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Le gravi inadempienze della ditta partecipante

23 Apr 2013
23 Aprile 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza n. 565 del 15 aprile 2013, chiarisce la portata dell’art. 38, lett. f), D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (...) f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”, affermando che: “in tema di procedure di evidenza pubblica la regola contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. 163/06, in quanto significativa dell’esigenza di un rapporto di fiducia tra la parte pubblica che indice la gara e quella privata affidataria dello specifico servizio, nell’ambito di ogni singolo e concreto appalto, non ha introdotto nell’ordinamento una sorta di generale incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, ma vale unicamente se il grave errore o la negligenza siano stati commessi nei rapporti intercorsi con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

 Ne consegue che l’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti a causa di grave negligenza o mala fede commessa nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata, in termini di automaticità, soltanto quando il comportamento negligente sia stato posto in essere, ma non è il caso di specie, in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la medesima stazione appaltante che ha indetto la gara (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 08.03.2012, n. 331)”.

 Inoltre, fermo restando che l’art. 8, c. 2, lett. p), D.P.R. 207/2010 stabilisce che: “Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati: (...) p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)”, il Collegio ritiene che: “solo con l’annotazione nel Casellario informatico – consequenziale alla definizione del giudizio con cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici valuta, in contraddittorio con la ditta, la rilevanza dell’inadempimento segnalato dalla stazione appaltante - si determina la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare (cfr., Cons. St., sez. V, 25.01.2011, n. 517)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 565 del 2013

 

Nuovo scontro tra il Governo e la Regione Veneto sulla VAS (L.R. 50/2012 sul commercio e L.R. 55/2012 sullo sportello unico)

22 Apr 2013
22 Aprile 2013

Sul BUR n. 35 del 19 aprile 2013 sono stati pubblicati due nuovi ricorsi del Governo contro le leggi regionali venete in materia di VAS.

In particolare, col ricorso n. 36 il Governo chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Col ricorso n. 39 il Governo chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità dell’art. 4 e 16 della Legge Regionale 31.12.2012, n. 55, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.

Non sarebbe il caso che la Regione Veneto si mettesse una mano sulla coscienza e intervenisse immediatamente con una modifica legislativa, senza bisogno di farsi annullare anche queste leggi, visto il caos in cui si trovano gli operatori?

Dario Meneguzzo

Ricorsi VAS

 

Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia pagamento dell’indennità di occupazione “sine titulo”

22 Apr 2013
22 Aprile 2013

Premesso che: “la giurisdizione, come noto, si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr., ex pluribus, SS.UU. 16.11.2010 n. 23109; CdS, IV, 2.3.2011 n. 1360)”, il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 15 aprile 2013 n. 571 - concernente il pagamento dei canoni per l’occupazione “sine titulo” di alcuni beni demaniali a causa della scadenza/mancanza della relativa concessione –, si sofferma sul possibile difetto di giurisdizione del giudice adito: “Nel caso di specie il difetto di giurisdizione va dichiarato non già in relazione alla circostanza che viene in questione la determinazione e la corresponsione di canoni di concessione di beni pubblici, riservate alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 5, II comma della legge 1034/71, ed ora dell’art. 133, I comma, lett. “b” del c.p.a. (è noto, a tal proposito, che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale: quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della PA sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo in quanto la controversia ha come oggetto principale la qualificazione giuridica dell'atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali - e cioè la misura del canone - sono meramente accessorie: cfr, per tutte, CdS, VI, 12.1.2011, n.99), ma per il preliminare ed assorbente rilievo che la pretesa di pagamento dell’Amministrazione finanziaria, oggetto del ricorso, non può essere ricondotta all’originario rapporto concessorio, ma deve qualificarsi come richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione “sine titulo”.

 Scaduta la concessione demaniale, il concessionario che rimanga nella detenzione del bene è un occupante abusivo: il mancato spossessamento o la mancata diffida a restituire il bene, così come la riscossione dei canoni, non comportano, infatti, un rinnovo tacito della concessione, essendo sempre e comunque necessario, per il rinnovo, un espresso atto formale di concessione (cfr. CdS, IV, 12.6.2012 n. 3456), atteso che “la demanialità è indisponibile e non si può rinunciare ad essa in via di fatto” (CdS, VI, 17.3.2010 n. 1566).

 Conclusivamente, dunque, i provvedimenti con cui, non sussistendo un rapporto concessorio, l'Amministrazione ingiunge il pagamento delle somme dovute per l’occupazione abusiva di beni demaniali riguardano esclusivamente questioni di diritto soggettivo che, non comportando apprezzamenti discrezionali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (CdS, VI, 16.2.2010 n. 874)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 571 del 2013

Spetta al Dirigente e non al Sindaco la competenza in materia di circolazione dei veicoli

22 Apr 2013
22 Aprile 2013

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 494, ritiene che la competenza in materia di provvedimenti regolanti la circolazione e la sosta dei veicoli nei centri abitati sia del dirigente e non del Sindaco: “Spetta, invero, al dirigente comunale il potere di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

 Tale combinato disposto deve essere, infatti, letto in coordinamento con il T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad adottare tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

Devono, quindi, ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (Cass. civ., sez. II, 09.06.2010, n. 13885).

Sotto altro profilo, occorre osservare che la mancata specificazione nell’ordinanza impugnata, del decreto con cui sono state conferite in favore del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Asiago le mansioni superiori corrispondenti alla categoria dei dirigenti, non è sufficiente a inficiarne la validità, dovendosi, infatti, escludere che ogni atto amministrativo debba necessariamente contenere specifica indicazione della fonte attributiva del potere di volta in volta esercitato (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 26.09.2006, n. 4667)”.

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 494 del 2013

Questioni in materia di condanne penali ed esclusione dalle gare

22 Apr 2013
22 Aprile 2013

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 493, riconosce che la stazione appaltante può prevedere - a pena di esclusione - anche requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 38, c. 1 ter, 2 e 3, D. Lgs. 163/2006 in materia di condanne penali.

Nel caso di specie, nella lettera d’invito inviata ai partecipanti, la stazione appaltante aveva chiesto di dichiarare l’esistenza di tutti i precedenti penali, specificando che avrebbero dovuto essere indicate “non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi ‘reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale’, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante”.

Il T.A.R. Veneto a riguardo ritiene che: il bando di gara ha quindi imposto ai partecipanti alla gara una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione.

Ad avviso del Collegio, in siffatte ipotesi la causa di esclusione non è soltanto quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una prescrizione prescritta dal bando, sicché nella fattispecie in esame l’omessa dichiarazione relativa alle condanne penali riscontrate dalla stazione appaltante in capo agli amministratori dell’odierna ricorrente, rappresenta una legittima causa di esclusione in quanto viene violata una puntuale clausola del bando posta a pena di esclusione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905)”.

 Con riferimento alla censura secondo cui, nella lettera d’invito, non era chiaro che il mero decorso del tempo non estingue il reato c.d. patteggiato, il Collegio afferma che: “Quanto alla necessità che l’estinzione debba essere dichiarata dal competente giudice penale, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo, basta richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la riabilitazione (combinato disposto dalgi artt. 683 cpp e 178 cp) e l’estinzione del reato (combinato disposto dagli artt. 676 cpp e 151 seg. cp) per decorso del termine di legge devono essere giudizialmente dichiarate, giacché il giudice di sorveglianza nel primo caso e il giudice dell’esecuzione nel secondo caso sono gli unici due soggetti ai quali l’ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, in mancanza, la dichiarazione di assenze di condanne penali equivale a dichiarazione mendace e giustifica l’esclusione del concorrente che l’abbia resa” (Cons. St., sez. V,20.10.2010, n. 7581)”.

Infine, il motivo di gravame secondo cui le sanzioni accessorie irrogate dalla stazione appaltante (escussione della cauzione, segnalazione alla A.V.L.P. e cancellazione temporanea dall’Albo fornitori) non dovrebbero essere applicate laddove “l’omissione da parte del concorrente derivi da un errore circa l’interpretazione del bando di gara ed il requisito mancante sia nondimeno posseduto”, è smentito dal T.A.R. Veneto il quale asserisce che: “Anche la suesposta questa doglianza è insuscettibile di essere accolta avendo, al riguardo, la giurisprudenza, anche di questo Collegio, definitivamente chiarito che in tema di gare d’appalto, allorché sia stata omessa la dichiarazione circa la condanna subita dal rappresentante del concorrente, condanna che, rientrando fra quelle individuate dall’art. 38 d.lgs. 163/06, non riguardi un reato nelle more estinto ai sensi e per gli effetti dell’art. 676 c.p.p., non rileva l’ignoranza o la buona fede del soggetto tenuto alla dichiarazione, ed è pertanto legittimo, oltre che il provvedimento di esclusione, anche l’irrogazione delle sanzioni accessorie (cfr., T.A.R. Veneto, sez. I, 10.09.2010, n. 4681)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 493 del 2013

Chi sono i “familiari” previsti dal Piano casa?

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

Chi sono i familiari previsti dal Piano casa?

L’articolo 8 della l. r. Veneto 9 ottobre 2009 n. 26, successivamente modificato dall’articolo 7 della l. r. Veneto 8 luglio 2011 n. 13, contiene un’interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della l. r. Veneto 8 luglio 2009 n. 14 (c.d. Piano casa), disponendo che:

Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità”.

La legge, tuttavia, non specifica il concetto di familiari: essi, dunque, comprendono solo il coniuge ed i figli o anche gli altri parenti e/o affini?

Il Comune di Malo, nella deliberazione della Giunta comunale del 28.11.2011 n. 58, recante: “Legge regionale n. 14/2009 “piano casa” come modificata dalla legge regionale n. 13/2011. approvazione delle modalità di applicazione del “piano casa” nel territorio del comune di malo”, nell’allegato A, contenente le “Modalità applicative - Legge Regionale 13/2011 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L. R. 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche”, adempimenti di competenza comunale ai sensi dell’art. 6 comma 1 e art. 8 comma 4 della stessa L.R.13/2011”, sancisce che: “Prima casa di abitazione: si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Per familiari si intendono i parenti entro il primo grado (genitori e figli) così come definiti dall’art. 59, 1, lett. e) del D.Lgs. 446/97” (art. 2, lett. h)).

L’articolo da ultimo citato prevedeva che: “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: (...) e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”.

 Il D.L. 6.12.2011 n. 121, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214, tuttavia, ha abrogato la lettera e) dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997.

 Una soluzione potrebbe essere l’applicazione analogica al c.d. Piano casa di quanto previsto dall’art. 5, c. 5, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) secondo cui:Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”?

Qualcuno ha altre soluzioni?

dott. Matteo Acquasaliente

Delibera ed Allegato A del Comune di Malo

 

Elezione dei Sindaci, dei Consigli Comunali e Consigli Circoscrizionali 2013: nuova disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

In vista delle elezioni comunali fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 258/13 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85, 11 aprile 2013) ha emanato le “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013”.

Le disposizioni del provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per la prossima primavera/estate, e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

Il provvedimento stabilisce che le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale, devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

Sorvolando sulla minuziosa disciplina relativa ai messaggi politici (per la quale si invita alla lettura dell’intero atto), è opportuno ricordare che l’Autorità Garante ha precisato, anche, i compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni relativi all’attività di vigilanza e le successive sanzioni in conseguenza delle eventuali violazioni.

dott.sa Giada Scuccato

258_13_CONS_Regolamento_elezioni_comunali

Gli oneri per la sicurezza devono essere indicati nell’offerta, a pena di esclusione

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

L’art. 86, c. 3 bis, D. Lgs. 163/2006 recita: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.

Il T.A.R. Veneto, con l’ordinanza del 12 aprile 2013 n. 189, riguardante l’appalto di lavori pubblici per il “Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e del torrente Timonchio - Esercizio Finanziario 2012”, sottolinea che: “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal Consiglio di Stato, le imprese partecipanti ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico debbono indicare nell’offerta gli oneri economici da rischio specifico e ciò in considerazione del carattere imperativo del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;

pertanto, in considerazione del carattere immediatamente precettivo delle citate disposizioni (che prescrivono di indicare distintamente in sede di offerta i costi di sicurezza in questione), gli atti di gara devono intendersi eterointegrati dalle disposizioni medesime, imponendosi, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura di gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

ordinanza TAR Veneto 189 del 2013

Cosa sono le “delegazioni comunali” tra le opere di urbanizzazione secondaria?

18 Apr 2013
18 Aprile 2013

L’art. 4 della l. 847/1964 e l’art. 16, c. 8, del D.P.R. 380/2001 prevedono che anche le “delegazioni comunali” rientrino nelle opere di urbanizzazione secondaria; la normativa vigente, tuttavia, non definisce tale concetto.

 L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 28.12.2007 n. 394/E, nel chiarire l’aliquota IVA applicabile ai lavori per la costruzione della nuova sede del corpo della polizia municipale, fornisce una chiara definizione delle delegazioni comunali: “Il richiamato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, dopo aver qualificato le strade, i parcheggi, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria, elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue: “a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere”.

Come precisato nella circolare ministeriale n. 14 del 17 aprile 1981, ai fini della qualificazione di tali immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.

 Tali opere sono quindi destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

 Infatti, la norma agevolativa prevede l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alla costruzione di opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per aumentare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.

 Al perseguimento delle finalità sopra richiamate sono destinate, fra le opere tassativamente indicate dalla norma, anche “le delegazioni comunali”, dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale.

 Tenuto conto di quanto sopra precisato, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria è stato più volte precisato che non sono riconducibili nel concetto di “delegazione comunale” la sede comunale o municipale; conseguentemente, le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione non possono fruire dell’agevolazione di cui al citato n. 127-septies), ma devono assoggettarsi all’aliquota ordinaria (cfr. ris. n. 363861 del 1977, ris. n. 550746 del 1989, ris. n. 175 del 1996) .

 Sostanzialmente, la delegazione comunale deve essere considerata struttura amministrativa decentrata, o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio”.

Inoltre, come si legge nel parere, la Direzione Regionale aveva già chiarito che: “dalla stessa prassi sembrerebbe dedursi che le delegazioni comunali potrebbero essere definite come articolazioni decentrate dotate delle stesse o di particolari attribuzioni del Comune per l’esercizio di funzioni proprie dell’ente locale”.

dott. Matteo Acquasaliente

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Agenzia entrate su delegazioni comunali

La mancata indicazione di un mappale non inficia l’effetto acquisitivo ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001

18 Apr 2013
18 Aprile 2013

La questione verte sulla presunta indeterminatezza del bene oggetto di una acquisizione coattiva successiva alla mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, desumibile dal fatto che, nel provvedimento di acquisizione, non sia stata fatta menzione di tutti i mappali su cui insiste il bene stesso. Sul punto si è espresso il T.A.R. Veneto con la sentenza n.475 del 3 aprile 2013 (già pubblicata ieri in questo sito), ove ha ritenuto che la mancata indicazione del mappale, fermo restando la corretta individuazione del manufatto e la necessità del compimento di ulteriori atti, si traduca in un errore materiale, insuscettibile di inficiare l’effetto dichiarativo del trasferimento della proprietà e, quindi, l’intero sub procedimento di acquisizione, successivo all’inottemperanza dell’ordine di demolizione”. Nello stabilire ciò il T.A.R. ripercorre il costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 18-05-2011, n. 2708) secondo il quale “il provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'ordine di demolizione e di acquisizione delle aree al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa, in quanto l'effetto acquisitivo si determina automaticamente "di diritto", ai sensi dell'art. art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), in conseguenza del mancato adempimento all'ordine di demolizione nel termine assegnato”.

Dott.sa Giada Scuccato

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