. Alessandro Calegari); moderatore l'avv. Dario Meneguzzo, curatore di Venetoius.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione.

L'Ordine dei Geologi e l'Ordine degli Avvocati riconoscono alla partecipazione 4 crediti formativi (non è stato chiesto l'accredito agli altri Ordini e albi per la complessità burocratica della questione).

Chiusura iscrizioni venerdì 25 aprile 2014 con 200 posti disponibili (mediante e mail a venetoius@hotmail.it)

Locandina seminario 30 aprile su strade

Quando il lungo tempo trascorso dall’abuso non diventa un affidamento

14 Apr 2014
14 Aprile 2014

E' nota la giurisprudenza che richiede una motivazione particolare per i provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso (perchè, in tal caso, vista l'inerzia della P.A., il privato si convince che vada bene così).

Tuttavia la sentenza del TAR Veneto n. 493 del 2014 precisa che la questione va esaminata in concreto, tenendo conto dei motivi per i quali è passato tanto tempo.

Per esempio, nel caso in esame: "1. E’ infondato il primo motivo nella parte in cui si sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe richiesto una più congrua e analitica motivazione in considerazione del tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi.

1.1 Sul punto risulta dirimente l’applicazione di quel costante orientamento giurisprudenziale, il cui contenuto questo Collegio ritiene
di condividere, nella parte in cui qualifica, quale atto dovuto, l’emanazione di un’ordinanza di demolizione nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione abbia emanato un precedente diniego di condono.

1.2 Si consideri, inoltre, che nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per individuare un “affidamento” del privato e, ciò, considerando come l’Amministrazione a seguito dell’istanza di sanatoria avesse istruito il relativo procedimento che, a sua volta, si era concluso con un provvedimento di rigetto della stessa istanza. Detta circostanza fa ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza del carattere abusivo dell’opera, circostanza quest’ultima che è di per sé sufficiente a rilevare l’inesistenza di un “affidamento” della ricorrente circa la legittimità delle opere di cui si tratta.

1.3 Ne consegue che a seguito di detto provvedimento di diniego non poteva non seguire, in considerazione del permanere del carattere abusivo dell’opera, l’emanazione dell’ordinanza di demolizione ora impugnata e, ciò, a prescindere dal periodo di tempo intercorso tra i due provvedimenti sopra citati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 493 del 2014

 

L’ordinanza di demolizione conseguente a un diniego di sanatoria non richiede l’avviso di avvio del procedimento

14 Apr 2014
14 Aprile 2014

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 493 del 2014.

Scrive il TAR: "2. Devono ritenersi infondati anche il secondo e il terzo motivo mediante i quali si rileva la discordanza tra il contenuto dell’ordinanza di demolizione e la relativa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e, ancora, la mancanza di motivazione della stessa ordinanza di demolizione.

2.1 Sul punto va ricordato come deve ritenersi prevalente quell’orientamento giurisprudenziale, di recente peraltro confermato (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 11-07-2012, n. 694), nella parte in cui ha precisato che “l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, emessa successivamente all'adozione di un diniego di concessione edilizia in sanatoria, non necessita del previo avviso di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di atto vincolato e meramente consequenziale, nell'ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario”.

3. Nemmeno è possibile accogliere l’eccezione diretta a rilevare l’esistenza di un difetto di motivazione e, ciò, considerando come nel
provvedimento siano esplicitate le ragioni dello stesso, queste ultime rinvenibili nel contrasto con l’art. 25 delle NTA e nell’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 167 del D. Lgs. 42/2004.

3.1 E’, peraltro, evidente come la motivazione del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere che espressa succintamente,
considerando come l’ordinanza di demolizione costituisse l’immediata conseguenza del provvedimento di diniego, nell’ambito del quale, è lecito presumere, che l’Amministrazione abbia valutato la legittimità (o meno) del manufatto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 493 del 2014

Discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e limiti del sindacato giurisdizionale

14 Apr 2014
14 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 08 aprile 2014 n. 488 chiarisce l’ambito del sindacato giurisdizionale con riferimento alle scelte della stazione appaltante che implicano la c.d. discrezionalità tecnica: “l’infondatezza della censura con cui la ricorrente contesta il giudizio della commissione giudicatrice è correlata al fatto che, come è stato ripetutamente affermato, i provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione avente natura tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo "forte" sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell'esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione. È ben vero che l'esercizio della discrezionalità tecnica non è di per sè idoneo a determinare l'affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati, ma è anche vero che il ricorso a criteri di valutazione tecnica conduce sovente ad un ventaglio di soluzioni possibili, destinato inevitabilmente a risolversi in un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità: in situazioni di tal fatta il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo. Con la conseguenza che compete al giudice di vagliare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l'adeguatezza della motivazione con cui l'amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche. In altre parole, quando il giudizio presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini”.

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 488 del 2014

Mancata conclusione procedura di project financing e risarcimento del danno

14 Apr 2014
14 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 08 aprile 2014 n. 487 si occupa del risarcimento del danno connesso da c.d responsabilità precontrattuale connesso alla procedura del project financing: “che oggetto della presente controversia è il ristoro della lesione della posizione soggettiva inerente l'affidamento ingenerato nel privato circa l'osservanza da parte della Pubblica amministrazione del dovere di comportarsi secondo buona fede in un procedimento in cui il privato stesso era rimasto coinvolto: la ricorrente chiede, in particolare, il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per non avere il Comune portato a conclusione la procedura avviata nel 2008 con la pubblicazione di un avviso inerente ad un intervento di riqualificazione di un’area del litorale del lago di Garda e del relativo parcheggio da realizzarsi con il sistema della “finanza di progetto”, relativamente al quale l’impresa aveva presentato la “proposta”;

che tale questione rientra pacificamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, I comma, lett. “e”, sub 1) del DLgs n. 104/2010;

che, quanto alla tutelabilità della pretesa ai fini risarcitori, l’assenza di atti illegittimi non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell'Amministrazione con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo) nell'ambito di un procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente: la responsabilità precontrattuale deve, infatti, ritenersi sempre configurabile quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, sicché anche nel caso di assenza di provvedimenti illegittimi può scaturire l'obbligo di risarcire il danno nel caso di affidamento suscitato da un comportamento contrario ai canoni comportamentali legalmente sanciti;

che sussiste la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 e 1338 c.c. di un ente locale che abbia improvvisamente ed immotivatamente interrotto il procedimento in corso relativo alla prima fase di una procedura di "project financing", nel caso – come quello di specie - in cui l'inerzia sia consistita anche nella omissione di qualsivoglia spiegazione alla ditta interessata sulle ragioni dell'improvviso abbandono del procedimento stesso, nonostante le ripetute richieste di chiarimenti da parte della ditta interessata che aveva depositato il progetto ai fini della declaratoria di pubblico interesse;

che, a tal proposito, è affatto inconferente la sentenza CdS, III, 20.3.2014 n. 1365 depositata dall’Amministrazione, atteso che la procedura di finanza di progetto ivi considerata era espressamente subordinata alla “formale, propedeutica autorizzazione alla realizzazione dell’opera”, autorizzazione che non è stata rilasciata dalla Regione (Campania) per contrasto con la disciplina pianificatoria a livello regionale in materia di rete ospedaliera: in quel caso si era verificato, cioè, un evento impeditivo alla prosecuzione della procedura di "project financing" rappresentato dal mancato realizzarsi della condizione sospensiva cui era legata l’acquisizione di efficacia delle delibere che avevano approvato la procedura stessa, e che era perfettamente nota ai concorrenti;

che la domanda di risarcimento del danno proposta dall’odierna ricorrente è tempestiva sia in relazione al disposto di cui all’art. 30, IV comma c.p.a. (il termine per la proposizione della domanda di risarcimento non decorre, infatti, fino a quando persista il comportamento inadempiente, e nel caso di specie l’Amministrazione non ha ancora ritenuto consumato il proprio potere provvedimentale: cfr. la DGC 3.6.2013 n. 88 e la nota 3.9.2013 del Comune), sia, comunque, in considerazione della natura extracontrattuale del pregiudizio di cui si chiede il ristoro;

che, quanto all’elemento psicologico dell’illecito precontrattuale, la Corte di giustizia ha reputato incompatibile con l'ordinamento comunitario la normativa nazionale che subordini il diritto ad ottenere il risarcimento al carattere colpevole del comportamento della PA (sent. 30.9.2010, C-314/09), configurando invece in modo affatto oggettivo la responsabilità dell'Amministrazione;

che, però, affinchè sussista la responsabilità per "culpa in contrahendo" a carico della Pubblica amministrazione occorre, da un lato che il comportamento tenuto dalla P.A. risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. e, dall'altro, che lo stesso comportamento abbia ingenerato un danno effettivo in capo al soggetto che chiede il risarcimento;

che, nella specie, è pacifica la responsabilità dell’Amministrazione per avere immotivatamente receduto dalla procedura, atteso che l'interruzione del procedimento ad evidenza pubblica si qualifica come violazione della legge (art. 1337 c.c.) che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative, cagionando, conseguentemente, l'ingiusto sacrificio dell'affidamento ingenerato nella ricorrente dal pubblicato avviso di procedura, così integrando una responsabilità di tipo precontrattuale;

che - in disparte la considerazione che la clausola contenuta nell’avviso di project financing in esame, secondo cui “in nessuna delle ipotesi…i promotori avranno titolo a richiedere al Comune indennizzi o rimborsi di sorta”, riguarda esclusivamente le “ipotesi soprammenzionate” di ritenuta non fattibilità della proposta sotto il profilo tecnico, economico o del pubblico interesse (ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie) – deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 1355 c.c. (che prevede il divieto di inserire condizioni meramente potestative), un’eventuale clausola secondo cui la presentazione della proposta non vincola in alcun modo l'Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

che il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, la cui dimostrazione spetta alla parte lesa (in linea con l'inquadramento di tale responsabilità nell'ambito della responsabilità aquiliana), riguarda il solo interesse negativo, ossia le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del procedimento e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, mentre non sono risarcibili il mancato utile correlato all’eventuale aggiudicazione ed il danno curriculare, in quanto assolutamente ipotetici (si era, infatti, nemmeno conclusa la prima fase della procedura con la declaratoria, del tutto eventuale, di rispondenza al pubblico interesse di una delle proposte presentate);

che, dunque, ai fini della prova del danno l'istante deve assolvere l'obbligo di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda, dovendosi escludere la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che presuppone l'impossibilità di dimostrare l'ammontare del pregiudizio subito;

che, pertanto, in ordine alla quantificazione del danno ritiene il Collegio che nella specie debba farsi applicazione del disposto di cui all'art. 34, IV comma del c.p.a. che consente al giudice, in caso di condanna pecuniaria, di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine;

che, dunque, nel liquidare il pregiudizio patito dall’odierna ricorrente l'Amministrazione dovrà attenersi nel prosieguo alle seguenti regole d'azione:

a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notificazione, ove anteriore) il Comune di Torri del Benaco provvederà a proporre alla ricorrente il pagamento di una somma a corrispettivo del danno, danno relativamente al quale parte ricorrente dovrà fornire in maniera rigorosa ogni utile elemento per la sua determinazione, escludendosi - come si è detto - una liquidazione equitativa: in particolare, il lucro cessante conseguente alla “perdita di altre occasioni lavorative” potrà essere risarcito se e in quanto l'impresa documenterà di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri lavori (qualora tale dimostrazione non possa essere offerta è da ritenere, infatti, che l'impresa abbia ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altre attività: va da sé, invero, che l'imprenditore, in quanto soggetto che esercita professionalmente una attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili). In sede di quantificazione del danno, pertanto, spetterà all'impresa dimostrare, anche mediante l'esibizione all'Amministrazione di libri contabili e di proposte di contratto, di non aver eseguito, nel periodo che l’avrebbe vista impegnata nella redazione del progetto, altre attività lucrative incompatibili con quella per la cui mancata prosecuzione chiede il risarcimento del danno (cfr., in termini, CdS, IV, 7.9.2010 n. 6485; VI, 21.9.2010 n. 7004; TAR Veneto, I, 5.3.2014 n. 303; 8.11.2011 n. 1663)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 487 del 2014

Il permesso di Costruire non va comunicato al vicino-confinante

11 Apr 2014
11 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 415 chiarisce che il rilascio di un Permesso di Costruire non deve essere comunicato anche al vicino-confinante perché: “E’ infondato il primo motivo mediante il quale si sostiene la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 in quanto non appare sussistere l’obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di comunicare l’avviso di avvio del procedimento nei confronti di un proprietario confinante e a seguito di un’istanza di permesso di costruire.

Sul punto è possibile condividere l’applicazione di un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 05-07-2012, n. 696) nella parte in cui ha sancito che “Il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. Il vicino, infatti, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia: di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa””. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 415 del 2014

In che cosa consistono gli interventi realizzati in difformità del Permesso di Costruire?

11 Apr 2014
11 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 412, dopo aver evidenziato che è sufficiente notificare l’ordinanza di demolizione ad un solo dei comproprietari dell’opera di cui è stato chiesto il condono: “2.3 Sul punto va, infatti, considerato applicabile quell’orientamento giurisprudenziale che in materia di ordinanza di demolizione ritiene sufficiente la notifica dello stesso provvedimento ad uno solo dei comproprietari (in questo senso si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2648)”, chiarisce che cosa si intende per interventi realizzati in totale/parziale difformità dal Permesso di Costruire o con variazione essenziali ex artt. 31, 32 e 34 del D.P.R. n. 380/2001: “La descrizione delle opere consente di ritenere come gli stessi abusi non avrebbero potuto non rientrare nella fattispecie di cui all’art. 31 del Dpr 38072001 e, ciò, considerando come nel caso di specie si era in presente di interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire.

Va, inoltre, rilevato che per un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 10-07-2013, n. 3676) “a norma degli artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), si verificano difformità totale del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova, sez. I, n. 169/2011)””.

Nella stessa sentenza si sottolinea che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva non demolita costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione: “Devono, in ultimo, essere respinte le censure relative ai secondi motivi aggiunti, risultando dirimente constatare come i provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza e acquisizione gratuita delle opere abusive costituiscono degli atti dovuti, in quanto conseguenza ineluttabile dell’accertamento dell’inottemperanza e, ciò, senza che per questo sia necessaria una particolare motivazione.

Si è, infatti, sostenuto (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 16-07-2013, n. 3709) che “l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo è sufficientemente motivata con il riferimento al diniego di condono e al conseguente carattere abusivo delle opere di nuova costruzione eseguite sine titulo, rispetto alle quali la sanzione demolitoria di cui all'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) si pone come atto dovuto. Infatti, la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 412 del 2014

Le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative sono prorogate di diritto

11 Apr 2014
11 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 393 indica che le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative che scadono entro il 31 dicembre 2015 sono prorogate di diritto fino al 31 dicembre 2020 ex art. 1 del D. L. n. 194/2009 secondo cui: “Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42, nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalita' turistico-ricreative ,  ad  uso  pesca,  acquacoltura  ed attivita' produttive ad essa connesse, e sportive,  nonche'  quelli destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto  ai  criteri  e  alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37, secondo comma, secondo periodo,  del  codice  della  navigazione,  il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31  dicembre  2015 e' prorogato fino al 31 dicembre 2020 , fatte salve  le  disposizioni di cui all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 1993, n. 494.  All'articolo  37,  secondo  comma,  del  codice  della navigazione, il secondo periodo e' soppresso”. 

Alla luce di ciò, chiarito che l’area oggetto della sentenza sia un bene demaniale marittimo: “Svolta tale premessa è necessario considerare che l’art. 28 del cod. nav. include, nel demanio marittimo, le lagune, ossia gli specchi d’acqua in immediata vicinanza al mare e con questi comunicanti ( lagune vive) ovvero separati e stagnanti ( lagune morte). A tale rilievo deve aggiungersi che l’art. 29 del cod. nav. considera pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che insistono entro i limiti del demanio marittimo. Allora, se si considera la peculiare e singolare conformazione dell’isola di S.Giacomo in Paludo sopra ricordata, si può, attraverso un mero processo sillogistico, configurare l’indicata isola, a tutti gli effetti, parte del demanio marittimo, indipendentemente dagli altri vincoli che su di essa insistono a titolo culturale e paesistico. In altre parole. L’isola in questione è, in buona sostanza, completamente urbanizzata, con manufatti di proprietà statale che, in relazione alla loro peculiare ubicazione costituiscono certamente una pertinenza della laguna, questa, incontrovertibilmente, con carattere di demanio marittimo necessario. Quindi il bene demaniale in argomento è, di fatto e di diritto, una generalizzata pertinenza lagunare, quindi, conseguentemente, compreso nel contesto demaniale marittimo”, il Collegio afferma che: “Tale evenienza comporta, in uno con la riconosciuta demanialità marittima del bene, l’applicazione dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, così come convertito nella L. 25/2010 che statuisce, ex lege, la proroga, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2015”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 393 del 2014

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